IL TRIBUNALE

    Nella  persona  del  giudice  unico  dott. Vincenzo Schiavone, ha
pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa civile promossa con
citazione notificata il 25 novembre 1999 da Boscaini Idelma, Boscaini
Anna Maria, Boscaini Giovanna, Boscaini Tiziana, Boscaini Beniamino e
Buzzi  Marcellina col proc. dom. avv. Giovanni Salvagno di Verona che
li rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione
attori;
    Contro  Comune di Sona in persona del sindaco p.t. col proc. dom.
avv.  Luigi  Righetti  di  Verona  che  lo  rappresenta e difende per
mandato  in  calce  alla  copia  notificata  dell'atto  di  citazione
convenuto.
    Premesso  che:  con l'atto introduttivo del presente giudizio gli
attori  Boscaini e Buzzi, in epigrafe meglio identificati, esponendo,
quali  comproprietari di un appezzamento di terreno di mq 2132 circa,
occupato  dal  comune  di  Sona  in  vista  di una espropriazione per
pubblica  utilita',  mai  formalizzata,  che  il comune di Sona, dopo
avermanifestato  la  volonta' di regolarizzare la situazione mediante
un  atto  di  compravendita,  non  aveva  poi  dato  seguito  a  tale
proposito,  hanno  chiesto  la  condanna  del  comune  convenuto alla
restituzione del terreno e/o al risarcimento dei danni;
        l'ente  convenuto,  costituitosi  in  giudizio,  ha  eccepito
preliminarmente  il  difetto  di  giurisdizione  del giudice adito ai
sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80;
        la  causa  e'  passata in decisione all'udienza del 19 aprile
2001,  in cui i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive
conclusioni definitive.
    Ritenuto  che:  secondo  l'interpretazione  gia' accolta da varie
magistrature,  e  dalla  stessa  Corte  di  cassazione, l'art. 34 del
d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 nel devolvere alla giurisdizione esclusiva
del  giudice  amministrativo  le  controversie  aventi ad oggetto gli
atti,   i  provvedimenti  e  i  comportamenti  delle  amministrazioni
pubbliche  in  materia  di  urbanistica  ed  edilizia,  abbraccia  la
totalita'  degli  aspetti  dell'uso  del  territorio, nessuno escluso
(cfr.  SS.UU.  14  luglio  2000  n. 494);  per  cui  (argomentando  a
contrario  dalla  esplicita  conservazione  della  giurisdizione  del
giudice   ordinario   solo   per   le   controversie  riguardanti  la
determinazione e la corresponsione dell'indennita' di espropriazione:
comma   3   del   cit.  art.  34)  devono  ritenersi  comprese  nella
giurisdizione   esclusiva   del   giudice   amministrativo  anche  le
controversie  che ineriscano a procedure espropriative promose a fini
di  gestione  del  territorio e che abbiano ad oggeto diritti diversi
dai  crediti  indennitari,  conseguenti  a comportamento oltre che ad
atti  o  provvedimenti (cfr. SS.UU. ord. 25 maggio 2000 n. 43 in Foro
lt. 2000, I, 2143);
        secondo  tale  interpretazione  (alla  quale  questo  giudice
ritiene  di  dover aderire per la univoca concludenza degli argomenti
letterali  e logici che la sostengono e per i quali si fa rinvio alle
citate  pronunce  della  Suprema  Corte), considerato che il presente
giudizio  e'  stato  promosso dopo l'entrata in vigore della norma in
esame,   dovrebbe   accogliersi  l'eccezione  di  parte  convenuta  e
conseguentemente  dichiararsi  il  difetto di giurisdizione di questo
tribunale;
        e'  stato  peraltro osservato che "rispetto a tale estensione
alle    controversie   espropriative   da   ultimo   indicate   della
giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo, e' rilevante e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 34 d.lgs. 80/1998, in relazione all'art. 76
Cost.,  tenendosi conto della configurabilita' dell'eccesso di delega
quando la norma delegata sconfini dal fisiologico `riempimento' della
norma  delegante,  violando  specifici  principi e criteri direttivi,
ovvero   divergendo  dalle  finalita'  della  delega  desumibili  dai
principi e criteri medesimi..." (SS.UU. ord. 43/2000 cit.); e - sotto
il  profilo  della  non  manifesta  infondatezza  della  questione  e
specificamente  dell'eventuale  inosservanza  dei  principi e criteri
posti  dalla  norma delegante, cioe' dall'art. 11, comma 4, lett. g),
legge  15  marzo 1997 n. 59 - che questa norma contempla l'estensione
della  giurisdizione  del  giudice  amministrativo  alle controversie
aventi  ad  oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese
quelle  relative al risarcimento danno, in materia urbanistica (oltre
che  in  materia  edilizia  e  di  servizi  pubblici),  di  modo che,
circoscrivendo  la  riforma  il  tema  di  giurisdizione  ai  diritti
soggettivi consequenziali (di contenuto patrimoniale), vale a dire ai
diritti    determinati    dall'esercizio   della   giurisdizione   di
legittimita'  su  atti  e  provvedimenti,  senza  alcuna menzione dei
diritti  nascenti  da  fatti  o comportamenti, quali i citati diritti
restitutori  e  risarcitori,  potrebbe esprimere un intento contrario
alla  devoluzione  delle  controversie  su  tali  ultimi diritti alla
cognizione del giudice amministrativo (ivi);
        la  questione e' sicuramente rilevante nel presente giudizio,
posto  che  in questo si discute proprio di diritti conseguenti ad un
comportamento  (non  ad un atto o provvedimento) dell'amministrazione
convenuta  e  che, secondo la lata interpretazione data della nozione
di  materia  urbanistica,  di un comportamento attinente alla materia
dell'uso   del   territorio,   per   cui,   come   s'e'  gia'  detto,
l'applicazione  della norma comporterebbe, tenuto conto dell'epoca di
introduzione   del   giudizio,   la   dichiarazione  del  difetto  di
giurisdizione di questo tribunale;
        non  puo'  rilevare il contrario il fatto, sottolineato dalla
difesa  attorea,  che  nella  specie si controverte intorno a diritti
soggettivi  e  non  gia'  ad  interessi  legittimi,  poiche' la nuova
disciplina della giurisdizione e' caratterizzata dall'attribuzione al
giudice amministrativo di una giurisdizione "esclusiva", estesa cioe'
anche alla materia dei diritti soggettivi;
        neppure  rileva il fatto che con legge 21 luglio 2000 n. 205,
non  soggetta ai vincoli della delega, la giurisdizione in materia di
urbanistica  sia  stata  regolata ex novo, poiche' in base all'art. 5
c.p.c.,  testo  vigente,  la  giurisdizione si determina in base alla
legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno
rilevanza i successivi mutamenti della legge, per cui, nella presente
causa,  promossa  dopo  l'entrata  in  vigore dell'art. 34 del d.lgs.
80/1998  e  prima  dell'entrata in vigore della legge n. 205/2000, la
giurisdizione resta regolata dalla norma del decreto delegato.