per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2,  del  codice
di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.  24  e  111
della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    2) ordina la trasmissione degli atti  del  presente  giudizio  al
Procuratore generale presso la Corte di cassazione per gli  eventuali
provvedimenti di competenza. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA