per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183 (Deleghe al Governo in materia di  riforma  degli  ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive,  nonche'
in materia di riordino della disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  e
dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione  delle  esigenze
di cura, di vita e di lavoro) e degli artt. 1, 3  e  10  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto
di lavoro a tempo indeterminato a  tutele  crescenti,  in  attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n.  183),  nella  versione  antecedente
alle modifiche dettate dall'art. 3, comma  1,  del  decreto-legge  12
luglio  2018,  n.  87  (Disposizioni  urgenti  per  la  dignita'  dei
lavoratori e delle imprese),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 9 agosto 2018, n. 96, sollevate, in riferimento agli  artt.  3,
4,  24,  35,  38,  41,  76,  111,  10  e  117,  primo  comma,   della
Costituzione, questi ultimi due in relazione agli artt. 20, 21, 30  e
47  della  Carta  dei  diritti  fondamentali   dell'Unione   europea,
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo  il  12
dicembre 2007, e all'art. 24 della Carta sociale  europea,  riveduta,
con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata  e  resa
esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, dalla Corte  d'appello
di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020. 
 
                                F.to: 
                  Mario Rosario MORELLI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE