per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 26, comma 1,  lettera  b),  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53,
67, 69 e 117, primo  comma,  della  Costituzione,  dal  Consiglio  di
garanzia del Senato della Repubblica con  la  decisione  indicata  in
epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  comma  1,  della   deliberazione   del
Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica 16 ottobre  2018,
n. 6 (Rideterminazione della misura degli assegni  vitalizi  e  delle
quote di assegno vitalizio dei  trattamenti  previdenziali  pro  rata
nonche' dei trattamenti di  reversibilita',  relativi  agli  anni  di
mandato svolti fino al 31 dicembre 2011), sollevate,  in  riferimento
agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117,  primo  comma,  Cost.,
dal  Consiglio  di  garanzia  del  Senato  della  Repubblica  con  la
decisione indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA