Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,
  rappresentato  dall'Avvocatura  Generale dello Stato, nei confronti
  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona del Presidente
  della Giunta regionale, avverso la delibera legislativa riapprovata
  il 1o febbraio 2000 concernente tra l'altro, la "soppressione delle
  comunita'  montane",  delibera pervenuta al commissario del Governo
  il 9 febbraio 2000;
    L'art.  2  della  delibera  legislativa  (n.  86-ter)  menzionata
  intenderebbe  sopprimere  dal  1o  luglio 2000 le comunita' montane
  della  regione,  il  trasferimento delle relative funzioni a sinora
  imprecisati  altri  enti, e la nomina di un commissario liquidabile
  per ciascuna delle anzidette comunita'.
    Questa   disposizione  gia'  contenuta  in  delibera  legislativa
  (n. 86-bis) approvata il 19 novembre 1999, aveva formato oggetto di
  rinvio  ad opera del Governo (Consiglio dei Ministri del 3 dicembre
  1999)   ed   e'   stata   riapprovata  senza  modifica  alcuna.  La
  proposizione del presente ricorso e' stata decisa nel Consiglio dei
  Ministri del 18 febbraio 2000.
    Il  menzionato art. 2, contrasta con gli artt. 4, 5, 6 e 59 dello
  Statuto speciale regionale (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1, come
  modificato  dall'art. 5 della legge cost. 23 settembre 1993, n. 3),
  con  gli artt. 5 e 128 Cost., con l'art. 2 del d.lgs. di attuazione
  2  gennaio  1997, n. 9, e con principi di forma economico-sociale e
  norme fondamentali espressi dagli artt. 28 e 29 della legge statale
  8  giugno 1990, n. 142 (l'art. 28 come sostituito dall'art. 7 della
  legge statale 3 agosto 1999 n. 265).
    L'art.  5  della legge cost. 23 settembre 1993 n. 2 ha attribuito
  alla  regione  una  competenza  legislativa  primaria in materia di
  "ordinamento degli enti locali". Tuttavia, da un lato, appare debba
  escludersi   che   nell'ambito   di   applicazione   della   citata
  disposizione  statuaria rientrino anche le comunita' montane, se si
  considera  che  essa deve essere letta congiuntamente con l'art. 58
  dello  Statuto,  ove  come  enti  locali sono indicati soltanto "le
  province  ed  i  comuni"  e  con  l'art. 5  dello Statuto, ove sono
  previsti  altri  "enti aventi carattere locale o regionale"; ne' in
  contrario  puo'  valorizzarsi  l'art. 28 della legge 8 giugno 1990,
  n. 142,   che   descrive   le   comunita'   montane   "enti  locali
  costituiti...  tra  comuni...",  posto  che tale legge non ha rango
  costituzionale.
    E, d'altro lato, appare consentito dubitare che una competenza in
  materia  di  "ordinamento"  di  enti  possa  essere  utilizzata per
  sopprimere  una  intera  categoria  (ad esempio, tutti i comuni) di
  quegli  enti  che  dovrebbero  invece  dalla legislazione regionale
  ricevere soltanto ordinamento.
    Deve  quindi  ritenersi  che  l'art. 2  ora  sub judice non possa
  poggiare  sulla  competenza  primaria  devoluta alla Regione con la
  legge  cost. n. 2  del  1993.  La competenza a costituire (e quindi
  anche  a  sopprimere) le comunita' montane sembra poggiare soltanto
  sul  congiunto  disposto  dell'art. 6  dello statuto e dell'art. 28
  (testo  originario  e  testo  novellato)  della legge 8 giugno 1990
  n. 142.
    Giova  rammentare  che  per  l'art. 29  della teste' citata legge
  "spettano  alle comunita' montane (anche)...gli interventi speciali
  per la montagna stabiliti dalla Comunita' economica europea o dalle
  leggi   statali"  e  "  le  comunita'  montane...  individuano  gli
  strumenti   idonei   a  perseguire  gli  obiettivi  dello  sviluppo
  socio-economico,  ivi  compresi  quelli  previsti  dalla  Comunita'
  economica europea, dallo Stato...", e che di interventi dell'Unione
  europea  e  dello  Stato  parla  anche  il recentissimo nuovo testo
  dell'art. 28.
    Quindi   sia   l'Unione  europea  sia  lo  Stato  possono  (anche
  direttamente) rivolgersi alle comunita' montane e di esse avvalersi
  per  la realizzazione degli interventi e per il perseguimento degli
  obiettivi dianzi menzionati.
    Comunque,  l'art. 7  della  legge  3 agosto 1990  n. 265  - legge
  questa  che  fa corpo con la legge 8 giugno 1990 n. 142 e come essa
  e'  almeno  in  parte  qua  enunciante  principi - ha rafforzato le
  comunita'  montane,  ad  esse esplicitamente riconoscendo "funzioni
  proprie"   distinte  da  quelle  dei  comuni  (esercitate  in  modo
  "associato"),  ed ha riconosciuto alle Regioni non gia' la potesta'
  di  sopprimere  le  comunita'  montane,  ma  -  al  contrario  - la
  competenza  ordinamentale  a  "disciplinarle" stabilendo regole sui
  cinque specifici argomenti elencati nel comma 4 e sugli altrettanto
  specifici  argomenti  esplicitamente  indicati in altri commi dello
  stesso  articolo.  L'antinomia  tra  la  citata  legge  statale "di
  principi"  n. 265  del 1999 e l'art. 2 della delibera regionale sub
  judice non potrebbe essere piu' evidente.
    Invero, sia la legge n. 142 del 1990 sia la legge n. 265 del 1999
  circoscrivono  puntualmente  le  potesta' legislative affidate alle
  regioni  in  materia  di  istituzione  e di compiti delle comunita'
  montane,   ed  escludono  che  una  Regione  (ancorche'  a  Statuto
  speciale)  possa  sopprimere  con  disposizione  generale  tutte le
  comunita' montane operanti nel suo ambito territoriale.