per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma  1,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non
penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore  aggiunto
e di riscossione dei tributi, a norma  dell'articolo  3,  comma  133,
lettera q), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662»,  sollevate,  in
riferimento  agli  artt.  3,  53  e  76  della  Costituzione,   dalla
Commissione tributaria provinciale di Bari, con l'ordinanza  indicata
in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471
del  1997,  sollevata,  in  riferimento  all'art.  53  Cost.,   dalla
Commissione tributaria provinciale di Bari, con l'ordinanza  indicata
in epigrafe; 
    3)  dichiara  manifestamente  inammissibile   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, primo periodo,  del
d.lgs. n. 471 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 76  Cost.,
dalla Commissione tributaria provinciale  di  Bari,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    4) dichiara non fondata, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,  primo
periodo, del d.lgs.  n.  471  del  1997,  sollevata,  in  riferimento
all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale  di  Bari,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA