IL TRIBUNALE Nella persona del giudice unico dott. Vincenzo Schiavone, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con citazione notificata il 25 novembre 1999 da Boscaini Idelma, Boscaini Anna Maria, Boscaini Giovanna, Boscaini Tiziana, Boscaini Beniamino e Buzzi Marcellina col proc. dom. avv. Giovanni Salvagno di Verona che li rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione attori; Contro Comune di Sona in persona del sindaco p.t. col proc. dom. avv. Luigi Righetti di Verona che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione convenuto. Premesso che: con l'atto introduttivo del presente giudizio gli attori Boscaini e Buzzi, in epigrafe meglio identificati, esponendo, quali comproprietari di un appezzamento di terreno di mq 2132 circa, occupato dal comune di Sona in vista di una espropriazione per pubblica utilita', mai formalizzata, che il comune di Sona, dopo avermanifestato la volonta' di regolarizzare la situazione mediante un atto di compravendita, non aveva poi dato seguito a tale proposito, hanno chiesto la condanna del comune convenuto alla restituzione del terreno e/o al risarcimento dei danni; l'ente convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80; la causa e' passata in decisione all'udienza del 19 aprile 2001, in cui i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive. Ritenuto che: secondo l'interpretazione gia' accolta da varie magistrature, e dalla stessa Corte di cassazione, l'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia di urbanistica ed edilizia, abbraccia la totalita' degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso (cfr. SS.UU. 14 luglio 2000 n. 494); per cui (argomentando a contrario dalla esplicita conservazione della giurisdizione del giudice ordinario solo per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione dell'indennita' di espropriazione: comma 3 del cit. art. 34) devono ritenersi comprese nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie che ineriscano a procedure espropriative promose a fini di gestione del territorio e che abbiano ad oggeto diritti diversi dai crediti indennitari, conseguenti a comportamento oltre che ad atti o provvedimenti (cfr. SS.UU. ord. 25 maggio 2000 n. 43 in Foro lt. 2000, I, 2143); secondo tale interpretazione (alla quale questo giudice ritiene di dover aderire per la univoca concludenza degli argomenti letterali e logici che la sostengono e per i quali si fa rinvio alle citate pronunce della Suprema Corte), considerato che il presente giudizio e' stato promosso dopo l'entrata in vigore della norma in esame, dovrebbe accogliersi l'eccezione di parte convenuta e conseguentemente dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo tribunale; e' stato peraltro osservato che "rispetto a tale estensione alle controversie espropriative da ultimo indicate della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 d.lgs. 80/1998, in relazione all'art. 76 Cost., tenendosi conto della configurabilita' dell'eccesso di delega quando la norma delegata sconfini dal fisiologico `riempimento' della norma delegante, violando specifici principi e criteri direttivi, ovvero divergendo dalle finalita' della delega desumibili dai principi e criteri medesimi..." (SS.UU. ord. 43/2000 cit.); e - sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione e specificamente dell'eventuale inosservanza dei principi e criteri posti dalla norma delegante, cioe' dall'art. 11, comma 4, lett. g), legge 15 marzo 1997 n. 59 - che questa norma contempla l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento danno, in materia urbanistica (oltre che in materia edilizia e di servizi pubblici), di modo che, circoscrivendo la riforma il tema di giurisdizione ai diritti soggettivi consequenziali (di contenuto patrimoniale), vale a dire ai diritti determinati dall'esercizio della giurisdizione di legittimita' su atti e provvedimenti, senza alcuna menzione dei diritti nascenti da fatti o comportamenti, quali i citati diritti restitutori e risarcitori, potrebbe esprimere un intento contrario alla devoluzione delle controversie su tali ultimi diritti alla cognizione del giudice amministrativo (ivi); la questione e' sicuramente rilevante nel presente giudizio, posto che in questo si discute proprio di diritti conseguenti ad un comportamento (non ad un atto o provvedimento) dell'amministrazione convenuta e che, secondo la lata interpretazione data della nozione di materia urbanistica, di un comportamento attinente alla materia dell'uso del territorio, per cui, come s'e' gia' detto, l'applicazione della norma comporterebbe, tenuto conto dell'epoca di introduzione del giudizio, la dichiarazione del difetto di giurisdizione di questo tribunale; non puo' rilevare il contrario il fatto, sottolineato dalla difesa attorea, che nella specie si controverte intorno a diritti soggettivi e non gia' ad interessi legittimi, poiche' la nuova disciplina della giurisdizione e' caratterizzata dall'attribuzione al giudice amministrativo di una giurisdizione "esclusiva", estesa cioe' anche alla materia dei diritti soggettivi; neppure rileva il fatto che con legge 21 luglio 2000 n. 205, non soggetta ai vincoli della delega, la giurisdizione in materia di urbanistica sia stata regolata ex novo, poiche' in base all'art. 5 c.p.c., testo vigente, la giurisdizione si determina in base alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza i successivi mutamenti della legge, per cui, nella presente causa, promossa dopo l'entrata in vigore dell'art. 34 del d.lgs. 80/1998 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 205/2000, la giurisdizione resta regolata dalla norma del decreto delegato.