LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa promossa da Jaselli Carlo con ricorso depositato in data 5 aprile 2001, presso questa segreteria, avverso cartella esattoriale n. 9155780 emessa dal Centro di servizio di Torino. Premesso: che il Centro di servizio di Torino, mediante la citata cartella di pagamento n. 9155780, iscriveva a ruolo, tra la maggior consistenza, in capo a Jaselli Carlo, un maggior contributo relativo all'imposta sul Servizio sanitario nazionale pari a L. 3.437.030 piu' sanzioni ed interessi (codici tributo 8842-8844-8846); che avverso la suddetta cartella di pagamento proponeva ricorso Jaselli Carlo chiedendo la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di incostituzionalita', in relazione agli artt. 3 e 53, comma 1 della Costituzione, dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, casi come modificato dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in quanto le indicate disposizioni di legge creano un'ingiustificata discriminazione fra i contribuenti lavoratori dipendenti, ed i contribuenti lavoratori autonomi applicando, a parita' di remunerazione, la stessa imposta ad aliquota concretamente diversa e diversamente incidenti sul reddito effettivo soggetto a tassazione, annullando cosi' i principi costituzionali dell'uguaglianza dei contribuenti e della tassazione degli stessi, secondo il principio della capacita' contributiva effettiva. L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Biella non si e' costituito in giudizio. Premesso in fatto, osserva in diritto La questione e' sicuramente rilevante in quanto attiene all'oggetto del ricorso con il quale si impugna la cartella di pagamento nella parte relativa al recupero del contributo del Servizio sanitario nazionale. Non rileva in contrario l'entrata in vigore del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP, poiche' la questione dibattuta nel presente processo riguarda un periodo di imposta anteriore al 1 gennaio 1998. L'eccezione sollevata appare dunque non manifestamente infondata, relativamente alla debenza del Contributo Sanitario nazionale, soltanto da parte dei lavoratori autonomi e non anche da parte dei lavoratori dipendenti ravvisandosi la violazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti, il Servizio sanitario nazionale interessa la totalita' dei cittadini e non si vede per quale motivo il contributo sia dovuto soltanto da alcuni e non da tutti i beneficiari. Tanto piu' che la discriminazione non e' fondata sulla disparita' di reddito, essendo ben noto che alcuni lavoratori dipendenti percepiscono redditi di gran lunga superiori a molti appartenenti alla categoria dei lavoratori autonomi.