ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 171-ter, comma
1,  lettera  c),  della  legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto  d'autore  e di altri diritti connessi al suo esercizio), nel
testo  modificato  dal  decreto  legislativo 16 novembre 1994, n. 685
(Attuazione  della  direttiva n. 92/100/CEE concernente il diritto di
noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto
d'autore  in  materia  di proprieta' intellettuale), promossi con due
ordinanze  emesse  il  21 dicembre  2000  dal  Tribunale  di  Milano,
iscritte  ai  nn. 645  e 707 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie speciale, n. 36 e
n. 38 dell'anno 2001.
    Visti gli atti di intervento e di costituzione della SIAE nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto  che  con  Ordinanza  emessa  il  21 dicembre 2000 (r.o.
645/2001),  nel  corso  di  un  procedimento  penale  per il reato di
vendita  di  supporti (musicassette e CD) sprovvisti del contrassegno
della  Societa'  italiana  degli  autori  e  degli editori (SIAE), il
Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo
comma,  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 171-ter,  comma  1, lettera c), della legge 22 aprile 1941,
n. 633  (Protezione  del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al  suo  esercizio),  nella sua formulazione antecedente le modifiche
introdotte con la legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela
del diritto di autore);
        che  il  rimettente rammenta preliminarmente che, in ordine a
tale  questione,  gia'  da  lui sollevata in precedenza, questa Corte
aveva  disposto, con ordinanza n. 547 del 2000, la restituzione degli
atti  al  giudice a quo perche' considerasse l'incidenza della citata
legge n. 248 del 2000 rispetto al giudizio innanzi a esso pendente;
        che  il  Tribunale  esclude  che  le disposizioni di cui alla
legge  n. 248  del  2000,  con  cui e' stata tra l'altro parzialmente
riformulata  la  norma  impugnata,  esplichino  alcuna  incidenza sul
giudizio  cui  e'  chiamato,  trattandosi  di  disposizioni, nel loro
complesso,  meno  favorevoli  sotto il profilo sanzionatorio e dunque
inapplicabili  nel  giudizio di merito, alla stregua del principio di
irretroattivita' della legge piu' sfavorevole in materia penale;
        che,   richiamata  la  disamina  -  svolta  nella  precedente
ordinanza  di  rimessione  -  della  normativa  concernente la tutela
penale  delle  opere  protette  dal  diritto d'autore, in particolare
relativamente  ai  supporti  fonografici,  alle  videocassette e alle
musicassette, il rimettente osserva che le condotte incriminate dalla
norma  impugnata  sono  punibili,  secondo  la  dizione di essa, solo
qualora  abbiano  a  oggetto  supporti  privi  del  contrassegno SIAE
apposti  "ai  sensi  della  [stessa]  legge"  n. 633  del 1941 "e del
regolamento  di  esecuzione",  adottato  con  regio decreto 18 maggio
1942,  n. 1369  (Approvazione  del regolamento per l'esecuzione della
legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio);
        che,   circa  gli  effetti  di  tale  rinvio,  il  rimettente
ribadisce   che,   in   difetto   di  una  disciplina  legislativa  o
regolamentare  ad  hoc che stabilisca le modalita' di apposizione del
contrassegno  SIAE  sui  supporti in parola - disciplina a suo avviso
non  rinvenibile  ne'  nella  legge n. 633 del 1941, ne' nel relativo
regolamento  di esecuzione -, la condotta punibile risulta in realta'
incompleta  dal  punto  di vista della descrizione della fattispecie,
rendendo  imperfetta  la  norma  incriminatrice,  e  che  tale "vuoto
normativo"  non  potrebbe  essere  colmato  - come invece e' avvenuto
nella prassi della giurisprudenza - dall'attivita' interpretativa del
giudice;
        che,  a sostegno della propria tesi, il giudice a quo ricorda
che  alla  conclusione  dell'irrilevanza  penale  delle  condotte  in
argomento era giunta inizialmente la giurisprudenza di legittimita' e
che  tale  orientamento  interpretativo  e'  successivamente  mutato,
consolidandosi la diversa tesi della punibilita' dei fatti di vendita
di  supporti  privi  di  contrassegno SIAE e individuandosi, da parte
della  stessa  giurisprudenza,  le  modalita' di apposizione di detto
contrassegno nell'art. 12 del regolamento di esecuzione della legge;
        che,   ad   avviso  del  rimettente,  tale  ultimo  indirizzo
interpretativo  appare  diretto a "salvare" l'applicabilita' di norme
"mal  concepite",  giacche'  esso  si  avvale  del  ricorso  a norme,
topograficamente  e  strutturalmente  estranee  alla  materia oggetto
dell'incriminazione  contestata,  che  sono  svolgimento attuativo di
altre  disposizioni  della legge sul diritto d'autore, riguardanti lo
specifico settore delle opere letterarie su supporto cartaceo;
        che,  di  conseguenza,  il  fatto  dedotto  in  giudizio - la
vendita  di  supporti  musicali  sprovvisti  di  contrassegno  SIAE -
ricadrebbe,   secondo  la  lettura  che  il  rimettente  reputa  piu'
corretta, nell'area del penalmente irrilevante;
        che,  in considerazione del fatto che la giurisprudenza si e'
indirizzata  nel  senso  opposto,  valorizzando  l'art. 12 del citato
regolamento  di  esecuzione  della  legge,  e poiche' dunque la norma
"vive"  in  questo  ultimo  senso,  il  Tribunale  di  Milano solleva
questione  di  costituzionalita'  dell'art. 171-ter, comma 1, lettera
c),  della  legge  n. 633  del  1941,  in  quanto  tale  disposizione
violerebbe   il   principio   costituzionale  di  tassativita'  della
fattispecie  penale  (art. 25,  secondo  comma,  della Costituzione),
mancando  la  determinazione normativa delle modalita' di apposizione
del contrassegno SIAE, alle quali fa riferimento la norma impugnata;
        che,  a  sostegno di quanto gia' dedotto nella sua originaria
ordinanza di rimessione, il giudice a quo trae conferma dell'assenza,
all'epoca  dei  fatti  per  cui  procede,  "di  un regolamento atto a
disciplinare  in  modo  esauriente  le  attivita'  di apposizione del
timbro   su   tutti   i  prodotti  producibili  nell'attuale  realta'
tecnologica",  dalla lettera dell'art. 181-bis della legge n. 633 del
1941,  introdotto  dall'art. 10 della legge n. 248 del 2000, il quale
prevede  che  con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri   siano  individuati  "i  tempi,  le  caratteristiche  e  la
collocazione"   del   contrassegno  SIAE  [disciplina  nel  frattempo
adottata   con   d.P.C.m.  11 luglio  2001,  n. 338  (Regolamento  di
esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Societa'
italiana  degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo
181-bis   della   legge   22 aprile  1941,  n. 633,  come  introdotto
dall'articolo  10  della  legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove
norme di tutela del diritto d'autore)];
        che, con altra ordinanza di pari data (r.o. 707/2001), emessa
nel  corso  di  altro procedimento penale, lo stesso giudice a quo ha
sollevato,  in  riferimento  al  medesimo  parametro  costituzionale,
identica  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 171-ter,
comma  1,  lettera  c), della legge n. 633 del 1941, sempre nel testo
antecedente le modifiche introdotte dalla legge n. 248 del 2000;
        che  la  questione,  riproposta  anch'essa  a  seguito  della
restituzione  degli  atti disposta con la citata ordinanza n. 547 del
2000 di questa Corte, e' sorretta dalle medesime argomentazioni della
precedente,  circa  la  persistente  rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza della questione;
        che  in  entrambi  i giudizi cosi' promossi e' intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura     generale    dello    Stato,    concludendo    per
l'inammissibilita'   e,   in   subordine,  per  l'infondatezza  della
questione;
        che   nel  primo  giudizio  (r.o.  n. 645/2001)  la  SIAE  ha
depositato   atto   di   intervento  e  nel  secondo  giudizio  (r.o.
n. 707/2001),  quale  parte civile nel giudizio penale principale, ha
depositato  atto  di  costituzione,  concludendo,  in  entrambi,  per
l'inammissibilita' o comunque per il rigetto della questione.
    Considerato che il Tribunale di Milano, nel corso di due distinti
procedimenti  penali aventi a oggetto il reato di vendita di supporti
fonografici  privi  del  contrassegno  della  Societa' italiana degli
autori   e   degli  editori  (SIAE),  ha  sollevato,  in  riferimento
all'art. 25,   secondo   comma,   della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 171-ter, comma 1, lettera c),
della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e
di  altri  diritti connessi al suo esercizio), nella sua formulazione
anteriore  alle  modifiche  introdotte  con  la legge 18 agosto 2000,
n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto di autore);
        che  l'identita'  delle  questioni,  riguardanti  la medesima
disposizione   di  legge  e  sollevate  in  riferimento  al  medesimo
parametro  costituzionale,  rende  opportuna la riunione dei relativi
giudizi, perche' siano decisi congiuntamente;
        che il giudice a quo, a seguito della restituzione degli atti
da   parte  di  questa  Corte,  ha  integrato  le  motivazioni  delle
precedenti  ordinanze  di  rimessione, argomentando sulla persistente
necessita'   di  fare  applicazione  nel  giudizio  principale  della
disposizione  gia'  denunciata,  sicche'  la  questione sollevata con
entrambe le ordinanze e', sotto il profilo della motivazione circa la
rilevanza, ammissibile;
        che  la  premessa da cui muove il rimettente nel sollevare la
questione  si  fonda  sull'asserita inapplicabilita' della disciplina
dettata  dall'art. 12  del  regio  decreto  18 maggio  1942,  n. 1369
(Approvazione  del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile
1941,  n. 633,  per  la  protezione  del diritto di autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio), alla apposizione del contrassegno
SIAE  su  supporti  fonografici,  essendo  la stessa - a suo avviso -
riferibile  esclusivamente  alle  opere  letterarie cartacee, e sulla
conseguente   carenza   di   contenuto   della  norma  incriminatrice
impugnata, facendo essa rinvio - quanto alle modalita' di apposizione
del  contrassegno SIAE - a una disciplina che il giudice a quo reputa
inesistente;
        che  da  tale  premessa  interpretativa  il  giudice non trae
l'unica  conseguenza  che  allo  stesso  sembra  possibile secondo il
tenore  della  norma  censurata, vale a dire quella della irrilevanza
penale  della  condotta  ascritta  all'imputato, che "dovrebbe essere
mandato  assolto  [...] perche' il fatto non e' preveduto dalla legge
come  reato",  apparendogli  preclusa  tale opzione dalla consolidata
giurisprudenza di legittimita', orientata in senso opposto;
        che,  cosi' come prospettata, la questione, sollevata in modo
del  tutto  contraddittorio  rispetto alle sue premesse, si configura
come   una  impropria  utilizzazione  del  giudizio  di  legittimita'
costituzionale,   dichiaratamente   attivato   per   contrastare  una
interpretazione  che l'ordinanza di rimessione, lungi dal far propria
e  dal  porre a fondamento del dubbio di costituzionalita', mostra di
non condividere affatto, con il paradossale risultato di sottoporre a
censura  una  soluzione  interpretativa alla quale e' contestualmente
negata ogni plausibilita' (ordinanze n. 443 e n. 199 del 2001);
        che  la  questione, sollevata per una finalita' estranea alla
logica  del  giudizio incidentale di costituzionalita', deve pertanto
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.