per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 44, comma 3,  della  legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano  11  luglio  2018,  n.  10  (Modifiche  di  leggi
provinciali in materia  di  ordinamento  degli  uffici  e  personale,
istruzione, formazione professionale, sport,  cultura,  enti  locali,
servizi pubblici, tutela  del  paesaggio  e  dell'ambiente,  energia,
utilizzazione  di  acque  pubbliche,  caccia  e   pesca,   protezione
antincendi  e  civile,  urbanistica,  igiene  e  sanita',   politiche
sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa
agevolata, lavoro, economia, cave  e  torbiere,  entrate,  commercio,
turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato,  finanze
e ricerca), sollevate, in riferimento all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione, in relazione agli  artt.  30  e  164,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici), e in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma,
Cost., in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva  2014/23/UE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26  febbraio  2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonche' agli  artt.
49, 56 e 106  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE), dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa,  sezione
autonoma di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018,
sollevata, in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione agli artt. 49, 56 e 106 TFUE, dal  Tribunale  regionale  di
giustizia  amministrativa,   sezione   autonoma   di   Bolzano,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del  2018
sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),
Cost., in relazione agli artt. 30 e  164,  comma  2,  cod.  contratti
pubblici, e in riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione agli artt. 3, 30  e  41  della  direttiva  2014/23/UE,  dal
Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma  di
Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA