per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 120,  comma
2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come sostituito dall'art. 3, comma  52,  lettera  a),  della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni  in  materia  di  sicurezza
pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e  b),
della legge 29 luglio  2010,  n.  120  (Disposizioni  in  materia  di
sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b),  del  decreto
legislativo  18  aprile  2011,  n.  59  (Attuazione  delle  direttive
2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la  patente  di  guida),  nella
parte in cui dispone che il prefetto «provvede» -  invece  che  «puo'
provvedere» - alla revoca della patente di guida  nei  confronti  dei
soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione  ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice  delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 
    2)  dichiara  manifestamente  inammissibile   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285
del 1992, sollevata, in riferimento agli artt.  3  e  27  Cost.,  dal
Tribunale ordinario di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA