IL TRIBUNALE Letti gli atti del processo di esecuzione penale concernente la domanda presentata dalla societa' GE Capital Bank Gmbh Donau - Vienna per la restituzione della vettura BMW targata W 92897F della quale il g.i.p. presso il tiibunale di Tolmezzo con la sentenza n. 43 dell'8 novembre 1999 resa a a carico di Momirov Nemanja (proc. n. 302/1999 g.i.p. e n. 372/99 R.G.N.R.) a seguito di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. ha disposto la confisca; Ritenuto che questo g.i.p. competente quale giudice dell'esecuzione penale, deve, ai sensi del combinato disposto degli articoli 676 e 667 c.p.p. de plano pronunciarsi circa la definitiva destinazione dell'autovettura confiscata; Ritenuto che per effetto della disposizione di cui all'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 113/1999 la confisca dei mezzi di trasporto che servirono a commettere i reati di cui all'art. 1 della stessa legge (agevolazione all'ingresso di clandestini in territorio nazionale) e' obbligatoria anche nel rito dell'applicazione della pena e anche nel caso che i mezzi appartengano a persone estranee al reato; Ritenuto che tale interpretazione del testo di legge novellato e' l'unica possibile, attesa la eliminazione dell'inciso "salvo che si tratti di mezzo... appartenente a persona estranea al reato" presente nell'originario testo della legge, e la ratio della novella, intesa a scoraggiare gli artifizi delle organizzazioni criminali dedite al traffico di clandestini (le quali per sfuggire alla misura del sequestro e quindi della confisca usano mezzi intestati a societa' di comodo, o a prestanomi, e comunque a soggetti apparentemente estranei al reato); Ritenuto che tale disposizione realizzando una ipotesi di responsabilita' oggettiva si pone in contrasto con il principio della personalita' della responsabilita' penale stabilito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione (vedi sentenza n. 229/1974 e n. 259/1976); Considerato che per insegnamento della Corte costituzionale "se possono esservi cose il cui possesso puo' configurare una illiceita' obiettiva in senso assoluto, la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone e legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (art. 240 c.p.) in ogni altro caso l'art. 27, primo comma, della Costituzione non puo' consentire che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto" (sentenza n. 2/1987); Ritenuto che non appare possibile una lettura adeguatrice della norma in questione, che andrebbe contro il significato letterale della norma e contro il canone ermeneutico vigente in materia penale ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit; Ritenuto che la questione sollevata appare rilevante nella fattispecie di causa, giacche', ove fosse accolta, nel senso gia' delineato dal precedente tenore del testo, il proprietario istante potrebbe evitare la confisca dimostrando la sua estraneita' al reato, laddove invece in caso di rigetto della questione, e cioe' nella vigenza del testo normativo attuale, la confisca sarebbe inevitabile;