ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli articoli 5, comma
1;  6,  commi 1, lettera g), e 3; e 8, commi 4 e 6, della legge della
Regione   Emilia-Romagna  26 luglio  1997,  n. 23  (Disciplina  delle
attivita'  delle  agenzie di viaggio e turismo) e della Voce 23 della
tariffa  allegata  al  decreto  legislativo  22 giugno  1991,  n. 230
(Approvazione  della  tariffa delle tasse sulle concessioni regionali
ai  sensi  dell'art. 3  della  legge  16 maggio  1970,  n. 281,  come
sostituito  dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), promosso
con  ordinanza emessa il 18 ottobre 2000 dal Tribunale amministrativo
regionale   dell'Emilia-Romagna,  iscritta  al  n. 500  del  registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  costituzione  della parte privata del giudizio
principale;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che  nel  corso  del giudizio promosso dalla agenzia di
viaggi  H.I.T.  - Holding Italiana Turismo S.p.a. nei confronti della
Regione  Emilia-Romagna e delle Province di Ferrara e di Bologna, per
ottenere  l'annullamento  di  due  note  di  dette  Province  datate,
rispettivamente,  19  e  24 maggio  1999,  con  le  quali  era  stata
rigettata  la  richiesta  di autorizzazione ad operare nei rispettivi
territori   provinciali   "anche  senza  il  rispetto  di  tutti  gli
adempimenti  previsti  per  le  filiali  di agenzie di viaggio" dalla
legge  della Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina
delle  attivita'  delle  agenzie  di viaggio e turismo), il Tribunale
amministrativo  regionale  dell'Emilia-Romagna, con ordinanza in data
18 ottobre    2000,    ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale  degli  articoli 5, comma 1; 6, commi 1, lettera g), e
3;  e  8,  commi  4 e 6, della citata legge regionale, deducendone il
contrasto  con gli artt. 41, 117, in relazione all'art. 9 della legge
17 maggio  1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per
il  potenziamento  e la qualificazione dell'offerta giuridica), e 120
della  Costituzione,  nonche'  con gli artt. 30, 52 e 59 del trattato
dell'Unione europea;
        che  con  la  medesima  ordinanza il Tribunale amministrativo
regionale  dell'Emilia-Romagna  ha  sollevato  altresi'  questione di
legittimita'  costituzionale  della Voce 23 della tariffa allegata al
decreto   legislativo  22 giugno  1991,  n. 230  (Approvazione  della
tariffa  delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della
legge 14 giugno 1990, n. 158), in riferimento agli artt. 11, 41, 117,
in  relazione  all'art. 9  della  legge  n. 217 del 1983, e 120 della
Costituzione;
        che  il remittente premette in fatto che, essendo intervenuta
la  sentenza  di  questa  Corte  n. 362  del 1998, la ricorrente, che
svolge  attivita'  di  agenzia  di  viaggi in forza di autorizzazione
rilasciata  dalla  Provincia di Parma, aveva comunicato alle Province
di  Bologna  e  Ferrara  che  non  si  considerava  piu'  tenuta, per
esercitare  la propria attivita' anche in quei territori provinciali,
a  munirsi  di  ulteriori  autorizzazioni,  ne'  a  versare ulteriori
depositi   cauzionali,   ne'  a  corrispondere  una  nuova  tassa  di
concessione,  ne'  ad  assumere,  o  mantenere,  un direttore tecnico
addetto in via esclusiva alle singole filiali;
        che con le note impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale  sia  la Provincia di Ferrara che quella di Bologna avevano
respinto  tali pretese, richiamando le disposizioni, all'epoca ancora
vigenti,   della   legge   regionale   26 luglio   1997,  n. 23,  che
assoggettavano  ad autorizzazione regionale e ai connessi adempimenti
anche l'apertura di filiali di agenzie principali gia' autorizzate;
        che, in particolare le disposizioni della legge della Regione
Emilia-Romagna  n. 23  del  1997  che,  ad  avviso del giudice a quo,
avendo contenuto analogo a quelle della legge della Regione Lombardia
16 settembre  1996,  n. 27  (Disciplina  dell'attivita' e dei servizi
concernenti  viaggi  e  soggiorni.  Ordinamento  amministrativo delle
agenzie  di  viaggio  e  turismo  e  delega alle Province) dichiarate
costituzionalmente illegittime da questa Corte con la citata sentenza
n. 362   del   1998,   incorrerebbero   nelle   medesime  censure  di
illegittimita' costituzionale, sarebbero le seguenti:
        art. 5,   comma   1,   nella   parte  in  cui  assoggetta  ad
autorizzazione anche le filiali delle agenzie di viaggio e turismo;
        art. 6,  comma  1, lettera g), nella parte in cui prevede che
nell'autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia principale
ovvero di filiale o succursale;
        art. 6,  comma  3, nella parte in cui regola le modificazioni
dell'autorizzazione rilasciata alle filiali;
        art. 8,  commi  4  e  6,  nella  parte  in cui prevede che il
direttore  tecnico debba prestare la propria opera professionale alle
dipendenze di una sola agenzia o filiale o succursale;
        che  la Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo
22 giugno  1991,  n. 230,  e' censurata nella parte in cui stabilisce
che  le  filiali,  anche  con gestione non autonoma, delle agenzie di
viaggio  aventi  la  sede  principale in altra Regione, sono tenute a
munirsi  di  distinta  licenza  ed  a  pagare  la  relativa  tassa di
concessione regionale;
        che  si  e'  costituita  in  giudizio  la  parte  privata del
giudizio    principale,    insistendo   per   la   dichiarazione   di
illegittimita'   costituzionale  delle  disposizioni  impugnate,  con
argomentazioni  che  ricalcano  quelle  contenute  nell'ordinanza  di
rimessione;
        che in prossimita' della camera di consiglio la parte privata
ha  depositato  una  memoria  illustrativa,  nella  quale ricorda che
questa   Corte   con  la  sentenza  n. 339  del  2001  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di alcune disposizioni di leggi della
Regione  Veneto  e della Regione Abruzzo, del tutto analoghe a quelle
oggetto del presente giudizio.
    Considerato  che,  successivamente  alla ordinanza di rimessione,
questa  Corte,  con  la  sentenza  n. 339  del  2001,  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata
al  decreto  legislativo  22 giugno  1991, n. 230 (Approvazione della
tariffa  delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della
legge  14 giugno  1990,  n. 158),  nella  parte in cui prevede che le
filiali  delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra
Regione,   debbano   munirsi  di  distinta  licenza  con  conseguente
pagamento della relativa tassa di concessione regionale;
        che,   pertanto,   deve   essere   dichiarata   la  manifesta
inammissibilita'   della  questione  di  legittimita'  costituzionale
avente ad oggetto la citata disposizione;
        che,  in  ordine  alle censure che investono le surrichiamate
disposizioni  della  legge  regionale  n. 23  del 1997, devono essere
restituiti  gli  atti al giudice remittente per una nuova valutazione
della  rilevanza, essendo stata approvata e promulgata la legge della
Regione  Emilia-Romagna 10 dicembre 2001, n. 46 (Modifiche alla legge
regionale  26 luglio  1997,  n. 23  "Disciplina delle attivita' delle
agenzie  di  viaggio  e turismo"), attualmente in vigore, la quale ha
innovato  alla  disciplina  delle  filiali delle agenzie di viaggio e
turismo  sotto  tutti  i  profili  che  il  tribunale  amministrativo
regionale ha sottoposto all'esame di questa Corte.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.