per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della  direttiva  2005/85/CE  recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati  membri  ai  fini
del  riconoscimento  e  della  revoca  dello  status  di  rifugiato),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10,  24,  111  e  117,  primo
comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 28  e
46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni  ai  fini
del  riconoscimento  e  della  revoca  dello  status  di   protezione
internazionale, agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a  Nizza
il 7 dicembre 2000 e adattata  a  Strasburgo  il  12  dicembre  2007,
nonche' agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per  la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955, n. 848, sollevata dalla  Corte  di  cassazione,  sezione
terza civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA