IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Trovato Mario, nato a Catania il 18 settembre 1959, imputato di truffa militare pluriaggravata. All'udienza del 22 giugno 2000 il tribunale, sull'accordo delle parti, stante la diversa composizione del collego, disponeva preliminarmente la rinnovazione del dibattimento mediante lettura dei precedenti verbali. Piccioni Enrico, sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., dichiarava di avvalersi della facolta' di non rispondere. Il p.m. chiedeva di produrre per contestazione verbale contenente precedenti dichiarazioni del medesimo. Oppostosi il difensore, il tribunale ammetteva la produzione come da ordinanza a f. 121 retro. A questo punto la difesa sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 c.p.p. per contrasto con gli art. 3, 24, 27 e 111 Cost.. Il tribunale ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata. Quanto alla rilevanza, e' appena il caso di osservare che acquisire o meno un verbale di precedenti dichiarazioni rese da chi si e' avvalso, ex art. 210 c.p.p., della facolta' di non rispondere implica ovvie conseguenze sul piano probatorio, potendosi in un caso, e non potendosi nell'altro, tener conto, ai fini della decisione, delle dichiarazioni del soggetto. Si consideri inoltre che l'art. 513, comma 2, c.p.p., nel suo testo originario, prescriveva che qualora il dichiarante si fosse avvalso della facolta' di non rispondere il giudice poteva disporre la lettura dei verbali "soltanto con l'accordo delle parti"; e che tale ultimo inciso era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non prevede che ... in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p." (C. Cost., 26 ottobre 1998, n. 361); disposizioni, queste ultime, che consentivano la contestazione e la produzione di precedenti verbali. Ancora, risultava inapplicabile nella specie il disposto dell'art. 1, comma 2, decreto legge 7 gennaio 2000, n 2, cosi' come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 35, in quanto le dichiarazioni rese dal Piccioni non erano ancora state acquisite al fascicolo per il dibattimento. Quanto alla non manifesta infondatezza osserva il tribunale che il quadro normativo di riferimento risulta profondamente modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in forza della quale l'art. 111, comma 2 e 5, Cost. impone oggi lo svolgimento di ogni processo nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parita', e demanda alla legge di regolare i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Si tratta di una elencazione tassativa nella quale non rientra il caso di specie, e cioe' quello in cui un imputato di reato connesso gia' dichiarante si avvalga in dibattimento della facolta' di non rispondere e si sottragga quindi al contraddittorio. Il novellato testo costituzionale impone, ad avviso del tribunale, di considerare illegittima la disposizione di cui all' art. 513, comma 2, ultimo inciso, c.p.p, e di affermare invece l'impossibilita' per il giudice di acquisire verbali di dichiarazioni gia' rese da chi in dibattimento si sottrae all'esame. Sebbene tale conclusione possa raggiungersi in base ad una considerazione complessiva dello sviluppo cronologico della legislazione, non sembra inopportuno provocare l'autorevole intervento della Corte allo scopo di fissare inequivocabilmente i corretti principi che devono regolare la materia. Oltre che con l'art. 111, gia' richiamato, l'art. 513, comma 2, c.p.p. confligge anche con l'art. 24, comma 2 Cost., menomando gravemente il diritto di difesa proprio perche' consente l'acquisizione di elementi probatori raccolti fiori dal contraddittorio; e con l'art. 3 della Costituzione instaurando una grave disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi in cui le prove vengono correttamente formate ed acquisite. Non sembra invece conducente il richiamo operato dalla difesa all'art. 27 Cost., non implicando la situazione esaminata una prematura pronuncia di colpevolezza.