per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara ammissibile la  richiesta  di  referendum  popolare  per
l'abrogazione dell'art. 25, comma 3, della legge 24  marzo  1958,  n.
195 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  del  Consiglio
superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle  successive
modificazioni e integrazioni ad esso  apportate,  limitatamente  alle
parole: «unitamente ad  una  lista  di  magistrati  presentatori  non
inferiore a venticinque e non superiore  a  cinquanta.  I  magistrati
presentatori non  possono  presentare  piu'  di  una  candidatura  in
ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, ne'  possono
candidarsi a loro volta», dichiarata legittima dall'Ufficio  centrale
per il referendum, costituito presso  la  Corte  di  cassazione,  con
ordinanza del 29 novembre 2021. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA