per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettera iii), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al  Governo
per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture)   e
dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici); 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 177, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                       Ordinanza letta all'udienza del 5 ottobre 2021 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera  iii),  della  legge  28
gennaio 2016, n.  11  (Deleghe  al  Governo  per  l'attuazione  delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento  europeo
e del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  sull'aggiudicazione  dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per  il  riordino  della
disciplina vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture) e dell'art. 177, comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice  dei  contratti  pubblici),
promosso con sentenza non definitiva del Consiglio di Stato,  sezione
quinta, del 19 agosto 2020 (r. o. n. 166 del 2020). 
    Rilevato che nel giudizio sono  intervenuti  ad  adiuvandum,  con
distinti atti, e-distribuzione spa e l'Associazione italiana societa'
concessionarie autostrade e trafori (AISCAT); 
    che e-distribuzione spa  espone:  di  essere  concessionaria  del
servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica su gran parte
del territorio nazionale;  di  aver  partecipato  alla  consultazione
indetta dall'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) per l'adozione
delle linee guida di attuazione del censurato  art.  177;  di  essere
destinataria di queste  ultime  e  di  averle  impugnate  dinanzi  al
Tribunale  amministrativo  regionale  per  il   Lazio   con   ricorso
dichiarato inammissibile; 
    che AISCAT  espone:  di  essere  un'associazione  delle  societa'
concessionarie nell'ambito delle autostrade e dei  trafori;  di  aver
impugnato le anzidette linee guida dinanzi al TAR Lazio  con  ricorso
dichiarato inammissibile; di aver  proposto  appello  avverso  questa
decisione dinanzi al Consiglio di Stato, che ha sospeso  il  giudizio
in attesa del pronunciamento di questa Corte sulle odierne  questioni
di legittimita' costituzionale; 
    che, per tali ragioni,  entrambe  le  intervenienti  assumono  di
essere  legittimate  ad  intervenire,  in  quanto  portatrici  di  un
interesse immediato e diretto  al  rapporto  sostanziale  dedotto  in
giudizio. 
    Considerato che l'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per  i
giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale  stabilisce  che  «[n]ei
giudizi in via incidentale  possono  intervenire  i  titolari  di  un
interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e  immediato  al
rapporto dedotto in giudizio»; e che tale disposizione  recepisce  la
costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 128
e n. 46 del 2021; ordinanza allegata alla sentenza n. 180 del  2021),
secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimita'
costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti del  giudizio  a
quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e,  nel  caso
di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4
delle Norme integrative); 
    che,   pertanto,   l'incidenza   sulla    posizione    soggettiva
dell'interveniente deve derivare non gia', come per  tutte  le  altre
situazioni sostanziali disciplinate  dalla  disposizione  denunciata,
dalla pronuncia di questa  Corte  sulla  legittimita'  costituzionale
della legge stessa, ma dall'immediato  effetto  che  detta  pronuncia
produce sul rapporto sostanziale  oggetto  del  giudizio  a  quo  (ex
multis, sentenze n. 46 del 2021, n. 98 del 2019 e n. 345 del 2005); 
    che, nel caso in esame, gli intervenienti non sono titolari di un
interesse  direttamente  riconducibile   all'oggetto   del   giudizio
principale, bensi' di un interesse  riflesso  all'accoglimento  della
questione; 
    che,  pertanto,  gli  interventi   di   e-distribuzione   spa   e
dell'Associazione  italiana  societa'  concessionarie  autostrade   e
trafori (AISCAT) devono essere dichiarati inammissibili. 
 
                          Per Questi Motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibili gli interventi di  e-distribuzione  spa  e
dell'Associazione  italiana  societa'  concessionarie  autostrade   e
trafori (AISCAT). 
 
                F.to: Giancarlo Coraggio, Presidente