per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 17, comma  1,  del  decreto  legislativo  13
aprile  1999,  n.  112  (Riordino  del   servizio   nazionale   della
riscossione, in attuazione  della  delega  prevista  dalla  legge  28
settembre 1998, n. 337),  come  sostituito  dall'art.  32,  comma  1,
lettera a), del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185  (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale), convertito, con modificazioni,  nella  legge  28  gennaio
2009, n. 2, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76  e
97 della Costituzione, dalla Commissione  tributaria  provinciale  di
Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA