IL TRIBUNALE

    Sciogliendo  la  riserva di decisione; proponendo, per istanza di
parte attrice, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34,
commi  1  e 2, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 - nel testo previgente alla
sua  sostituzione,  operata  con  l'art. 7, lett. b), legge 21 luglio
2000  n. 205  - per eccesso rispetto alla delega conferita dall'artt.
11, quarto comma, lett. g), legge 15 marzo 1997 n. 59, nella parte in
cui  sottraeva  al  giudice  ordinario e devolveva alla giurisdizione
esclusiva  del  giudice  amministrativo  le  controversie  aventi per
oggetto   gli   atti,   i   provvedimenti  e  i  comportamenti  delle
amministrazioni  pubbliche  in  materia  urbanistica  ed  edilizia; e
definitiva, agli effetti dello stesso decreto, la materia urbanistica
quella  che  concerne  tutti  gli aspetti dell'uso del territorio: in
riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;

                            O s s e r v a
    Con  atto di citazione notificato il 15 e il 16 settembre 1999, i
sig.  Giuseppe Bassa, Luigino Polon, Giovanni Busatto, Guido Golfetto
e  Giorgio  Comparin esponevano di essere proprietari di appartamenti
compresi  in complessi condominiali ubicati, nel comune di Gallio, in
area  oggetto  di piano di lottizzazione e di relativa convenzione di
lottizzazione  intercorsa, in data 24 gennaio 1976, tra il detto Ente
e  la  s.p.a.  La  Malga;  e  cosi',  comproprietari,  in  forza  dei
rispettivi  atti  di  compravendita,  di  "...  porzione  di area dei
mappali  individuati  al Catasto terreni del comune di Gallio, foglio
31,  m.n.  ri 138 di mq 38.228 e foglio 36, m.n. ri 321 di mq 2.686 e
127  di  mq  3127  area quale risultera' scoperta destinata a stretta
pertinenza  dei  fabbricati  condominiali realizzati e da realizzare,
quali  appartenenti  alla  convenzione  ..."  suddetta,  "... escluse
quindi   sia   le  aree  che  saranno  coperte  ed  interessate  alle
costruzioni  dei  fabbricati  stessi, sia le aree destinate a strade,
spazi  pedonali,  verde  attrezzato, parcheggi e a verde, ed impianti
sportivi  ...  con  l'avvertenza  che  gli  erigendi  fabbricati  ivi
compresi i servizi, potranno subire modifiche in ordine ai tracciati,
alla estensione e ubicazione".
    Gli  attori  narravano che, iniziate la realizzazione delle opere
di  urbanizzazione  e  la costruzione di alcuni (sei) fabbricati, e a
seguito  del  fallimento, dichiarato con sentenza di questo tribunale
in  data  10  aprile  1987,  della societa' lottizzante, i terreni di
proprieta'  di  questa,  compresi  nell'area  lottizzata, erano stati
ceduti,  per  la  quota  di  spettanza del fallimento, alla s.a.s. La
Malga  Due  in  forza  di  decreto  del  giudice  delegato in data 12
novembre 1990 e successive integrazioni del 15 marzo 1991; quindi, la
cessionaria  aveva  stipulato  con il comune, in data 24 aprile 1993,
ulteriore  convenzione,  concordando  -  nonostante  la  scadenza del
termine  decennale  per  l'attuazione del piano, e senza interpellare
gli   attori,  comproprietari  dei  terreni  predetti  -  sostanziali
modificazioni   dell'originario  assetto  dell'area,  previsto  dallo
strumento  urbanistico  esecutivo;  in particolare: a) stipulando una
permuta di terreni di proprieta' comunale con altri, in comproprieta'
della  lottizzante  e  degli  attori;  b)  accordando  al  comune  la
possibilita'  di  realizzare  tre  immobili su aree destinate a verde
condominiale;  c)  operando  la cessione, in favore dell'ente, di una
fascia  di  terreno  interessante  uno  dei  condomini  menzionati in
premessa, antistante la strada comunale, allo scopo di realizzare una
corsia di canalizzazione; d) venendo dalla societa' versato al comune
un contributo di lire 300 milioni, destinato alla realizzazione di un
campo  sportivo  (pubblico),  invece  che impegnarsi alla ultimazione
delle  opere  di  urbanizzazione  (campi  da  tennis  e  impianto  di
depurazione).
    Cio'  esposto,  gli attori convenivano in giudizio il comune e la
societa'   lottizzante,  proponendo  domande  di  accertamento  della
nullita'  e,  comunque,  della inefficacia, nei loro confronti, della
recente  convenzione,  relativamente alla lottizzazione; altresi', di
accertamento   della  insussistenza  di  qualsivoglia  diritto  della
societa'   La   Malga   Due   a  realizzare  sull'area  comune  nuove
costruzioni, con la conseguente condanna alla riduzione dei luoghi in
pristino stato.
    Costituendosi  in  giudizio,  l'amministrazione comunale deduceva
che:  a)  le  permute  di  terreni  erano  finalizzate a una migliore
perimetrazione  dei lotti; b) essa era gia' proprietaria di tre lotti
compresi  nel  piano,  la programmazione del quale era stata recepita
nel  P.R.G. approvato nel 1983; c) la canalizzazione, se intesa quale
fascia   di   penetrazione  pedonale,  era  ancora  compiutamente  da
allocare;  d)  la  lottizzante  si  era  avvalsa  della  facolta'  di
monetizzare  la prevista opera di urbanizzazione secondaria (campi da
tennis), e il relativo importo era stato devoluto nella realizzazione
di  un'opera  pubblica;  ferma  restando  la  facolta' del privato di
eseguire   egualmente   le   infrastrutture   di   pertinenza   della
lottizzazione; ed essendo l'impianto di depurazione, gia' realizzato,
necessitante soltanto di collegamenti fognari.
    Il  comune  formulava,  percio',  le seguenti conclusioni: in via
preliminare,  dichiarare  il  difetto di legittimazione passiva della
P.A.  convenuta  e conseguentemente disporre la sua estromissione dal
giudizio;    in    via    ulteriormente   pregiudiziale:   dichiarare
l'inammissibilita' dell'azione, siccome proposta, nei confronti della
convenuta,  mirando  essa  a  modificare  o,  meglio,  estinguere  un
rapporto   instaurato   dalla   P.A.   in   virtu'  dei  suoi  poteri
pubblicistici  in  materia  urbanistica,  e  quindi  ad  ottenere una
decisione  condizionante  detti  poteri;  nel  merito, rigettare ogni
pretesa  attorea in quanto generica e non provata, e comunque perche'
destituita di fondamento.
    La  societa'  Malga  Due,  costituendosi a sua volta, eccepiva la
carenza  di  giurisdizione in capo al giudice adito, avendo l'art. 34
del  d.l.  n. 80/98 deferito alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo  le  controversie  aventi  per  oggetto  gli  atti,  i
provvedimenti  ed  i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in
materia  urbanistica  ed edilizia, con la precisazione che la materia
urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
    Nel merito, la societa' convenuta deduceva che:
        1)  il  P.R.G.  approvato con delibera della giunta regionale
n. 6152  del  27  dicembre  1983,  in  vigore all'epoca della recente
convenzione,   aveva   confermato   e  fatto  propria  la  disciplina
urbanistica  del  P.d.l.  che,  conseguentemente, doveva considerarsi
valida e operante a tempo indeterminato;
        2)  in  ogni  caso, l'intervenuta dichiarazione di fallimento
non   aveva   influito   sulla   regolare   esecuzione   delle  opere
infrastrutturali  primarie,  che  erano  state pressocche' completate
nella  loro  interezza progettuale e nei termini previsti; ben poteva
determinare,  invece,  la  sospensione  dei  termini  previsti  nella
convenzione per il completamento delle opere;
        3)  l'originario  strumento urbanistico esecutivo non sarebbe
stato  affatto  stravolto, ma solo adeguato alla reale situazione dei
luoghi, e definito in alcuni aspetti, peraltro marginali;
        4) la facolta' della convenuta di stipulare ed adempiere alla
cennata  convenzione, le derivava direttamente dall'atto di acquisto,
dai  vari  atti di compravendita, ivi compresi quelli stipulati dagli
attori,  nonche'  dal  regolamento  condominiale, del quale l'art. 40
stabilisce:  "...  la  societa'  venditrice  si  riserva, inoltre, la
facolta'   di  edificare  sopra  l'attuale  piano  campagna  come  da
lottizzazione  approvata  ed eventuali successive varianti, nonche' a
determinare,  una volta ultimate le costruzioni dei fabbricati di cui
al  piano  di  lottizzazione  ...  le aree scoperte di pertinenza dei
fabbricati condominiali appartenenti alla lottizzazione, riservandosi
altresi'  la  proprieta'  delle  aree  su  cui insisteranno gli altri
fabbricati  previsti  dalla lottizzazione, nonche' a cedere al comune
di Gallio le aree destinate strade, spazi pedonali, verde attrezzato,
parcheggi e verde ed impianti sportivi ...".
    La  convenuta  concludeva,  percio':  in  via preliminare, per la
dichiarazione  della  giurisdizione  del  giudice amministrativo, con
ogni  conseguente  statuizione;  nel  merito,  per  il  rigetto delle
domande  svolte dagli attori; in via riconvenzionale, per la condanna
di costoro, anche ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno subito
e subendo in conseguenza dell'azione giudiziale da essi intrapresa.
    Assegnati  consecutivamente  i  termini  di  cui  agli artt. 180,
secondo  comma,  183,  quinto  comma,  e  184,  primo  comma, c.p.c.;
valutata  dal  g.i. rispondente a un criterio di economia processuale
la  pronuncia sulla preliminare eccezione di difetto di giurisdizione
del  giudice  ordinario, dedotta dalla convenuta Malga Due s.a.s.; la
causa,   previa   precisazione   delle   conclusioni,  come  da  atti
introduttivi,  e'  stata  ritenuta  in  decisione, con la contestuale
assegnazione  dei termini di cui all'art. 281-quinquies, primo comma,
in relazione all'art. 190, primo comma, codice di rito.

                             M o t i v i

    1. - Nella stesura della comparsa conclusionale, gli attori hanno
sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale, per eccesso di
delega,   dell'art.   34   d.lgs.   n. 80/1998,   pur   contestandone
l'applicabilita'  alla  fattispecie;  motivandone la rilevanza con la
considerazione  che  tale disposizione e' stata trasfusa nell'art. 7,
legge  n. 205  del  2000,  dopo l'introduzione del presente giudizio.
All'eccezione  cosi'  proposta  (in  linea subordinata) dagli attori,
aderisce la difesa del comune e, al contrario, si oppone quella della
societa' convenuta, nelle rispettive memorie di replica.
    2.  -  L'art.  34,  primo  comma, del d.lgs. 31 marzo 1998 n.  80
dispose che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo  le  controversie  aventi  per  oggetto  gli  atti,  i
provvedimenti  e  i  comportamenti delle amministrazioni pubbliche in
materia  urbanistica  ed  edilizia;  il  secondo  comma defini', agli
effetti  del  decreto,  la  materia dell'urbanistica come concernente
tutti gli aspetti dell'uso del territorio. Le disposizioni trascritte
sembrano sospette di violare i principi e i criteri direttivi dettati
dall'art.  11,  quarto comma, lett. g), della legge di delegazione 15
marzo  1997  n. 59,  il  quale  aveva  autorizzato l'estensione della
giurisdizione  del giudice amministrativo alle controversie aventi ad
oggetto  diritti  patrimoniali  conseguenziali,  ivi  comprese quelle
relative  al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica
e  di servizi pubblici: e cosi', non implicava l'istituzione di nuove
giurisdizioni esclusive in dette materie; ne', all'uopo, enunciava le
relative nozioni.
    3. - Come deciso da codesta ecc.ma Corte (sent. n. 292 del 2000),
"...  "l'estensione  della  giurisdizione  amministrativa  esistente,
tanto  di  legittimita'  che  esclusiva,  era il compito assegnato al
legislatore  delegato; i "diritti patrimoniali conseguenziali in essi
compreso  il  risarcimento del danno, erano l'oggetto (normativamente
individuato)  di  tale  estensione;  e  le tre materie dell'edilizia,
urbanistica  e servizi pubblici si ponevano come l'ambito all'interno
del  quale  la  giurisdizione  amministrativa  doveva essere estesa";
constatandosi,  poco prima, che, "Ove invece il legislatore delegante
avesse voluto istituire nuove giurisdizioni esclusive, avrebbe dovuto
-  per  rispettare  l'art.  76 della Costituzione - definire i limiti
della  "materia  edilizia,  urbanistica  e  di  servizi  pubblici non
contemplata  normativamente e quindi formalmente non identificata, ed
assegnare  al  Governo  principi  e criteri direttivi per procedere a
tale individuazione".
    In  accoglimento della rispettiva questione, "Pertanto l'art. 33,
comma   1,  del  decreto  legislativo  n. 80  del  1998  deve  essere
dichiarato   costituzionalmente  illegittimo,  nella  parte  in  cui,
eccedendo  i  limiti  della  delega,  ha  devoluto alla giurisdizione
esclusiva  del  giudice  amministrativo tutta la materia dei pubblici
servizi,   e  non  si  e'  limitato  ad  estendere  la  giurisdizione
amministrativa  -  nei  limiti  in  cui essa, in base alla disciplina
vigente,   gia'   conosceva  di  quella  materia,  sia  a  titolo  di
legittimita'  che  in via esclusiva - alle controversie concernenti i
diritti  patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno".
    4.  - L'odierna, parallela questione sollevata, seppure in via di
subordine,   dagli  attori,  risulta  non  manifestamente  infondata;
considerando  che  la  legislazione  previgente non aveva devoluto al
giudice  amministrativo  la  giurisdizione  esclusiva  nelle  materie
dell'edilizia e dell'urbanistica (ne' dei servizi pubblici); e non ne
aveva  - al pari del legislatore delegante - enunciato la nozione, se
non  per  fini specifici (art. 80 d.P.R. n. 616 del 1977), differenti
da quelli ispiratori della recente legge di delega.
    5.  -  In  tema  di  rilevanza  della questione, gli attori fanno
valere  pretese - quelle alla declaratoria di nullita' o inefficacia,
nei  loro  confronti,  della  piu'  recente  convenzione urbanistica,
intervenuta   fra   il  comune  e  la  societa'  convenuti,  nonche',
conseguentemente,  alla  eliminazione delle nuove costruzioni, erette
in   attuazione   di  detta  stipula  -  le  quali,  inevitabilmente,
interferiscono  nelle  scelte  di  pianificazione  edilizia  compiute
dall'ente territoriale nell'esercizio dei suoi poteri in materia.
    Invero,   come   si   apprende   dalle   premesse  della  cennata
convenzione,  "...  il  P.R.G.  approvato  dalla giunta regionale con
deliberazione  n. 6152  del 27 dicembre 1983 e attualmente in vigore,
all'art.  23 delle N.T.A. ha confermato e fatta propria la disciplina
urbanistica  del  P.d.L. che quindi si deve ritenere sempre valida ed
operante;  si  deve  quindi  ritenere sufficiente, anche si sensi del
citato  art.  59,  l.r.  n. 61/85,  la stipula di una convenzione per
disciplinare   la   realizzazione   delle   opere  di  urbanizzazione
incomplete  nonche' l'uso degli spazi pubblici, ad integrazione della
convenzione 24 gennaio 1976".
    Non  sembra,  quindi,  sostenibile  l'assunto  di  parte attrice,
secondo  il  quale  "lo  stesso  comune  di  Gallio  ha dato atto che
l'originaria  convenzione  era  ormai  decaduta  per  lo  spirare del
termine di sua validita'". All'opposto, l'amministrazione ha rivelato
l'opinione  di  considerare  tuttora vigente lo strumento urbanistico
esecutivo,  al  punto  da  qualificare  la  recente  convenzione come
"integrazione"   di   quella  originaria;  e  cosi',  manifestamente,
mostrando  di  avvalersi  del  potere  previsto  dall'art. 28, quinto
comma,  legge  n. 1150  del  1942 (come sostituito dall'art. 8, legge
n. 765 del 1967).
    6.  - La cognizione delle domande proposte dagli attori non puo',
coerentemente,  prescindere dal sindacato incidentale di legittimita'
dalla  pecedente  convenzione,  nonche'  degli  atti, provvedimenti o
comportamenti  amministrativi  che  l'hanno  preceduta. Cio' e' tanto
vero   che,  nei  rapporti  fra  le  parti  private,  l'art.  40  del
regolamento  condominiale  -  trascritto  in narrativa - riserva alla
societa'  venditrice  le  facolta' di edificare, nonche', ultimate le
costruzioni,  di  determinare  le  aree  scoperte  di  pertinenza dei
fabbricati,  proprio  in aderenza al piano di lottizzazione del quale
l'atto introduttivo del giudizio suppone la sopravvenuta inefficacia;
oltre  che  alle eventuali successive varianti dello strumento, della
legittimita'  (o della esistenza) delle quali gli attori dubitano. Se
ne argomenta, altrettanto ineludibilmente, che i diritti fatti valere
nel   presente  giudizio,  in  forza  delle  disposizioni  impugnate,
sarebbero  stati  devoluti  alla  giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
    7.  - Da differente angolazione, non ha pregio obiettare (memoria
conclusionale  di  replica  per  la  societa' convenuta) che "L'unica
istanza  presentata  alla  Corte  che  abbia  sollevato  dubbi  sulla
costituzionalita'  della  norma,  e'  stata dichiarata manifestamente
inammissibile con la stessa sentenza n. 292/2000 ...".
    Si  replica  che la pronuncia di inammissibilita' per irrilevanza
fu  adotta  perche' "... il giudizio a quo non concerne la materia di
cui  all'art. 34, ne' ha ad oggetto pretese considerate dall'art. 35"
(sent.  da  ultimo  citata,  punto  2.3  dei considerato in diritto);
mentre   l'attuale   controversia  concerne  proprio  detta  materia,
nonche',  in  tale  ambito,  la  pretesa  alla  tutela  di  posizioni
prospettate  come  diritti  soggettivi, quali il legislatore delegato
intese  devolvere alla cognizione, in via di giurisdizione esclusiva,
del giudice amministrativo.
    Invero,   sembra   arduo   negare   che  le  cennate  convenzioni
urbanistiche   configurino   atti  o  comportamenti  delle  pubbliche
amministrazioni,  intesi  alla  gestione  dell'uso del territorio, in
aderenza al tenore delle norme impugnate.
    8.  -  La questione proposta non si considera assorbita da quella
sollevata  dal  supremo  collegio  (sez.  un.,  ord.  25  maggio 2000
n. 43/SU),  ove, piu' limitatamente, l'art. 34 d.lgs. citato e' stato
impugnato  "...  nella  parte  in  cui sottrae al giudice ordinario e
devolve  alla  giurisdizione  esclusiva del giudice amministrativo le
cause  su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della
pubblica  amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla
gestione del territorio".
    9.  -  La  rilevanza  della  questione  non  pare eliminata dalla
intervenuta  sostituzione  delle disposizioni in oggetto (con l'unica
variante dell'inserimento, nel primo comma dell'art. 34, dell'inciso:
"e dei soggetti alle stesse equiparati"), ad opera dell'art. 7, lett.
b),  legge  21  luglio  2000  n. 205: atteso che, in difetto di norme
transitorie  recate  da  quest'ultima, quelle sostituite resterebbero
tuttora  applicabili  alle  controversie  instaurate  a partire dal 1
luglio  1998 - come disposto dall'art. 45, 18o comma, d.lgs. in esame
- e fino alla data di entrata in vigore della recente legge.
    Difatti,  l'eventuale  accoglimento dell'eccezione comporterebbe,
attraverso  la  caducazione  delle  norme impugnate, il venire meno -
limitatamente  al  periodo  prima  indicato  -  della  cognizione del
giudice  amministrativo  sulle  questioni  relative  a  diritti nella
materia  considerata,  e  la  restituzione  (in  via transitoria) dei
corrispondenti  poteri  al  giudice  ordinario. In tema, l'eccezione,
sollevata  dall'Avvocatura  erariale, di inammissibilita' di analoghe
questioni  per irrilevanza, in quanto sollevate da giudici carenti di
giurisdizione,  fu  giudicata  "...  infondata,  perche' le questioni
investono proprio le norme che, a dire dei rimettenti, sottrarrebbero
loro  la  giurisdizione" (Corte costituzionale, sent. citata, punto 2
dei   considerato   in  diritto).  "Il  principio  della  perpetuatio
iurisdictionis  - desunto dalla statuizione secondo cui la competenza
si  determina,  oltre  che  dallo stato di fatto esistente, anche con
riguardo  alla  legge  vigente  al  momento  della proposizione della
domanda,  e  non  hanno  rilevanza,  rispetto  ad  essa, i successivi
"mutamenti  della  legge"  e  dello stato di fatto medesimo - risulta
inoperante   nell'ipotesi   in   cui  la  legge  determinativa  della
competenza, venga dichiarata costituzionalmente illegittima.
    Altro  e'  infatti  il fenomeno della successione, nel tempo, nel
corso del processo, di piu' leggi determinative della competenza (che
ne  disciplinano diversamente i criteri di attribuzione), ed altro e'
quello  della  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale di una
norma  determinativa  della  competenza.  In  tale seconda evenienza,
infatti,    l'accertamento    del    vizio    -   originario   -   di
incostituzionalita',  incidendo  sul  presupposto  stesso  del valido
svolgimento  del  processo  (la  competenza  dell'ufficio giudiziario
adito), determina, secondo i principi che disciplinano gli effetti di
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  (art.  136,  comma
primo,  Cost.  e  art.  30, comma terzo, legge n. 87 del 1953), oltre
l'annullamento  -  con  efficacia  ex tunc - della norma (attributiva
della  competenza)  dichiarata  incostituzionale, anche l'invalidita'
conseguenziale  degli  atti compiuti e dei provvedimenti adottati nel
processo   instaurato   innanzi   al   giudice   (consequenzialmente)
incompetente,  a  meno  che, naturalmente, la questione di competenza
non  debba, nella fattispecie concreta, ritenersi ormai esaurita, per
formazione  del  giudicato, ovvero a causa del decorso del termine di
decadenza  per  eccepire  il vizio di competenza" (Cass., n. 4474 del
1997).