per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 43, primo comma, del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092  (Approvazione  del  testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), e dell'art. 170, primo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18  (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), sollevate, in  riferimento
agli artt. 3, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione,
dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio,  con  le
ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 settembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                             e Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA