per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimita' costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorita' di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni; 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalita' di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate; 3) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 190, della legge n. 178 del 2020, promossa in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 71, 195 e 204, della legge n. 178 del 2020, promosse dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA