ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 11 del
decreto-legge  21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
nella  legge  21 giugno  1995,  n. 236  (Conversione  in  legge,  con
modificazioni,  del d.l. 21 giugno 1995, n. 120, recante disposizioni
urgenti   per   il  funzionamento  delle  universita),  promosso  con
ordinanza  emessa  il  5 luglio  2000  dal  Tribunale  amministrativo
regionale del Molise, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visti  l'atto  di  costituzione  delle parti private nel giudizio
principale  nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  29 gennaio  2002  il  giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
    Uditi  l'avvocato  Orazio  Abbamonte  per  le  parti  private nel
giudizio  principale  e  l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso avverso il decreto
con  cui il Rettore dell'universita' del Molise respingeva la domanda
di  reinquadramento formulata da alcuni dipendenti ai sensi dell'art.
11   del   decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  21 giugno  1995, n. 236 (Conversione in
legge,  con  modificazioni,  del d.l. 21 giugno 1995, n. 120, recante
disposizioni  urgenti  per  il  funzionamento  delle  universita), il
Tribunale  amministrativo regionale del Molise, con ordinanza in data
5 luglio  2000, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
del  predetto  art. 11,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  97  della
Costituzione;
        che  la disposizione censurata prevede che i dipendenti delle
universita'  per  stranieri di Perugia e di Siena statizzati ai sensi
degli  artt. 26  e  27  della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (Norme sul
personale  tecnico  ed  amministrativo  delle  universita), nonche' i
dipendenti  tecnici  e amministrativi assunti in ruolo ai sensi della
legge   2 maggio  1984,  n. 116  (Norme  per  il  conferimento  delle
supplenze  del  personale  non  docente  delle  universita'  e  degli
istituti  di  istruzione universitaria), anche se inquadrati su posti
delle  nuove  carriere,  possano  beneficiare  dell'inquadramento nei
profili  professionali  delle  qualifiche  funzionali  in  base  alle
mansioni di fatto svolte;
        che,  secondo  il  giudice  remittente,  tale  trattamento di
favore   sarebbe   privo   di  ogni  ragionevole  giustificazione  se
considerato   alla   luce   della   ratio   della  disposizione,  che
intenderebbe  ricollocare il personale non docente delle universita',
gia' in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio
1980,  n. 312  (Nuovo  assetto  retributivo-funzionale  del personale
civile  e  militare dello Stato) e pertanto titolare delle qualifiche
del  sistema  per  carriere,  nel  nuovo  ordinamento  per qualifiche
funzionali  e  mirerebbe ad estendere il criterio di inquadramento in
base   alle   mansioni   di  fatto  esplicate  al  personale  assunto
successivamente,   ma   sempre   su  posti  appartenenti  al  vecchio
ordinamento per carriere;
        che    nell'ordinanza    di   rimessione   si   ricorda   che
l'inquadramento  per  mansioni  era  stato  originariamente  disposto
dall'art. 85  della  legge n. 312 del 1980 nei riguardi del personale
universitario in servizio alla data del 1 luglio 1979, ma, in seguito
anche  ai  ritardi di alcune universita' nella attuazione del sistema
delle  qualifiche funzionali, anche successivamente a tale data altro
personale  non  docente  era  stato  inquadrato su posti previsti dal
vecchio  ordinamento  per  carriere,  cosi'  da rendere necessario un
nuovo  intervento  normativo,  con  l'obiettivo di reinquadrare detto
personale nei profili professionali delle qualifiche funzionali sulla
base  delle  mansioni effettivamente svolte (art. 1 legge 21 febbraio
1989,  n. 63, recante "Disposizioni per alcune categorie di personale
tecnico ed amministrativo delle universita'");
        che,  ad  avviso  del giudice a quo, tratto comune a tutte le
disposizioni   teste'   menzionate  sarebbe  la  circostanza  che  il
personale  da inquadrare secondo il nuovo ordinamento era titolare di
posizioni  di  lavoro  qualificate  secondo  il sistema per carriere,
sicche'  la  normativa appariva comunque diretta ad inquadrare per la
prima  volta  tale personale nelle nuove figure professionali, mentre
la   fattispecie  disciplinata  nel  censurato  art. 11,  relativa  a
personale  gia'  inquadrato su posti propri del nuovo ordinamento per
qualifiche  funzionali,  verrebbe a configurare una ipotesi del tutto
distinta,  cui  sarebbe  estranea  la  finalita'  di  disciplinare il
passaggio dal vecchio al nuovo sistema di inquadramento;
        che  per  tale motivo la disposizione oggetto dello scrutinio
di  costituzionalita'  finirebbe con l'attribuire una piu' favorevole
collocazione  professionale  a  personale  gia' inquadrato secondo il
nuovo assetto;
        che  l'avere riservato tale reinquadramento solo al personale
statizzato  delle  universita' per stranieri di Perugia e di Siena ed
al  personale  precario  assunto in ruolo ai sensi della legge n. 116
del 1984 darebbe corpo ad una discriminazione in danno dei dipendenti
di  tutte  le universita' che risultino gia' titolari di posizioni di
lavoro  definite  in base all'ordinamento per profili professionali e
qualifiche  funzionali  e  svolgano  di  fatto  mansioni piu' elevate
rispetto a quelle ad essi formalmente conferite.
        che, infatti, nessun peculiare elemento, secondo il Tribunale
amministrativo  regionale remittente, potrebbe valere a differenziare
la  situazione  dei  dipendenti statizzati delle predette universita'
rispetto  al restante personale universitario direttamente assunto ed
inquadrato su posti propri del nuovo ordinamento;
        che  la  parte privata, nell'atto di costituzione, ha aderito
alla    prospettazione   del   Tribunale   amministrativo   regionale
remittente,   evidenziando   come  la  finalita'  della  disposizione
censurata   sia   quella   di  creare  una  perfetta  corrispondenza,
all'interno del personale tecnico e amministrativo delle universita',
tra pianta organica di fatto e inquadramenti giuridici;
        che   proprio   tale   finalita'   renderebbe   manifesta  la
ingiustificata  limitazione dell'inquadramento secondo le mansioni di
fatto al solo personale universitario delle universita' per stranieri
di Perugia e Siena;
        che conseguentemente si chiede a questa Corte di estendere la
disciplina di favore al restante personale universitario che versi in
analoga situazione;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque infondata;
        che  la difesa erariale rileva come la disposizione censurata
abbia  un  evidente carattere di specialita', e ritiene che questo ne
dovrebbe escludere la generalizzazione;
        che  secondo  l'Avvocatura, seppure la disciplina derogatoria
apparisse  priva  di  giustificazione,  dovrebbe comunque dichiararsi
l'illegittimita'  della  norma  di  privilegio,  non  certo estendere
indiscriminatamente  la  disciplina  d'eccezione  fino  a  conferirle
connotati di generalita';
        che  inoltre  la posizione del personale delle universita' di
Perugia  e  di  Siena  presenterebbe aspetti del tutto peculiari, che
giustificherebbero un loro differente trattamento;
        che  tali  universita' avevano infatti carattere non statale,
sicche'  i rapporti di lavoro con il personale erano regolati in base
a  contratti  di  diritto  privato,  di  modo che l'inquadramento del
personale  nei  rispettivi  livelli  non  era  analogo  a  quello del
personale delle universita' statali;
        che dunque, a seguito della statizzazione dei due Atenei, con
la  correlativa  equiparazione  dei rapporti di lavoro a quelli delle
altre  universita',  restava  da soddisfare l'esigenza di omologare i
criteri  di  inquadramento attraverso la verifica degli inquadramenti
precedentemente disposti e delle mansioni concretamente esercitate;
        che,  in  conclusione, la disposizione censurata risulterebbe
del tutto giustificata.
    Considerato che la legge 11 luglio 1980, n. 312, nel disciplinare
il  passaggio  dal  sistema  delle carriere a quello delle qualifiche
funzionali, ha inquadrato il personale universitario in servizio alla
data  del  1  luglio 1979 secondo il criterio delle mansioni di fatto
svolte (art. 85);
        che   l'art.  1  della  legge  21 febbraio  1989,  n. 63,  ha
successivamente  disposto  l'inquadramento  per mansioni in favore di
coloro  che siano stati assunti o inquadrati dopo il 1 luglio 1979 su
posti  di  ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento o
che  comunque  non  abbiano potuto beneficiare dell'inquadramento per
mansioni previsto dalla legge n. 312 teste' citata;
        che  l'art.  11  del  decreto-legge  21 aprile 1995, n. 120 -
oggetto della questione odierna -, oltre ad estendere la possibilita'
di  inquadramento  secondo  mansioni al personale assunto su posti di
ruolo del sistema per carriere fino al 31 agosto 1992, ha disposto in
favore dei dipendenti delle universita' per stranieri di Perugia e di
Siena,  nonche'  dei  dipendenti  tecnici  e amministrativi "precari"
assunti  in  ruolo  ai  sensi  della  legge  2 maggio  1984,  n. 116,
l'inquadramento nei profili professionali delle qualifiche funzionali
secondo le mansioni di fatto svolte;
        che  il  giudice  remittente,  assumendo che l'art. 11 citato
consenta  un  "nuovo"  inquadramento  per  mansioni alle categorie di
personale sopra enumerate, che ne avrebbero gia' beneficiato all'atto
dell'inquadramento  su  posti  del  nuovo ordinamento per qualifiche,
denuncia   l'irragionevole  discriminazione  prodotta  in  danno  del
restante  personale  universitario,  pur  esso inquadrato nei profili
professionali  delle  qualifiche funzionali e tuttavia non ammesso al
nuovo inquadramento per mansioni;
        che  proprio  tale  premessa argomentativa si rivela tuttavia
erronea;
        che  deve  in  primo  luogo  negarsi  che  il personale della
universita'  per  stranieri di Perugia sia stato inquadrato secondo i
criteri posti nell'art. 85 della legge n. 312 del 1980;
        che la Corte dei conti, con la deliberazione della sezione di
controllo  n. 68  del 27 aprile 1993, muovendo dal presupposto che il
rapporto che legava l'universita' per stranieri di Perugia al proprio
personale  fosse  di  natura  privatistica,  aveva  affermato  che  i
dipendenti  della  suddetta  universita'  non erano destinatari della
legge n. 312 del 1980 in quanto essi, al tempo dell'entrata in vigore
di  questa  legge, non erano ancora stati inseriti nei ruoli statali,
ed  aveva  aggiunto  che  nei loro confronti non trovava applicazione
neppure la disciplina dettata dall'art. 1 della legge n. 63 del 1989,
concludendo   che  il  personale  non  docente  non  aveva  titolo  a
conseguire    l'inquadramento    nella    qualifica   superiore,   in
corrispondenza alle mansioni esercitate;
        che,  alla  luce  di tale indirizzo interpretativo, che trova
conferma  nella  giurisprudenza amministrativa, risulta evidente come
al  personale non docente dell'universita' per stranieri di Perugia e
di  Siena, inquadrato in ruolo in base alla normativa speciale di cui
agli  artt. 26  e  27  della  legge  29 gennaio  1986, n. 23, non sia
applicabile la normativa transitoria diretta a governare il passaggio
dal sistema delle carriere a quello delle qualifiche funzionali;
        che  del  resto  l'art. 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
(Disposizioni  in  materia  di universita' e di ricerca scientifica e
tecnologica),  ha chiarito che la disposizione sulla quale si appunta
il  dubbio  di  legittimita' costituzionale all'esame di questa Corte
"si   interpreta,   per  la  parte  riguardante  il  personale  delle
Universita'  per  stranieri  di  Perugia  e  Siena,  nel  senso che i
benefici  di  cui  all'art. 1  della legge 21 febbraio 1989, n. 63 si
applicano al personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei ruoli
delle  predette  Universita'  con  la  sola esclusione di quello che,
successivamente  all'inquadramento  di  cui  all'art. 27  della legge
29 gennaio  1986,  n. 23,  abbia  gia'  eventualmente  usufruito  dei
benefici di cui all'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312";
        che   dunque  il  legislatore,  in  sede  di  interpretazione
autentica, ha inteso inequivocabilmente escludere che la disposizione
censurata possa trovare applicazione nei confronti di personale delle
universita'  di  Perugia e Siena, il quale, dopo la statizzazione dei
due  atenei  ed  il  conseguente  mutamento di regime del rapporto di
lavoro,   abbia   beneficiato   di   un   inquadramento  nei  profili
professionali  delle  qualifiche  funzionali  secondo  le mansioni di
fatto esplicate;
        che,  quanto  infine  al  personale precario assunto ai sensi
della  legge n. 116 del 1984, il relativo inquadramento e' avvenuto a
seguito  del  superamento  di  un  concorso  nazionale  riservato per
l'immissione  nelle  qualifiche funzionali iniziali per le quali tale
personale  fosse in possesso dei prescritti requisiti e in quelle per
le  quali  fosse  stata conferita la supplenza o che corrispondessero
alla relativa carriera (art. 2 legge 2 maggio 1984, n. 116);
        che  anche  in  tal  caso,  dunque,  l'inquadramento  non  e'
avvenuto   sulla  base  delle  mansioni  effettivamente  svolte,  che
costituivano  semmai il presupposto per la partecipazione al concorso
nazionale riservato;
        che  pertanto  l'art. 11  del  decreto-legge  21 aprile 1995,
n. 120,   trovando   applicazione   nei  confronti  di  categorie  di
personale,  che,  a  vario  titolo,  non  siano  state inquadrate nei
profili professionali delle qualifiche funzionali secondo il criterio
delle  mansioni  svolte, si sottrae alle censure di costituzionalita'
ad esso mosse, in quanto appare diretto non gia' a definire un regime
giuridico  di favore, bensi' a perequare la posizione delle categorie
di  personale  in  essa  considerate  a quella del restante personale
tecnico  amministrativo  delle  universita',  il  quale,  avvalendosi
dell'art. 85   della   legge  n. 312  del  1980  e,  successivamente,
dell'art. 1  della legge n. 63 del 1989, aveva gia' beneficiato di un
inquadramento   "per   mansioni"   nei  profili  professionali  delle
qualifiche funzionali;
        che  la  questione  di legittimita' costituzionale, formulata
sulla  scorta  di  un erroneo presupposto interpretativo, deve essere
dichiarata manifestamente infondata;