Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale, avverso la delibera legislativa riapprovata il 1o febbraio 2000 concernente tra l'altro, la "soppressione delle comunita' montane", delibera pervenuta al commissario del Governo il 9 febbraio 2000; L'art. 2 della delibera legislativa (n. 86-ter) menzionata intenderebbe sopprimere dal 1o luglio 2000 le comunita' montane della regione, il trasferimento delle relative funzioni a sinora imprecisati altri enti, e la nomina di un commissario liquidabile per ciascuna delle anzidette comunita'. Questa disposizione gia' contenuta in delibera legislativa (n. 86-bis) approvata il 19 novembre 1999, aveva formato oggetto di rinvio ad opera del Governo (Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1999) ed e' stata riapprovata senza modifica alcuna. La proposizione del presente ricorso e' stata decisa nel Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2000. Il menzionato art. 2, contrasta con gli artt. 4, 5, 6 e 59 dello Statuto speciale regionale (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'art. 5 della legge cost. 23 settembre 1993, n. 3), con gli artt. 5 e 128 Cost., con l'art. 2 del d.lgs. di attuazione 2 gennaio 1997, n. 9, e con principi di forma economico-sociale e norme fondamentali espressi dagli artt. 28 e 29 della legge statale 8 giugno 1990, n. 142 (l'art. 28 come sostituito dall'art. 7 della legge statale 3 agosto 1999 n. 265). L'art. 5 della legge cost. 23 settembre 1993 n. 2 ha attribuito alla regione una competenza legislativa primaria in materia di "ordinamento degli enti locali". Tuttavia, da un lato, appare debba escludersi che nell'ambito di applicazione della citata disposizione statuaria rientrino anche le comunita' montane, se si considera che essa deve essere letta congiuntamente con l'art. 58 dello Statuto, ove come enti locali sono indicati soltanto "le province ed i comuni" e con l'art. 5 dello Statuto, ove sono previsti altri "enti aventi carattere locale o regionale"; ne' in contrario puo' valorizzarsi l'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che descrive le comunita' montane "enti locali costituiti... tra comuni...", posto che tale legge non ha rango costituzionale. E, d'altro lato, appare consentito dubitare che una competenza in materia di "ordinamento" di enti possa essere utilizzata per sopprimere una intera categoria (ad esempio, tutti i comuni) di quegli enti che dovrebbero invece dalla legislazione regionale ricevere soltanto ordinamento. Deve quindi ritenersi che l'art. 2 ora sub judice non possa poggiare sulla competenza primaria devoluta alla Regione con la legge cost. n. 2 del 1993. La competenza a costituire (e quindi anche a sopprimere) le comunita' montane sembra poggiare soltanto sul congiunto disposto dell'art. 6 dello statuto e dell'art. 28 (testo originario e testo novellato) della legge 8 giugno 1990 n. 142. Giova rammentare che per l'art. 29 della teste' citata legge "spettano alle comunita' montane (anche)...gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunita' economica europea o dalle leggi statali" e " le comunita' montane... individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunita' economica europea, dallo Stato...", e che di interventi dell'Unione europea e dello Stato parla anche il recentissimo nuovo testo dell'art. 28. Quindi sia l'Unione europea sia lo Stato possono (anche direttamente) rivolgersi alle comunita' montane e di esse avvalersi per la realizzazione degli interventi e per il perseguimento degli obiettivi dianzi menzionati. Comunque, l'art. 7 della legge 3 agosto 1990 n. 265 - legge questa che fa corpo con la legge 8 giugno 1990 n. 142 e come essa e' almeno in parte qua enunciante principi - ha rafforzato le comunita' montane, ad esse esplicitamente riconoscendo "funzioni proprie" distinte da quelle dei comuni (esercitate in modo "associato"), ed ha riconosciuto alle Regioni non gia' la potesta' di sopprimere le comunita' montane, ma - al contrario - la competenza ordinamentale a "disciplinarle" stabilendo regole sui cinque specifici argomenti elencati nel comma 4 e sugli altrettanto specifici argomenti esplicitamente indicati in altri commi dello stesso articolo. L'antinomia tra la citata legge statale "di principi" n. 265 del 1999 e l'art. 2 della delibera regionale sub judice non potrebbe essere piu' evidente. Invero, sia la legge n. 142 del 1990 sia la legge n. 265 del 1999 circoscrivono puntualmente le potesta' legislative affidate alle regioni in materia di istituzione e di compiti delle comunita' montane, ed escludono che una Regione (ancorche' a Statuto speciale) possa sopprimere con disposizione generale tutte le comunita' montane operanti nel suo ambito territoriale.