per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)», nella formulazione antecedente  all'entrata  in
vigore dell'art. 3, comma 4, della legge 23  dicembre  2021,  n.  238
(Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2019-2020), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno
di natalita' i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi  nello
Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e
i cittadini di Paesi terzi che sono  stati  ammessi  a  fini  diversi
dall'attivita'  lavorativa  a  norma  del   diritto   dell'Unione   o
nazionale, ai quali e' consentito lavorare e che sono in possesso  di
un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE)  n.  1030/2002
del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi; 
    2) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  74  del
decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno  della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53),  nel  testo  antecedente  all'entrata  in  vigore
dell'art. 3, comma 3, lettera a), della legge n. 238 del 2021,  nella
parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di  maternita'  i
cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello  Stato  a  fini
lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i  cittadini
di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini  diversi  dall'attivita'
lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai  quali  e'
consentito lavorare  e  che  sono  in  possesso  di  un  permesso  di
soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; 
    3)   dichiara    l'illegittimita'    costituzionale,    in    via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale), dell'art. 1, comma  248,  della  legge  27  dicembre
2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020),
dell'art. 23-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.
119  (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale   e   finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n.  136,
dell'art. 1,  comma  340,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), e dell'art. 1, comma
362, della legge 30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023), nella formulazione  antecedente  all'entrata  in
vigore dell'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, nella parte
in cui  escludono  dalla  concessione  dell'assegno  di  natalita'  i
cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello  Stato  a  fini
lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i  cittadini
di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini  diversi  dall'attivita'
lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai  quali  e'
consentito lavorare  e  che  sono  in  possesso  di  un  permesso  di
soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA