per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 726 del codice
penale, come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a
norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014,  n.  67),
nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria  «da
euro 5.000 a euro 10.000» anziche' «da euro 51 a euro 309». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA