ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R.
20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione
dei    procedimenti   di   autorizzazione   per   la   realizzazione,
l'ampliamento,  la  ristrutturazione  e  la riconversione di impianti
produttivi,  per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche'
per   la   determinazione  delle  aree  destinate  agli  insediamenti
produttivi,  a  norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59), promosso con ricorso della Regione Lazio, notificato il
26 febbraio  1999,  depositato  in  cancelleria  il  5 marzo  1999 ed
iscritto al n. 10 del registro conflitti 1999.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
    Ritenuto   che,   con  ricorso  notificato  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  presso l'Avvocatura generale dello Stato il
26 febbraio  1999  e  depositato  in  cancelleria il 5 marzo 1999, la
Regione  Lazio  ha  sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri chiedendo l'annullamento
del  regolamento,  approvato  con  d.P.R.  20 ottobre  1998,  n. 447,
recante  norme  di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
per   la  realizzazione,  l'ampliamento,  la  ristrutturazione  e  la
riconversione  di  impianti  produttivi,  per  l'esecuzione  di opere
interne  ai  fabbricati,  nonche'  per  la  determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi;
        che  la  ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 3,
115,  117  e  118  della  Costituzione,  ritiene  che  il regolamento
impugnato  abbia  invaso  sfere  di competenza delegate alle regioni,
imponendo  la sostanziale estromissione delle stesse nel procedimento
di variante ai vigenti strumenti urbanistici generali;
        che   si  e'  costituito  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  manifestamente
infondato;
        che,  successivamente,  con atto depositato nella cancelleria
della  Corte  il  24 novembre 1999, la Regione Lazio ha rinunciato al
ricorso,   affermando   di  non  avervi  piu'  interesse  perche'  la
conferenza  unificata  Stato-Regioni aveva nel frattempo riconosciuto
la  partecipazione obbligatoria delle regioni alla approvazione delle
varianti urbanistiche;
        che   l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  accettato  la
rinuncia, aderendo all'istanza della regione.
    Considerato  che  la  rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa
accettazione,  comporta,  ai  sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle
norme  integrative  per  i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
l'estinzione del processo.