per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  634,  comma  2,  del  codice  di  procedura
penale, sollevate, in riferimento gli artt. 3,  25,  primo  comma,  e
111, secondo comma, della  Costituzione,  dalla  Corte  d'appello  di
Roma, sezione quarta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., sollevate, in
riferimento agli artt. 70 e 101 Cost., dalla Corte d'appello di Roma,
sezione quarta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2023. 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI