per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 6, del  decreto-legge  30  novembre
2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti  l'IMU,  l'alienazione
di  immobili  pubblici  e  la  Banca   d'Italia),   convertito,   con
modificazioni, nella legge  29  gennaio  2014,  n.  5,  in  combinato
disposto con l'art. 1, comma 148, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)»,  nella  versione
originaria, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria  provinciale  di  Trieste,
sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del  2013,  come
convertito, in combinato disposto con  l'art.  1,  comma  148,  della
legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'art.  4,  comma  12,  del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti   per   la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, nella legge 23  giugno  2014,  n.  89,  sollevate,  in
riferimento  all'art.  41   Cost.,   dalla   Commissione   tributaria
provinciale di Trieste, sezione seconda, con l'ordinanza indicata  in
epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del  2013,  come
convertito, in combinato disposto con  l'art.  1,  comma  148,  della
legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'art.  4,  comma  12,  del
d.l. n. 66 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento  agli
artt. 3, 41 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria  provinciale  di
Trieste, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del  2013,  come
convertito, in combinato disposto con  l'art.  1,  comma  148,  della
legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'art.  4,  comma  12,  del
d.l. n. 66 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento  agli
artt. 3, 42 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria  provinciale  di
Trieste, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattrice 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2023. 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI 
 
 
                                                            Allegato: 
                        Ordinanza letta all'udienza del 4 aprile 2023 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale del combinato  disposto  dell'art.  6,  comma  6,  del
decreto-legge  30  novembre  2013,  n.  133   (Disposizioni   urgenti
concernenti l'IMU, l'alienazione di  immobili  pubblici  e  la  Banca
d'Italia), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  gennaio
2014, n. 5 e dell'art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», come  sostituito
dall'art. 4, comma 12,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66
(Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale),
convertito, con modificazioni, nella legge 23  giugno  2014,  n.  89,
nonche' del combinato disposto dell'art. 6, comma 6, del d.l. n.  133
del 2013, come convertito, e dell'art. 1, comma 148, della  legge  n.
147 del 2013 nella versione originaria,  promosso  dalla  Commissione
tributaria provinciale di Trieste, seconda sezione, con ordinanza del
27 maggio 2022 (reg. ord. n. 74 del 2022). 
    Rilevato che nel giudizio e' intervenuta ad adiuvandum, con  atto
depositato il 18 luglio 2022, Banca Carige spa - Cassa  di  Risparmio
di Genova e Imperia (societa' incorporante la Cassa di  Risparmio  di
Carrara spa, titolare di quote del capitale  della  Banca  d'Italia),
che si afferma legittimata  all'intervento  per  il  fatto  di  avere
instaurato un diverso giudizio tributario, ora pendente  in  appello,
al fine di ottenere  il  rimborso  dell'imposta  sostitutiva  versata
dalla societa'  incorporata  in  esecuzione  delle  norme  della  cui
legittimita' costituzionale si discute in questa sede; 
    che, secondo l'interveniente, la completa assimilazione della sua
posizione a quella di Generali Italia spa, parte del giudizio a  quo,
la renderebbe titolare di un interesse qualificato, inerente in  modo
diretto e immediato al rapporto  dedotto  in  giudizio,  giacche'  la
definizione   della   questione   di   legittimita'    costituzionale
risolverebbe direttamente e immediatamente anche la  controversia  di
cui essa e' parte. 
    Considerato che l'interveniente sopra indicata non e'  parte  del
giudizio principale; 
    che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i
giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  nei  giudizi  in  via
incidentale  «[p]ossono  intervenire  i  titolari  di  un   interesse
qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto
in giudizio»; 
    che tale disposizione recepisce  la  costante  giurisprudenza  di
questa Corte, secondo cui la partecipazione al  giudizio  incidentale
di legittimita' costituzionale e' circoscritta, di norma, alle  parti
del giudizio a  quo,  oltre  che  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente  della  Giunta
regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative); 
    che a cio' e' possibile derogare, senza venire in  contrasto  con
il carattere incidentale del giudizio, soltanto a favore di terzi che
siano titolari di un interesse qualificato,  immediatamente  inerente
al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex  plurimis,  ordinanze
n. 225 del 2021, n. 271  e  n.  37  del  2020)  e  non  semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di  censura  (ex
plurimis, sentenze n. 46 del 2021, n. 206, n. 159, n. 106, n. 98 e n.
13 del 2019; ordinanze n. 225, n. 191 e n. 24 del 2021,  n.  202  del
2020 e n. 204 del 2019); 
    che tale interesse qualificato sussiste  allorche'  si  configuri
una  «posizione  giuridica  suscettibile   di   essere   pregiudicata
immediatamente   e   irrimediabilmente   dall'esito   del    giudizio
incidentale» (sentenza n. 159 del 2019, ordinanze n. 271 e n. 111 del
2020); 
    che  non  e'  sufficiente,  al  fine   di   rendere   ammissibile
l'intervento,  la  circostanza  che  il  soggetto  sia  titolare   di
interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio  principale  o  che,
come nella specie, sia parte in un giudizio analogo, ma  diverso  dal
giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire
(sentenza n. 106 del 2019; ordinanze n. 225 e n. 191 del  2021  e  n.
202 del 2020); 
    che, infatti, l'intervento  di  un  simile  terzo,  ove  ammesso,
contrasterebbe  con  il  carattere  incidentale   del   giudizio   di
legittimita' costituzionale, in quanto il suo accesso a tale giudizio
avverrebbe senza la previa  verifica  della  rilevanza  e  della  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
da parte del rispettivo giudice a quo (ex plurimis, sentenze  n.  106
del 2019, n. 35 del 2017 e n. 71 del  2015,  con  allegate  ordinanze
dibattimentali, nonche' ordinanze n. 191 del 2021 e n. 202 del 2020); 
    che l'intervento va pertanto dichiarato inammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile l'intervento di Banca Carige spa  -  Cassa
di Risparmio di Genova e Imperia. 
 
                  F.to: Silvana Sciarra, Presidente