per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria) e dell'art. 6, comma 5, della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall'art. 24 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nella parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell'immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), sia coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche), nella parte in cui, ai fini previdenziali, estende agli specialisti ambulatoriali di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), inquadrati secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, le disposizioni dell'art. 6, comma 5, della legge reg. Puglia n. 26 del 2006, «come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, e dall'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria)». Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020. F.to: Mario Rosario MORELLI, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA