IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

    Considerato  che  Schiavo  Gianluca,  quale  amministratore unico
della  s.r.l.  Eurodue  G.A.  (dichiarata fallita con sentenza del 19
maggio  1999),  e' accusato - giusta la modifica, dell'imputazione di
cui  alla  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  del  9  febbraio 2001,
effettuata  dal p.m. in data 10 aprile 2001 - dei reati di bancarotta
semplice  documentale  (per  l'asseritamente incompleta ed irregolare
tenuta  dei  libri sociali e delle scritture contabili della societa'
sopra  indicata:  artt. 217, secondo comma, e 224 del r.d. 267/42), e
di  ripetuta  inosservanza dell'obbligo di presentazione personale al
curatore  del  fallimento (artt. 49 e 220 r.d. 267/42), reati per cui
il  medesimo  e' gia' stato, con decreto del 10 aprile 2001, rinviato
al giudizio del Tribunale di Roma in composizione monocratica;
    Considerato  che  con ordinanza del 25 settembre 2001 il suddetto
tribunale  ha  dichiarato la nullita' del decreto da ultimo citato in
ragione della omessa enunciazione delle specifiche condotte materiali
addebitate   all'imputato,   ed   ha   disposto  conseguentemente  la
restituzione  degli  atti  al g.u.p. per la rinnovazione dell'udienza
preliminare;
    Considerato che il sottoscritto ha gia' svolto funzioni di g.u.p.
nel   presente   procedimento,   tenendo   l'udienza   preliminare  a
conclusione  della quale e' stato emesso il decreto poi annullato dal
Tribunale di Roma in data 25 settembre 2001;
    Ritenuta  la  necessita'  di  sollevare  d'ufficio, nella odierna
udienza  preliminare  (tenuta  dal  sottoscritto  Giudicante  dopo il
suddetto annullamento), la questione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 34,  secondo comma c.p.p. nella parte in cui lo stesso non
stabilisce  l'incompatibilita'  del  g.u.p. che sia chiamato a tenere
nuovamente  l'udienza  preliminare  dopo  l'annullamento  di  un  suo
precedente  decreto  emesso  ex  art. 429  c.p.p. nei confronti dello
stesso imputato;
    Ritenuto,  in  particolare,  che  la  suddetta  questione  - gia'
precedentemente  risolta in senso negativo dalla Corte Costituzionale
nell'ordinanza  112/2001,  nella  quale  tuttavia  la problematica e'
stata  affrontata con riferimento ad un particolare e diverso tertium
comparationis,   l'art. 34,   comma   2-bis,  c.p.p.  -  deve  essere
considerata rilevante e non manifestamente infondata;
    Ritenuto,  in  particolare,  che,  in  mancanza  della  auspicata
declaratoria  di  incostituzionalita',  non  e' dubbio che il sistema
impone la celebrazione dell'udienza preliminare da parte dello stesso
g.u.p.  che  abbia  emesso  il  decreto  di  rinvio  a  giudizio  poi
annullato,  in quanto la declaratoria della nullita' ha comportato la
regressione  del procedimento nello stato in cui lo stesso si trovava
al  momento  della  emissione  del  decreto  annullato, ed imposto la
rinnovazione  degli  atti  (art. 185  c.p.p.), mentre e' certo che il
sottoscritto g.u.p. non ha esercitato, con l'emissione del decreto ex
art. 429  c.p.p.  poi  annullato,  funzioni  di  g.i.p. e, nella fase
apertasi   dopo  l'annullamento  del  decreto,  non  e'  destinato  a
partecipare  ad  un  vero  e  proprio  giudizio  di merito (l'udienza
preliminare  non e' di per se stessa destinata all'accertamento della
penale   responsabilita'   dell'imputato,   ma   solo   a   stabilire
l'opportunita'   o   meno   del  dibattimento),  ne'  puo'  applicare
analogicamente   la  disciplina  dell'incompatibilita'  per  via  del
carattere  eccezionale  della stessa, e neppure astenersi per ragioni
di  convenienza,  non  essendo  possibile ravvisare nella fattispecie
circostanze extraprocessuali rilevanti a tal fine;
    Ritenuto,   peraltro,  che  il  ruolo  che  il  g.u.p.,  dopo  le
innovazioni   introdotte  dalla  legge  n. 479/1999,  e'  chiamato  a
svolgere  nell'udienza  preliminare  denunzia  l'irrazionalita' della
disparita' di trattamento che il sistema ancora mantiene valorizzando
la  forza  di  prevenzione esercitabile (cfr. l'art. 34, primo comma,
c.p.p.)   dalla   pregressa   emissione  di  sentenza  (provvedimento
conclusivo  del giudizio sul merito dell'imputazione), ma sancendo la
neutralita' ai fini preventivi della precedente emissione del decreto
che  dispone il giudizio (emissione come si e' visto non prevista tra
le  cause  che  impediscono  alla stesso g.u.p. la celebrazione della
nuova  udienza  preliminare dopo l'annullamento del decreto che aveva
disposto  il  giudizio  nei  confronti dello stesso imputato), tenuto
conto  del  fatto  che,  nel sistema introdotto dalla legge 479/1999,
ormai  la valutazione del g.u.p. - in ragione dei poteri esercitabili
dallo  stesso (cfr. gli artt. 421-bis, 422 e 425 c.p.p.) in funzione,
della  realizzazione  della  finalita'  di assicurare una tendenziale
completezza   degli   elementi   di   valutazione   (funzionale  alla
incentivazione  della  definizione  anticipata  dei procedimenti, non
solo   mediante   le   sentenze   pronunciate   previa  richiesta  di
applicazione   della   pena   -  non  a  caso  ora  formulabile,  nei
procedimenti per cui non e' prevista la citazione diretta a giudizio,
fino  alla presentazione delle conclusioni nell'udienza preliminare -
o  di  rito  abbreviato  -  anch'essa non a caso resa tendenzialmente
vincolante  per  il  p.m.  ed  il  giudice  - ma anche attraverso una
decisione  di  non  luogo  a  procedere eventualmente giustificata da
motivazioni  -  si pensi alla possibilita' di dichiarare l'estinzione
del reato dopo la concessione delle attenuanti ed un favorevole esito
del  giudizio  di  comparazione; ovvero alla decisione di non luogo a
procedere  imposta dal riscontro di elementi di prova contraddittori,
incompleti  o  comunque  inidonei  assicurare concrete prospettive di
successo  alla  coltivazione dibattimentale dell'accusa - sconosciute
al  precedente  sistema)  -  non  e'  piu'  caratterizzata  da quella
sommarieta',  che  prima  della riforma introdotta dalla citata legge
qualifica  va la delibazione meramente processuale propria del g.u.p.
come  (delibazione)  tendenzialmente  circoscritta  allo  (e limitata
dallo)  stato  degli  atti  ed  e' sostanzialmente assimilabile ad un
altro giudizio di merito, come tale suscettibile di esprimersi con un
vero e proprio "pre-giudizio";
    Ritenuto, quindi, che non appare razionalmente giustificabile, in
presenza  di  una  situazione  analoga - la capacita' della decisione
giudiziale di esercitare la forza della prevenzione, per fronteggiare
la  quale  e'  notoriamente previsto l'istituto dell'incompatibilita'
del  giudice  - il fatto che si affermi, da un lato, l'impossibilita'
del   giudice  che  abbia  emesso  una  sentenza  vera  e  propria  a
partecipare  ad  altre  fasi  dello  stesso  giudizio (art. 34, primo
comma,  c.p.p.),  e,  dall'altro,  la possibilita', per il g.u.p. che
abbia emesso un decreto di rinvio a giudizio poi annullato, di tenere
la   successiva   udienza  preliminare  nei  confronti  dello  stesso
imputato;
    Considerato che analoghe considerazioni hanno ispirato la recente
sentenza   224/01  della  Corte  Costituzionale  (che  ha  dichiarato
costituzionalmente  illegittimo  l'art. 34,  primo comma c.p.p. nella
parte  in  cui  non  prevede  l'incompatibilita', all'esercizio della
funzione  di  g.u.p.,  del giudice che abbia pronunciato o concorso a
pronunciare  sentenza  di  merito,  poi  annullata, nei confronti del
medesimo imputato e per lo stesso fatto);
    Ritenuto peraltro che non possono, nella fattispecie, trascurarsi
anche   ulteriori  profili  di  possibile  incostituzionalita'  della
suddetta  norma,  tenuto  conto  del  pregiudizio  che  la situazione
attuale   (che   consente   l'ulteriore  prosecuzione  dell'attivita'
processuale  allo stesso g.u.p.) arreca alle ragioni della difesa nel
momento   cui   costringe  l'imputato  a  partecipare  ad  un'udienza
preliminare  tenuta  da  un  giudice  che,  proprio  per  la forza di
prevenzione  esercitabile dal precedente provvedimento poi annullato,
non puo' considerarsi propriamente "imparziale";
    Ritenuto,   in   conclusione,   che   la  questione  deve  essere
considerata,  oltre  che rilevante, non manifestamente infondata alla
stregua  degli  artt. 3  e  111  della  Costituzione  e  del  tertium
comparationis costituito dall'art. 34, primo comma, c.p.p.