ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 12, settimo
comma,  della  legge (recte: d.P.R.) 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme
in  materia  di  assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e
di  assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo),  promosso con
ordinanza  emessa  il  23 ottobre  2001  dal Tribunale di Sanremo nel
procedimento  civile vertente tra Bruzzone Mirko e l'ENPALS, iscritta
al  n. 954  del  registro  ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di costituzione di Bruzzone Mirko e dell'ENPALS
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto   che  nel  corso  di  una  controversia  previdenziale,
promossa  nei  confronti  dell'Ente  nazionale  di  previdenza  e  di
assistenza   per  i  lavoratori  dello  spettacolo  per  ottenere  il
ricalcolo  della  pensione  sulla base della retribuzione giornaliera
effettivamente  percepita,  il  Tribunale  di Sanremo, in funzione di
giudice   del   lavoro,   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale,   in   riferimento   all'art. 3  della  Costituzione,
dell'art. 12,  settimo comma, della legge (recte: d.P.R.) 31 dicembre
1971,  n. 1420  (Norme  in  materia di assicurazione obbligatoria per
l'invalidita',   la  vecchiaia  ed  i  superstiti  gestita  dall'Ente
nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i lavoratori dello
spettacolo);
        che  la norma impugnata - tanto nella sua versione originaria
quanto  in  quella  attualmente  vigente  -  stabilisce che il limite
massimo  della  retribuzione  giornaliera utilizzabile per il computo
del  trattamento pensionistico e' fissato in lire 315.000, mentre per
i  lavoratori  assicurati  col regime generale, gestito dall'Istituto
nazionale  dellaprevidenza  sociale,  l'art. 21, comma 6, della legge
11 marzo  1988,  n. 67,  prevede che la retribuzione eccedente quella
fissata   nel   tetto  pensionabile  venga  computata,  con  aliquota
decrescente,  ai  fini  della determinazione di un'ulteriore quota di
pensione che va a costituire parte integrante di quella gia' erogata;
        che   a  dire  del  remittente,  in  sostanza,  i  lavoratori
assicurati  dall'ENPALS vengono a trovarsi in una situazione peggiore
rispetto  a  quella  di  tutti  gli  altri,  poiche'  la soglia della
retribuzione  pensionabile  e'  per  loro  fissata  in  lire  315.000
giornaliere,  il  che costituisce ancor piu' violazione del principio
di  eguaglianza  in  quanto  l'art. 2,  terzo  comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 1420  del  1971  stabilisce  che le
retribuzioni  fino  ad  un  milione  di  lire  vengono assoggettate a
prelievo   contributivo   in   favore   del  Fondo  pensioni  gestito
dall'ENPALS;
        che  il  sistema  normativo cosi' delineato verrebbe a creare
una "grave discriminazione tra categorie omogenee di cittadini", tale
da  imporre  una  declaratoria di illegittimita' costituzionale della
norma  impugnata,  nella parte in cui fissa la soglia di lire 315.000
per la retribuzione giornaliera pensionabile;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
infondata;
        che   si  sono  costituiti  la  parte  privata  ricorrente  e
l'ENPALS, entrambi con atto depositato fuori termine.
    Considerato che l'ordinanza del Tribunale di Sanremo non contiene
elementi  sufficienti  a  dimostrare  la  sussistenza  del  requisito
preliminare  della  rilevanza,  poiche'  non  fornisce  le necessarie
informazioni   sulla   fattispecie   concreta   posta  all'esame  del
giudicante;
        che,  in  particolare,  non vengono specificati il momento in
cui  il  ricorrente  e'  stato  collocato  in pensione e quale sia il
titolo  della  medesima,  ne' viene chiarito se ed in quale misura le
retribuzioni  giornaliere da lui percepite abbiano ecceduto la soglia
pensionabile di lire 315.000;
        che  tale  carenza di descrizione della fattispecie concreta,
traducendosi in un vizio di motivazione sulla rilevanza, determina la
manifesta inammissibilita' della questione.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.