LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso  la seguente ordinanza nella causa promossa da Jaselli
Carlo  con  ricorso  depositato  in data 5 aprile 2001, presso questa
segreteria, avverso cartella esattoriale n. 9155780 emessa dal Centro
di servizio di Torino.
    Premesso: che il Centro di servizio di Torino, mediante la citata
cartella  di  pagamento n. 9155780, iscriveva a ruolo, tra la maggior
consistenza,  in capo a Jaselli Carlo, un maggior contributo relativo
all'imposta sul Servizio sanitario nazionale pari a L. 3.437.030 piu'
sanzioni ed interessi (codici tributo 8842-8844-8846);
        che  avverso  la  suddetta  cartella  di  pagamento proponeva
ricorso  Jaselli  Carlo  chiedendo  la  sospensione del giudizio e la
trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione
della  questione  di incostituzionalita', in relazione agli artt. 3 e
53,  comma 1 della Costituzione, dell'art. 31 della legge 28 febbraio
1986,  n. 41,  casi  come  modificato  dalla  legge 14 novembre 1992,
n. 438,   in   quanto   le  indicate  disposizioni  di  legge  creano
un'ingiustificata   discriminazione  fra  i  contribuenti  lavoratori
dipendenti,  ed  i  contribuenti  lavoratori  autonomi  applicando, a
parita' di remunerazione, la stessa imposta ad aliquota concretamente
diversa  e  diversamente  incidenti  sul reddito effettivo soggetto a
tassazione,    annullando    cosi'    i    principi    costituzionali
dell'uguaglianza  dei  contribuenti  e della tassazione degli stessi,
secondo il principio della capacita' contributiva effettiva.
    L'Ufficio   dell'Agenzia  delle  Entrate  di  Biella  non  si  e'
costituito in giudizio.
                Premesso in fatto, osserva in diritto
    La   questione   e'   sicuramente  rilevante  in  quanto  attiene
all'oggetto  del  ricorso  con  il  quale  si  impugna la cartella di
pagamento  nella  parte  relativa  al  recupero  del  contributo  del
Servizio  sanitario  nazionale.  Non rileva in contrario l'entrata in
vigore  del  d.lgs.  15  dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP,
poiche'  la  questione  dibattuta  nel  presente processo riguarda un
periodo di imposta anteriore al 1 gennaio 1998.
    L'eccezione sollevata appare dunque non manifestamente infondata,
relativamente   alla  debenza  del  Contributo  Sanitario  nazionale,
soltanto  da  parte  dei lavoratori autonomi e non anche da parte dei
lavoratori  dipendenti  ravvisandosi  la violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
    Infatti,  il  Servizio sanitario nazionale interessa la totalita'
dei cittadini e non si vede per quale motivo il contributo sia dovuto
soltanto da alcuni e non da tutti i beneficiari.
    Tanto piu' che la discriminazione non e' fondata sulla disparita'
di  reddito,  essendo  ben  noto  che  alcuni  lavoratori  dipendenti
percepiscono  redditi  di  gran  lunga superiori a molti appartenenti
alla categoria dei lavoratori autonomi.