IL TRIBUNALE Ritenuto che l'art. 461 c.p.p., cosi' come modificato dalla legge Carotti, entrata in vigore il 3 gennaio 2000, non consente la proposizione dell'istanza di applicazione pena in questa sede, poiche' la legge predetta non prevede norme transitorie, che disciplinino i procedimenti penali gia' pendenti dinanzi al giudice del dibattimento, per cui deve ritenersi applicabile soltanto la normativa vigente. Intatti non pare condivisibile la tesi sostenuta dal p.m., secondo il quale possa ritenersi norma transitoria la norma di legge precedente l'emissione della legge Carotti, norma che, come tale, ha di fatto abrogato la disciplina precedente. Tale unica interpretazione possibile apre dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 461 c.p.p., nuova formulazione, venendosi a creare disparita' di trattamento fra l'imputato che abbia formulato l'opposizione a decreto penale nel vigore della vecchia normativa, ed imputato che presenti invece opposizione nel vigore della nuova normativa, poiche' ad ambedue non e' concesso proporre istanza di applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento, benche' il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facolta' gli e' preclusa. La predetta questione e' rilevante e manifestamente fondata, stanti i profili di violazione dell'art. 3 Cost., poiche' dalla sua decisione dipende la pronuncia della sentenza.