per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) ordina la trasmissione degli atti del presente giudizio al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Francesco VIGANO', Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA