per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 1,  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76 (Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione
digitale), convertito, con modificazioni, nella  legge  11  settembre
2020,  n.  120,  sollevata,  in   riferimento   all'art.   77   della
Costituzione, dal  Giudice  dell'udienza  preliminare  del  Tribunale
ordinario di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 76 del  2020,  come
convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e  97  Cost.,  dal
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catanzaro
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA