IL TRIBUNALE

    Ritenuto che l'art. 461 c.p.p., cosi' come modificato dalla legge
  Carotti,  entrata  in  vigore  il  3  gennaio 2000, non consente la
  proposizione  dell'istanza  di  applicazione  pena  in questa sede,
  poiche'  la  legge  predetta  non  prevede  norme  transitorie, che
  disciplinino i procedimenti penali gia' pendenti dinanzi al giudice
  del  dibattimento,  per  cui deve ritenersi applicabile soltanto la
  normativa vigente.
    Intatti  non  pare  condivisibile  la  tesi  sostenuta  dal p.m.,
  secondo  il  quale  possa  ritenersi  norma transitoria la norma di
  legge  precedente  l'emissione della legge Carotti, norma che, come
  tale, ha di fatto abrogato la disciplina precedente.
    Tale  unica  interpretazione possibile apre dubbi di legittimita'
  costituzionale  dell'art. 461 c.p.p., nuova formulazione, venendosi
  a  creare  disparita'  di  trattamento  fra  l'imputato  che  abbia
  formulato  l'opposizione  a decreto penale nel vigore della vecchia
  normativa,  ed  imputato che presenti invece opposizione nel vigore
  della  nuova normativa, poiche' ad ambedue non e' concesso proporre
  istanza  di  applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento,
  benche'  il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facolta'
  gli e' preclusa.
    La  predetta  questione  e'  rilevante  e manifestamente fondata,
  stanti i profili di violazione dell'art. 3 Cost., poiche' dalla sua
  decisione dipende la pronuncia della sentenza.