per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale del  combinato  disposto
del terzo e quarto periodo dell'art.  1,  comma  41,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare), e della connessa Tabella F, nella parte  in  cui,  in
caso di cumulo tra il trattamento pensionistico  ai  superstiti  e  i
redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la  decurtazione
effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore
alla concorrenza dei redditi stessi. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA