per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 634, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento gli artt. 3, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 70 e 101 Cost., dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2023. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI