per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12-bis, comma 1, della legge
1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei  casi  di  scioglimento  del
matrimonio) e dell'art. 5  della  legge  28  dicembre  2005,  n.  263
(Interventi correttivi alle modifiche in materia  processuale  civile
introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  nonche'  ulteriori
modifiche al codice di procedura civile e alle relative  disposizioni
di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907,
n. 642, al codice civile, alla  legge  21  gennaio  1994,  n.  53,  e
disposizioni in tema di diritto alla pensione di  reversibilita'  del
coniuge divorziato), sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Salerno, sezione  civile,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA