ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 2001 dal giudice di pace di Moncalvo, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione prefettizia con la quale si intimava il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, il giudice di pace di Moncalvo, con ordinanza emessa il 21 aprile 2001, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui "concede alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento sanzionatorio-amministrativo in un termine superiore a quello concesso al cittadino"; che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo si limita a rilevare che esistono, nel caso sottoposto al suo esame, "validi motivi" per ravvisare il contrasto della disposizione censurata con gli indicati parametri costituzionali, in quanto l'art. 204, comma 2, del nuovo codice della strada, consentendo alla pubblica amministrazione di portare a termine il procedimento sanzionatorio-amministrativo entro un termine piu' ampio di quello concesso al cittadino, oltre a "non tener conto di quanto previsto dalla Costituzione circa l'organizzazione degli uffici pubblici per assicurarne il buon andamento e l'imparzialita'", creerebbe una disparita' di trattamento e violerebbe "anche il diritto di difesa consacrato dagli artt. 24 e 113 della Costituzione stessa"; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata. Considerato che il Giudice a quo omette di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimita' costituzionale della disposizione censurata; che l'ordinanza del giudice di pace di Moncalvo e' in altre parole carente di motivazione sia in relazione alla rilevanza della questione sollevata, sia in relazione alla sua non manifesta infondatezza; che la questione deve essere dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.