IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di
  Trovato  Mario,  nato  a  Catania il 18 settembre 1959, imputato di
  truffa militare pluriaggravata.
    All'udienza  del  22 giugno 2000 il tribunale, sull'accordo delle
  parti,  stante  la  diversa  composizione  del  collego,  disponeva
  preliminarmente  la  rinnovazione del dibattimento mediante lettura
  dei   precedenti   verbali.   Piccioni  Enrico,  sentito  ai  sensi
  dell'art. 210 c.p.p., dichiarava di avvalersi della facolta' di non
  rispondere.  Il p.m. chiedeva di produrre per contestazione verbale
  contenente  precedenti  dichiarazioni  del  medesimo.  Oppostosi il
  difensore, il tribunale ammetteva la produzione come da ordinanza a
  f.  121  retro.  A  questo  punto  la difesa sollevava questione di
  legittimita'  costituzionale dell'art. 513 c.p.p. per contrasto con
  gli art. 3, 24, 27 e 111 Cost..
    Il  tribunale ritiene la questione rilevante e non manifestamente
  infondata.
    Quanto  alla  rilevanza,  e'  appena  il  caso  di  osservare che
  acquisire o meno un verbale di precedenti dichiarazioni rese da chi
  si e' avvalso, ex art. 210 c.p.p., della facolta' di non rispondere
  implica  ovvie  conseguenze  sul  piano probatorio, potendosi in un
  caso,  e  non  potendosi  nell'altro,  tener  conto,  ai fini della
  decisione, delle dichiarazioni del soggetto.
    Si  consideri  inoltre  che  l'art. 513, comma 2, c.p.p., nel suo
  testo  originario,  prescriveva che qualora il dichiarante si fosse
  avvalso della facolta' di non rispondere il giudice poteva disporre
  la  lettura dei verbali "soltanto con l'accordo delle parti"; e che
  tale   ultimo   inciso   era  stato  dichiarato  costituzionalmente
  illegittimo  "nella  parte  in  cui non prevede che ... in mancanza
  dell'accordo  delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi
  2-bis   e   4,   c.p.p."  (C.  Cost.,  26  ottobre  1998,  n. 361);
  disposizioni, queste ultime, che consentivano la contestazione e la
  produzione di precedenti verbali.
    Ancora,   risultava   inapplicabile   nella  specie  il  disposto
  dell'art. 1, comma 2, decreto legge 7 gennaio 2000, n 2, cosi' come
  modificato  dalla  legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 35, in
  quanto  le  dichiarazioni  rese dal Piccioni non erano ancora state
  acquisite al fascicolo per il dibattimento.
    Quanto  alla  non manifesta infondatezza osserva il tribunale che
  il quadro normativo di riferimento risulta profondamente modificato
  dalla  legge  costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in forza della
  quale  l'art. 111, comma 2 e 5, Cost. impone oggi lo svolgimento di
  ogni  processo  nel  contraddittorio  tra le parti in condizioni di
  parita',  e  demanda  alla  legge  di  regolare  i  casi  in cui la
  formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
  dell'imputato  o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o
  per effetto di provata condotta illecita.
    Si tratta di una elencazione tassativa nella quale non rientra il
  caso di specie, e cioe' quello in cui un imputato di reato connesso
  gia'  dichiarante  si avvalga in dibattimento della facolta' di non
  rispondere  e  si sottragga quindi al contraddittorio. Il novellato
  testo   costituzionale   impone,   ad   avviso  del  tribunale,  di
  considerare illegittima la disposizione di cui all' art. 513, comma
  2, ultimo inciso, c.p.p, e di affermare invece l'impossibilita' per
  il  giudice  di acquisire verbali di dichiarazioni gia' rese da chi
  in dibattimento si sottrae all'esame.
    Sebbene  tale  conclusione  possa  raggiungersi  in  base  ad una
  considerazione   complessiva   dello   sviluppo  cronologico  della
  legislazione,   non   sembra   inopportuno  provocare  l'autorevole
  intervento  della  Corte allo scopo di fissare inequivocabilmente i
  corretti principi che devono regolare la materia.
    Oltre  che  con l'art. 111, gia' richiamato, l'art. 513, comma 2,
  c.p.p.  confligge  anche  con  l'art. 24,  comma 2 Cost., menomando
  gravemente   il   diritto   di   difesa  proprio  perche'  consente
  l'acquisizione   di   elementi   probatori   raccolti   fiori   dal
  contraddittorio;  e con l'art. 3 della Costituzione instaurando una
  grave  disparita'  di  trattamento  rispetto alle ipotesi in cui le
  prove vengono correttamente formate ed acquisite. Non sembra invece
  conducente  il richiamo operato dalla difesa all'art. 27 Cost., non
  implicando  la  situazione  esaminata  una  prematura  pronuncia di
  colpevolezza.