per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara inammissibili gli interventi dei giudici di  pace  M.
C., M.F. D.G., A.G. P., A. P., R.  T.,  R.  O.,  nonche'  dell'Unione
nazionale giudici di pace (UNAGIPA), dell'Associazione nazionale  dei
giudici di pace (ANGdP), dell'Unione  nazionale  italiana  magistrati
onorari (UNIMO) e della Federazione magistrati onorari  di  tribunale
(FederMOT); 
    2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale della delibera del Consiglio dei Ministri
31  gennaio  2020  (Dichiarazione  dello  stato   di   emergenza   in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie derivanti da agenti virali  trasmissibili),  pubblicata  in
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10 febbraio 2020, e  dell'ordinanza  del
Capo dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,  n.  630
(Primi  interventi  urgenti  di  protezione   civile   in   relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, nonche' dell'art.  122
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di  potenziamento  del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno  economico  per  famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020,
n. 27, e dell'art. 14, commi 1 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (Misure urgenti in materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevata, in riferimento agli artt. 32,
76, 77, 97, secondo e terzo comma, 101,  secondo  comma,  102,  primo
comma, 111, primo e secondo comma,  117,  terzo  comma,  120  nonche'
all'art. 117, primo  comma,  della  Costituzione  -  quest'ultimo  in
relazione  all'art.  47  della   Carta   dei   diritti   fondamentali
dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000  e
adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007,  «e/o»  all'art.  168  del
Trattato per il funzionamento dell'Unione  europea,  come  modificato
dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato
dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, in combinato disposto  con  l'art.
12,  paragrafo  1,  lettera  a),  della  decisione  l183/2013/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 relativa alle
gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga
la decisione n. 2119/98/CE, e con gli artt. 12 e 43  del  Regolamento
sanitario internazionale, adottato dalla  cinquantottesima  Assemblea
mondiale della sanita' del 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il  15
giugno 2007 - dal Giudice di pace  di  Lanciano  con  l'ordinanza  in
epigrafe; 
    3) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale  degli  artt.  da  1  a  33  del  decreto
legislativo  13  luglio  2017,  n.  116   (Riforma   organica   della
magistratura onoraria e  altre  disposizioni  sui  giudici  di  pace,
nonche' disciplina transitoria  relativa  ai  magistrati  onorari  in
servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,  n.  57),  dell'art.  5
della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per  la  riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici
di pace), dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n.
374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 119 del d.l.  n.  18
del 2020, come convertito, dell'art. 20 del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, recante  «Modifiche  e  integrazioni  al  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16,  commi
1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma  1,  lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; degli artt. 42, comma 2, e 83 del d.l. n.
18 del 2020, dell'art. 3 del decreto-legge  30  aprile  2020,  n.  28
(Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi  di  intercettazioni
di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia
di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative  e  di
coordinamento  in  materia  di  giustizia  civile,  amministrativa  e
contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di  allerta
Covid-19), dell'art. 14, comma 4, del  d.l.  n.  34  del  2020,  come
convertiti, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 4, primo  comma,
36, primo comma, 38, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo  comma,
104, primo comma, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma,  108,
primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost.  -
quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21,  30,  31,  34  e  47
CDFUE, alle clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro CES, UNICE  e  CEEP
del 18 marzo 1999, sul lavoro a  tempo  determinato,  recepito  dalla
direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28  giugno  1999,  nonche'  in
relazione agli artt. 1, 2,  4,  12,  24  ed  E  della  Carta  sociale
europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio  1996,
ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30 - dal
Giudice di pace di Lanciano, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    4)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 42, comma 2, 83 e 87 del d.l.  n.  18  del
2020, come convertito, nonche' degli artt. 1 e 4 del  d.l.  25  marzo
2020,  n.   19   (Misure   urgenti   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'art. 3 del d.l.  n.  28  del  2020,
come convertito, e dell'art. 263  del  d.l.  n.  34  del  2020,  come
convertito, sollevate, con riferimento agli artt. 77, 97,  secondo  e
terzo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 108, primo  comma,
111, primo e secondo comma, e 117, primo comma,  Cost.,  quest'ultimo
in relazione all'art. 47 CDFUE, dal Giudice di pace di  Lanciano  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA