per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
562, della legge 30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede  che  il  decreto
dell'autorita'  di  governo  competente  in  materia  di  sport,  che
individua i criteri di gestione delle risorse del  fondo  di  cui  al
comma  561,  sia   adottato   previa   intesa   con   la   Conferenza
Stato-Regioni; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede  che
il Ministro per le  politiche  giovanili  e  lo  sport,  con  proprio
decreto, definisce le modalita' di riparto delle risorse del fondo di
cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e le Province autonome
interessate; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 190, della legge n. 178  del  2020,
promossa in riferimento agli artt. 117, terzo e  quarto  comma,  118,
119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    4) dichiara estinto il processo relativamente alle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 71, 195 e  204,  della
legge n. 178 del 2020, promosse dalla Regione Campania con il ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA