ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli articoli 2 e 3
della   legge   della   Regione   Veneto   28 dicembre   1999,  n. 62
(Individuazione  dei  comuni  a prevalente economia turistica e delle
citta'  d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita), promosso
con  ordinanza  emessa  l'11 aprile 2001 dal Tribunale amministrativo
regionale  del Veneto, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 2001
e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 37, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  del Comune di Cittadella, del
Consorzio  operatori  "Grand'Affi shopping center" ed altra e Holding
dei  giochi  S.r.l.  e del Comune di Affi ed altri, nonche' l'atto di
intervento della Regione Veneto;
    Udito  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  piu' giudizi riuniti proposti dal
Comune  di  Cittadella  nei  confronti della Provincia di Padova, dal
Consorzio  operatori  "Grand'Affi  shopping  center"  e  da  numerosi
operatori  commerciali,  nonche'  dai Comuni di Affi, Castelnuovo del
Garda,  Cavaion Veronese, Costermano, Pastrengo e Rivoli Veronese nei
confronti  della  Provincia  di  Verona,  e  dal  Comune di Soave nei
confronti  della  medesima  provincia - avverso i provvedimenti delle
Province  di Padova e di Verona di diniego delle istanze con le quali
i  Comuni di Cittadella e di Soave chiedevano il riconoscimento quale
"citta'  d'arte"  ai  fini  della  deroga  agli  orari  di vendita al
dettaglio,   e  delle  istanze  presentate  dagli  altri  comuni  per
ottenere,  ai medesimi fini, il riconoscimento di comuni a prevalente
economia  turistica  -  il  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Veneto,  con  ordinanza  in  data  11 aprile  2001,  ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 2 e 3 della legge regionale
del  Veneto  28 dicembre  1999,  n. 62  (Individuazione  dei comuni a
prevalente  economia  turistica  e  delle citta' d'arte ai fini delle
deroghe agli orari di vendita);
        che l'art. 2 della citata legge regionale detta i criteri per
la  individuazione, da parte delle province, alle quali il precedente
art.  1 delega le relative funzioni, dei comuni a prevalente economia
turistica ai fini delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali
previste  dall'art. 12  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma  della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art.  4,  comma  4,  della  legge  15 marzo  1997, n. 59) e che,
analogamente, l'art. 3 stabilisce i requisiti in base ai quali devono
essere  individuate,  ai  medesimi  fini  e  sempre  da  parte  delle
province, le citta' d'arte;
        che,  ad  avviso  del  remittente,  le disposizioni censurate
contrasterebbero,  in primo luogo, con l'art. 117 della Costituzione,
giacche'  la materia del commercio non rientrerebbe fra quelle per le
quali  le  regioni  a  statuto  ordinario  hanno potesta' legislativa
concorrente  e  il  d.lgs.  n. 114  del  1998,  all'art. 12,  avrebbe
affidato alle regioni solo il compito amministrativo di individuare i
comuni  e  i  periodi  dell'anno  ai fini della deroga all'obbligo di
chiusura, non anche l'esercizio di una potesta' legislativa;
        che,   prosegue   il   remittente,   quand'anche  si  volesse
riconoscere  alle  regioni  una  potesta'  legislativa in materia, la
stessa sarebbe stata esercitata, in concreto, in modo irragionevole e
privo di coerenza interna e comunque in contrasto con il principio di
buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,  dal  momento  che
l'art. 2  attribuisce il carattere di pre-requisiti, preclusivi cioe'
della  valutazione  della  sussistenza degli altri requisiti previsti
dalla  medesima  disposizione,  ad  elementi,  quali  il  numero  dei
posti-letto  in  strutture  alberghiere  ed extraalberghiere e quello
della ubicazione in territorio montano, litoraneo, lacuale o termale,
che  non  sarebbero razionali, coerenti con la finalita' perseguita e
che    irragionevolmente    precluderebbero   la   possibilita'   del
riconoscimento  del  carattere  di comune ad economia prevalentemente
turistica a comuni ubicati in pianura;
        che,  analogamente,  l'art. 3 irragionevolmente attribuirebbe
rilievo  preclusivo  della  valutazione della sussistenza delle altre
condizioni  ivi  previste,  ad  un  requisito,  quello del numero dei
posti-letto  esistenti in strutture alberghiere ed extra-alberghiere,
ininfluente  ai  fini  del  riconoscimento  della  qualita' di citta'
d'arte;
        che   inoltre,   osserva   il  giudice  a  quo,  entrambe  le
disposizioni  irragionevolmente disconoscerebbero la possibilita' che
il  requisito  dei posti-letto possa sussistere con riferimento ad un
ambito  piu'  ampio  del  territorio  di un solo comune, omettendo di
considerare la realta' dei comprensori turistici;
        che,  infine,  ad  avviso  del  remittente,  sarebbe  leso il
principio  dell'affidamento,  dal  momento  che  l'applicazione delle
disposizioni  censurate,  in  un contesto normativo nazionale volto a
favorire  la  liberalizzazione  delle attivita' di commercio, avrebbe
portato  a negare ai comuni ricorrenti una qualita' loro riconosciuta
da tempo sulla base della previgente normativa;
        che  si  sono  costituiti  nel presente giudizio il Comune di
Cittadella, il Consorzio operatori "Grand'Affi shopping center" e due
degli  operatori  commerciali  ricorrenti  nel giudizio principale, i
quali, sulla base di argomentazioni largamente coincidenti con quelle
del remittente, chiedono che la questione sia accolta;
        che  anche  i  Comuni di Affi, Castelnuovo del Garda, Cavaion
Veronese,  Costermano, Pastrengo e Rivoli Veronese si sono costituiti
nel presente giudizio, con una memoria nella quale, oltre a ricordare
che  la  qualita'  di  comuni  ad  economia  turistica era stata loro
riconosciuta  fin  dal  1983 e che sulla loro istanza si era avuto il
parere  favorevole  dell'associazione dei consumatori turismo e della
locale  Azienda  di  promozione  turistica,  svolgono  argomentazioni
adesive  a  quelle contenute nella ordinanza di rimessione e chiedono
l'accoglimento   della   questione   di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2 della legge della Regione Veneto n. 62 del 1999;
        che  e'  intervenuta la Regione Veneto, la quale, contestando
la  premessa  dalla quale muove il remittente, che cioe' le regioni a
statuto ordinario siano prive di potesta' legislativa in materia, sia
pure  di  attuazione,  chiede  che  le  questioni  vengano dichiarate
inammissibili o infondate.
    Considerato che la questione di legittimita' costituzionale degli
artt.  2 e 3 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62
(Individuazione  dei  comuni  a prevalente economia turistica e delle
citta'  d'arte  ai  fini  delle  deroghe  agli  orari di vendita), e'
prospettata   dal   giudice   remittente   anzitutto   in   relazione
all'asserita  insussistenza  di  potesta'  legislativa regionale, sia
pure  di  attuazione,  nella  materia  del  commercio, invocando come
parametro l'art. 117 della Costituzione;
        che,   successivamente   all'emanazione   dell'ordinanza   di
remissione,  e'  stata  promulgata  ed  e' entrata in vigore la legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al titolo V della
parte  seconda  della  Costituzione),  il  cui  art. 3  ha sostituito
l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;
        che  pertanto,  in  via  del tutto preliminare, essendo stata
modificata   una  delle  disposizioni  costituzionali  invocate  come
parametro  di  giudizio,  si  impone  la  restituzione  degli atti al
giudice   remittente  affinche'  proceda  ad  un  nuovo  esame  della
questione  alla  luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo
(cfr.  ordinanze  n. 80,  n. 76,  n. 73,  n. 72, n. 60, n. 26, n. 14,
n. 13 e n. 9 del 2002).