ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 204, comma 2,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 2001 dal giudice
di pace di Moncalvo, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio  di  opposizione  ad
ordinanza-ingiunzione   prefettizia  con  la  quale  si  intimava  il
pagamento  di  una  somma  a  titolo  di  sanzione amministrativa per
violazione delle norme del codice della strada, il giudice di pace di
Moncalvo,  con  ordinanza  emessa il 21 aprile 2001, ha sollevato, in
riferimento  agli  articoli  3,  24,  97  e  113  della Costituzione,
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 204, comma 2, del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada), nella parte in cui "concede alla pubblica amministrazione di
concludere il procedimento sanzionatorio-amministrativo in un termine
superiore a quello concesso al cittadino";
        che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo si limita a
rilevare  che  esistono,  nel  caso  sottoposto al suo esame, "validi
motivi"  per  ravvisare il contrasto della disposizione censurata con
gli indicati parametri costituzionali, in quanto l'art. 204, comma 2,
del   nuovo   codice   della   strada,   consentendo   alla  pubblica
amministrazione    di    portare    a    termine    il   procedimento
sanzionatorio-amministrativo  entro  un  termine piu' ampio di quello
concesso  al  cittadino,  oltre a "non tener conto di quanto previsto
dalla  Costituzione  circa l'organizzazione degli uffici pubblici per
assicurarne  il  buon  andamento  e  l'imparzialita'",  creerebbe una
disparita'  di  trattamento  e violerebbe "anche il diritto di difesa
consacrato dagli artt. 24 e 113 della Costituzione stessa";
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
    Considerato  che  il  Giudice  a  quo  omette  di  descrivere  la
fattispecie  sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo
le  ragioni  che  lo  hanno  indotto  a  dubitare  della legittimita'
costituzionale della disposizione censurata;
        che  l'ordinanza  del giudice di pace di Moncalvo e' in altre
parole  carente  di motivazione sia in relazione alla rilevanza della
questione   sollevata,  sia  in  relazione  alla  sua  non  manifesta
infondatezza;
        che   la   questione   deve   essere   dichiarata,  pertanto,
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.