Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domiciliato; Contro la provincia di Bolzano, in persona del Presidente in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 2, concernente "provvedimenti per l'adozione di minori in Provincia di Bolzano", pubblicata nel supplemento n. 1 al B.U.R. n. 7 del 12 febbraio 2002 F a t t o Come e' noto, la materia dell'adozione internazionale e' regolata dalla legge statale 4 maggio 1983 n. 184 ("Diritto del minore ad una famiglia"), come modificata dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476, di ratifica della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 inerente la "tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione internazionale", e dalla legge 28 marzo 2001 n. 149. In particolare, nell'ambito di tali leggi e per quanto qui piu' specificamente interessa: a) la legge n. 476/1998 ha istituito la Commissione per adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi di tutte le istituzioni centrali e locali che, a vario titolo, concorrono alla piena attuazione della citata Convenzione de L'Aja; b) l'art. 39-bis introdotto dalla stessa legge n. 476/1998 nel testo della legge n. 184/1983 ha delineato le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rimettendo alla potesta' legislativa di tali enti l'istituzione e la disciplina dei "servizi per l'adozione internazionale", comunque autorizzati, vigilati e verificati dalla Commissione per le adozioni internazionali a norma del precedente art. 39, comma 1, lett. c) della ricordata legge n. 184/1983 come modificata dalla legge n. 476/1998. Con la legge indicata in epigrafe la Provincia di Bolzano intende fornire assistenza e sostegno alle coppie di coniugi che abbiano stabile dimora in Alto Adige ai fini dell'adozione di bambini con cittadinanza non italiana e residenti all'estero. Pur se il testo di tale legge stabilisce (art. 1, comma 2) che le funzioni di assistenza che la provincia autonoma intende sostenere saranno esercitate nel rispetto dell'ordinamento giuridico statale e internazionale ed in particolare della legge 28 marzo 2001, n. 149, tuttavia il comma 4 dell'art. 2 ha previsto che la provincia, previa convenzione con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, possa svolgere alcuni compiti amministrativi attribuiti dall'art. 39 della legge n. 184/1983 alla predetta Commissione, consistenti nel rilascio del certificato di conformita' dell'adozione alle disposizioni della Convenzione internazionale, come previsto dall'art. 23 della Convenzione stessa, e dell'autorizzazione di ingresso e di soggiorno permanente del minore adottato o affidato a scopo di adozione. Siffatta previsione configura travalicamento dei limiti di competenza attribuiti alla potesta' legislativa regionale e delle province autonome, cosicche' avverso la legge regionale in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio dei ministri, con il presente ricorso promuove questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127, comma 1, della Costituzione, per il seguente motivo di D i r i t t o 1. - Violazione dell'art. 117, comma 2, lett a) ed i) della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Come si e' dianzi accennato, il legislatore statale, nel dare attuazione alla Convenzione de L'Aja del 1993, ha istituito la Commissione per le adozioni internazionali, allo scopo di assicurare il coordinamento degli interventi di tutte le istituzioni centrali e locali che, a vario titolo, concorrono alla piena attuazione della suddetta Convenzione. In particolare, sono stati riservati alla competenza esclusiva della Commissione il rilascio del certificato di conformita' dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente dei minori stranieri adottati, nonche' l'autorizzazione, la verifica ed il controllo delle attivita' svolte dagli enti privati autorizzati allo svolgimento di procedure adozionali. Sotto tale profilo, pertanto, il comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale in epigrafe si pone in contrasto con le previsioni costituzionali di attribuzione di competenza esclusiva allo Stato in materia di: "condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea" (art. 117, comma 1, lett. a); "stato civile" (art. 117, comma 1, lett. i) "ordinamento civile" (art. 117, comma 1, lett. l). In tali materie, infatti, tutte attinenti sotto differenziati profili alla materia disciplinata dalla legge provinciale qui denunciata, la evidente competenza esclusiva dello Stato puo' trovare deroga solo entro quei limiti che, di volta in volta, la stessa legge statale intenda consentire. Nel caso in questione, l'irrinunciabile esigenza di assicurare l'uniformita' di valutazione delle situazioni soggettive che interessano i minori adottati provenienti da altri paesi e di consentire una adeguata attivita' di controllo in Italia e all'estero sugli enti autorizzati allo svolgimento di attivita' di intermediazione nell'ambito delle procedure di adozione, rende ampiamente ragione, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, della impossibilita' di consentire qualsiasi forma di decentramento delle delicate funzioni in questione. Ne' tali rilievi potrebbero intendersi superati dal fatto che la legge provinciale de qua prevede lo svolgimento delle anzidette attivita' solo a seguito di una convenzione con la Commissione per le adozioni iternazionali: si tratta infatti di materia non disponibile da parte della stessa Commissione, in quanto alla stessa riservata dalla legge statale in conformita' ai richiamati dettami della Costituzione. Pertanto anche l'eventuale convenzione attuativa del detto art. 2 comma 4 della legge provinciale sarebbe comunque lesiva della competenza statale in subiecta materia. 2. - Violazione dell'art. 117, comma 2, della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. In subordine a quanto argomentato nel primo motivo di ricorso, nella (denegata) ipotesi che si intenda ravvisare comunque la sussistenza di una competenza legislativa concorrente degli enti locali nella materia in questione, siccome rientrante lato sensu nella materia dei rapporti internazionali, (e cio' con particolare richiamo alle disposizioni della legge statale - cfr. art. 39-bis legge n. 184/1983 - che attribuiscono alla legge regionale o provinciale la disciplina di servizi per l'adozione internazionale), va comunque ribadito che agli enti locali e' riservata la possibilita' di concorrere alle scelte politiche in tema di adozioni internazionali operate a livello centrale anche mediante la creazione di servizi pubblici regionali (o provinciali) che, al pari delle associazioni private autorizzate, possano da una parte consentire di coprire aree geografiche e bisogni che altrimenti potrebbero restare esclusi dai circuiti di solidarieta', e dall'altra promuovere programmi di cooperazione. Ma non mai sarebbe possibile derogare alla evidente esigenza di lasciare garantita l'uniformita' di disciplina della materia per quanto attiene ai delicati compiti - direttamente incidenti su ognuno dei minori interessati dagli istituti dell'adozione e dell'affidamento internazionale - di controllo, di vigilanza, di verifica dell'uniformita' delle procedure attuate e dei risultati conseguiti in un campo nel quale la necessita' della parita' di trattamento appare indefettibile. Per questo, se anche si volesse ipotizzare una potesta' legislativa concorrente della Provincia di Bolzano, essa non potrebbe riguardare le competenze descritte nel ridetto art. 2 comma 4 della legge in epigrafe, se non ponendosi in evidente contrasto con i limiti costituzionali. 3. - Violazione dell'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. In via ulteriormente gradata, per l'ipotesi che le previsioni della legge provinciale qui denunciate si intendano riferibili ad attivita' precipuamente di carattere amministrativo, deve rilevarsi che comunque si tratterebbe di attivita' inderogabilmente riservate alla Commissione per le adozioni internazionali in quanto alla stessa rimesse dalla legge statale secondo la propria competenza (art. 118, comma 2) e in ogni caso attribuite alla competenza centrale per l'evidente esigenza di "assicurarne l'esercizio unitario" (art. 118, comma 1).