per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 67,  comma  8,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e  delle  misure
di  prevenzione,   nonche'   nuove   disposizioni   in   materia   di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136) «come richiamato dal secondo comma dell'art. 84»
del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, in  riferimento  agli
artt.  3,  25,  27,  38  e  41  della  Costituzione,  dal   Tribunale
amministrativo  regionale  per  il  Piemonte,  sezione   prima,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA