per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)    dichiara    l'illegittimita'    costituzionale    dell'art.
187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58
(Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52), nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma
2, lettera b), della legge 18 aprile 2005, n.  62  (Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004), nella parte  in  cui
si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di  fornire
alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua  responsabilita'
per un illecito passibile di  sanzioni  amministrative  di  carattere
punitivo, ovvero per un reato; 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 187-quinquiesdecies del  d.lgs.  n.  58  del
1998, nel testo modificato dall'art. 24, comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure  urgenti  per
la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17
dicembre 2012, n. 221, nella parte  in  cui  si  applica  anche  alla
persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia  o
alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua  responsabilita'
per un illecito passibile di  sanzioni  amministrative  di  carattere
punitivo, ovvero per un reato; 
    3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge n.  87  del  1953,  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel  testo  modificato
dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n.  129,
recante «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del  15  maggio  2014,  relativa  ai  mercati  degli
strumenti finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
direttiva  2011/61/UE,  cosi',  come   modificata   dalla   direttiva
2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  giugno
2016, e di adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni
del regolamento  (UE)  n.  600/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari
e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come modificato
dal  regolamento  (UE)  2016/1033  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 23 giugno 2016», nella parte in cui si  applica  anche
alla persona fisica che  si  sia  rifiutata  di  fornire  alla  Banca
d'Italia o alla CONSOB risposte  che  possano  far  emergere  la  sua
responsabilita' per un illecito passibile di sanzioni  amministrative
di carattere punitivo, ovvero per un reato. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA