per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2023. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA