IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE Considerato che Schiavo Gianluca, quale amministratore unico della s.r.l. Eurodue G.A. (dichiarata fallita con sentenza del 19 maggio 1999), e' accusato - giusta la modifica, dell'imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del 9 febbraio 2001, effettuata dal p.m. in data 10 aprile 2001 - dei reati di bancarotta semplice documentale (per l'asseritamente incompleta ed irregolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili della societa' sopra indicata: artt. 217, secondo comma, e 224 del r.d. 267/42), e di ripetuta inosservanza dell'obbligo di presentazione personale al curatore del fallimento (artt. 49 e 220 r.d. 267/42), reati per cui il medesimo e' gia' stato, con decreto del 10 aprile 2001, rinviato al giudizio del Tribunale di Roma in composizione monocratica; Considerato che con ordinanza del 25 settembre 2001 il suddetto tribunale ha dichiarato la nullita' del decreto da ultimo citato in ragione della omessa enunciazione delle specifiche condotte materiali addebitate all'imputato, ed ha disposto conseguentemente la restituzione degli atti al g.u.p. per la rinnovazione dell'udienza preliminare; Considerato che il sottoscritto ha gia' svolto funzioni di g.u.p. nel presente procedimento, tenendo l'udienza preliminare a conclusione della quale e' stato emesso il decreto poi annullato dal Tribunale di Roma in data 25 settembre 2001; Ritenuta la necessita' di sollevare d'ufficio, nella odierna udienza preliminare (tenuta dal sottoscritto Giudicante dopo il suddetto annullamento), la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma c.p.p. nella parte in cui lo stesso non stabilisce l'incompatibilita' del g.u.p. che sia chiamato a tenere nuovamente l'udienza preliminare dopo l'annullamento di un suo precedente decreto emesso ex art. 429 c.p.p. nei confronti dello stesso imputato; Ritenuto, in particolare, che la suddetta questione - gia' precedentemente risolta in senso negativo dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza 112/2001, nella quale tuttavia la problematica e' stata affrontata con riferimento ad un particolare e diverso tertium comparationis, l'art. 34, comma 2-bis, c.p.p. - deve essere considerata rilevante e non manifestamente infondata; Ritenuto, in particolare, che, in mancanza della auspicata declaratoria di incostituzionalita', non e' dubbio che il sistema impone la celebrazione dell'udienza preliminare da parte dello stesso g.u.p. che abbia emesso il decreto di rinvio a giudizio poi annullato, in quanto la declaratoria della nullita' ha comportato la regressione del procedimento nello stato in cui lo stesso si trovava al momento della emissione del decreto annullato, ed imposto la rinnovazione degli atti (art. 185 c.p.p.), mentre e' certo che il sottoscritto g.u.p. non ha esercitato, con l'emissione del decreto ex art. 429 c.p.p. poi annullato, funzioni di g.i.p. e, nella fase apertasi dopo l'annullamento del decreto, non e' destinato a partecipare ad un vero e proprio giudizio di merito (l'udienza preliminare non e' di per se stessa destinata all'accertamento della penale responsabilita' dell'imputato, ma solo a stabilire l'opportunita' o meno del dibattimento), ne' puo' applicare analogicamente la disciplina dell'incompatibilita' per via del carattere eccezionale della stessa, e neppure astenersi per ragioni di convenienza, non essendo possibile ravvisare nella fattispecie circostanze extraprocessuali rilevanti a tal fine; Ritenuto, peraltro, che il ruolo che il g.u.p., dopo le innovazioni introdotte dalla legge n. 479/1999, e' chiamato a svolgere nell'udienza preliminare denunzia l'irrazionalita' della disparita' di trattamento che il sistema ancora mantiene valorizzando la forza di prevenzione esercitabile (cfr. l'art. 34, primo comma, c.p.p.) dalla pregressa emissione di sentenza (provvedimento conclusivo del giudizio sul merito dell'imputazione), ma sancendo la neutralita' ai fini preventivi della precedente emissione del decreto che dispone il giudizio (emissione come si e' visto non prevista tra le cause che impediscono alla stesso g.u.p. la celebrazione della nuova udienza preliminare dopo l'annullamento del decreto che aveva disposto il giudizio nei confronti dello stesso imputato), tenuto conto del fatto che, nel sistema introdotto dalla legge 479/1999, ormai la valutazione del g.u.p. - in ragione dei poteri esercitabili dallo stesso (cfr. gli artt. 421-bis, 422 e 425 c.p.p.) in funzione, della realizzazione della finalita' di assicurare una tendenziale completezza degli elementi di valutazione (funzionale alla incentivazione della definizione anticipata dei procedimenti, non solo mediante le sentenze pronunciate previa richiesta di applicazione della pena - non a caso ora formulabile, nei procedimenti per cui non e' prevista la citazione diretta a giudizio, fino alla presentazione delle conclusioni nell'udienza preliminare - o di rito abbreviato - anch'essa non a caso resa tendenzialmente vincolante per il p.m. ed il giudice - ma anche attraverso una decisione di non luogo a procedere eventualmente giustificata da motivazioni - si pensi alla possibilita' di dichiarare l'estinzione del reato dopo la concessione delle attenuanti ed un favorevole esito del giudizio di comparazione; ovvero alla decisione di non luogo a procedere imposta dal riscontro di elementi di prova contraddittori, incompleti o comunque inidonei assicurare concrete prospettive di successo alla coltivazione dibattimentale dell'accusa - sconosciute al precedente sistema) - non e' piu' caratterizzata da quella sommarieta', che prima della riforma introdotta dalla citata legge qualifica va la delibazione meramente processuale propria del g.u.p. come (delibazione) tendenzialmente circoscritta allo (e limitata dallo) stato degli atti ed e' sostanzialmente assimilabile ad un altro giudizio di merito, come tale suscettibile di esprimersi con un vero e proprio "pre-giudizio"; Ritenuto, quindi, che non appare razionalmente giustificabile, in presenza di una situazione analoga - la capacita' della decisione giudiziale di esercitare la forza della prevenzione, per fronteggiare la quale e' notoriamente previsto l'istituto dell'incompatibilita' del giudice - il fatto che si affermi, da un lato, l'impossibilita' del giudice che abbia emesso una sentenza vera e propria a partecipare ad altre fasi dello stesso giudizio (art. 34, primo comma, c.p.p.), e, dall'altro, la possibilita', per il g.u.p. che abbia emesso un decreto di rinvio a giudizio poi annullato, di tenere la successiva udienza preliminare nei confronti dello stesso imputato; Considerato che analoghe considerazioni hanno ispirato la recente sentenza 224/01 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, primo comma c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita', all'esercizio della funzione di g.u.p., del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza di merito, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto); Ritenuto peraltro che non possono, nella fattispecie, trascurarsi anche ulteriori profili di possibile incostituzionalita' della suddetta norma, tenuto conto del pregiudizio che la situazione attuale (che consente l'ulteriore prosecuzione dell'attivita' processuale allo stesso g.u.p.) arreca alle ragioni della difesa nel momento cui costringe l'imputato a partecipare ad un'udienza preliminare tenuta da un giudice che, proprio per la forza di prevenzione esercitabile dal precedente provvedimento poi annullato, non puo' considerarsi propriamente "imparziale"; Ritenuto, in conclusione, che la questione deve essere considerata, oltre che rilevante, non manifestamente infondata alla stregua degli artt. 3 e 111 della Costituzione e del tertium comparationis costituito dall'art. 34, primo comma, c.p.p.