IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti del processo di esecuzione penale concernente la
  domanda  presentata  dalla  societa'  GE  Capital Bank Gmbh Donau -
  Vienna per la restituzione della vettura BMW targata W 92897F della
  quale  il  g.i.p.  presso  il tiibunale di Tolmezzo con la sentenza
  n. 43  dell'8  novembre  1999  resa  a  a carico di Momirov Nemanja
  (proc.  n. 302/1999  g.i.p.  e  n. 372/99  R.G.N.R.)  a  seguito di
  applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. ha disposto la confisca;
    Ritenuto    che    questo   g.i.p.   competente   quale   giudice
  dell'esecuzione penale, deve, ai sensi del combinato disposto degli
  articoli 676 e 667 c.p.p. de plano pronunciarsi circa la definitiva
  destinazione dell'autovettura confiscata;
    Ritenuto  che  per effetto della disposizione di cui all'art. 12,
  comma  4, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dall'art. 2 del d.lgs.
  n. 113/1999  la  confisca  dei  mezzi  di trasporto che servirono a
  commettere   i   reati   di   cui  all'art. 1  della  stessa  legge
  (agevolazione  all'ingresso di clandestini in territorio nazionale)
  e' obbligatoria anche nel rito dell'applicazione della pena e anche
  nel caso che i mezzi appartengano a persone estranee al reato;
    Ritenuto che tale interpretazione del testo di legge novellato e'
  l'unica possibile, attesa la eliminazione dell'inciso "salvo che si
  tratti  di  mezzo...  appartenente  a  persona  estranea  al reato"
  presente  nell'originario  testo  della  legge,  e  la  ratio della
  novella,  intesa  a  scoraggiare  gli artifizi delle organizzazioni
  criminali  dedite al traffico di clandestini (le quali per sfuggire
  alla  misura  del  sequestro  e  quindi  della confisca usano mezzi
  intestati  a  societa'  di  comodo,  o  a  prestanomi, e comunque a
  soggetti apparentemente estranei al reato);
    Ritenuto   che  tale  disposizione  realizzando  una  ipotesi  di
  responsabilita'  oggettiva  si  pone  in contrasto con il principio
  della   personalita'   della   responsabilita'   penale   stabilito
  dall'art. 27,   primo  comma,  della  Costituzione  (vedi  sentenza
  n. 229/1974 e n. 259/1976);
    Considerato  che  per insegnamento della Corte costituzionale "se
  possono   esservi   cose  il  cui  possesso  puo'  configurare  una
  illiceita'  obiettiva  in  senso  assoluto,  la quale prescinde dal
  rapporto  col  soggetto  che  ne  dispone  e legittimamente debbono
  essere  confiscate  presso  chiunque  le detenga (art. 240 c.p.) in
  ogni altro caso l'art. 27, primo comma, della Costituzione non puo'
  consentire  che  si  proceda a confisca di cose pertinenti a reato,
  ove  chi  ne  sia  proprietario al momento in cui la confisca debba
  essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in
  alcun modo profitto" (sentenza n. 2/1987);
    Ritenuto  che  non appare possibile una lettura adeguatrice della
  norma  in  questione,  che andrebbe contro il significato letterale
  della  norma  e  contro  il  canone  ermeneutico vigente in materia
  penale ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit;
    Ritenuto  che  la  questione  sollevata  appare  rilevante  nella
  fattispecie  di  causa, giacche', ove fosse accolta, nel senso gia'
  delineato  dal precedente tenore del testo, il proprietario istante
  potrebbe  evitare  la  confisca  dimostrando  la sua estraneita' al
  reato,  laddove  invece in caso di rigetto della questione, e cioe'
  nella  vigenza  del  testo  normativo  attuale, la confisca sarebbe
  inevitabile;