per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma
61, della legge 28 giugno 2012, n. 92  (Disposizioni  in  materia  di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella
parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate
in  base   alla   legislazione   vigente,   quali   l'indennita'   di
disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la  pensione
per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena
in regime alternativo alla detenzione in carcere; 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 58, della legge  n.  92  del  2012,
nella parte in cui prevede  la  revoca  delle  prestazioni,  comunque
denominate in base alla legislazione vigente, quali  l'indennita'  di
disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la  pensione
per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena
in regime alternativo alla detenzione in carcere; 
    3)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge  n.  92  del  2012,
sollevate dal  Tribunale  ordinario  di  Fermo,  sezione  lavoro,  in
riferimento agli artt. 3, 25 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA