IL TRIBUNALE Nella causa R.G.L. n. 4894/2000 - Artuffo + 34/Comune di Torino a seguito della discussione dei difensori; visto l'art. 23, legge n. 87/1953; emette la seguente ordinanza. Con ricorso depositato presso la cancelleria della sezione lavoro il 16 giugno 2000, si costituivano in giudizio Artuffo Luisa e altri 34 lavoratori, citando il comune di Torino per sentir riconoscere il loro diritto a fruire dei benefici dell'art. 12 del decreto-legge n. 468/1997, a seguito dell'attivita' da loro svolta presso il comune convenuto in qualita' di lavoratori socialmente utili. Il comune, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'improcedibilita' della domanda per mancato tempestivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, contestando peraltro anche nel merito le pretese attoree. Dopo la sospensione conseguente all'eccezione di improponibilta', i ricorrenti riassumevano la controversia con memoria datata 26 luglio 2001. Il comune si costituiva anche a seguito della riassunzione, riformulando le precedenti conclusioni nel merito; seguivano alcune udienze di rinvio per consentire alle parti di valutare delle ipotesi conciliative. All'udienza del 22 aprile 2002 il giudice prendeva la controversia a riserva, emanando la presente ordinanza, con la quale viene sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 4, legge 144/1999, sulla base delle considerazioni che seguono. I ricorrenti partecipavano ad uno dei progetti di lavori socialmente utili predisposti dal comune di Torino ai sensi del decreto legislativo n. 468/1997, progetti che, implicando accordi con enti convenzionati per l'avvio dei relativi corsi, sono stati attivati a decorrere da momenti diversi, in funzione appunto dei citati accordi; i corsi iniziati nel 1998, avendo la durata di un anno, sono quindi terminati entro il 1999, mentre quelli iniziati successivamente sono per necessita' cronologia terminati dopo il 31 dicembre 1999. In particolare e' pacifico che tutti i corsi impostati per i lavoratori ricorrenti sono iniziati in varie date, ma comunque successive al 15 gennaio 1999, e quindi altrettanto sicuramente terminati in data successiva al 15 gennaio 2000. Con la legge 17 maggio 1999, n. 144 (successiva cioe' all'avvio dei vari corsi, iniziati, come gia' piu' sopra sottolineato, in periodi diversi, ma tutti compresi tra il 15 gennaio 1999 e il marzo dello stesso anno) veniva prevista l'estensione del regime transitorio in favore dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo 468/1997; in particolare l'art. 45, comma 4 della legge, stabiliva la possibile approvazione o proroga dei progetti di lavori socialmente utili e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997, per quei lavoratori che avessero maturato o potessero maturare "12 mesi in tale attivita' nel periodo compreso tra il 1998 e il 31 dicembre 1999". E proprio sulla base di tale sopravvenuta normativa, il comune di Torino comunicava, alla conclusione dell'attivita' lavorativa dei vari L.S.U., che i medesimi avrebbero potuto proporre domanda per la proroga, in applicazione del citato art. 45, solamente se avessero concluso la loro attivita' prima del 15 gennaio 2000, interpretando tale "mezza mensilita'" come idonea a considerare comunque concluso il corso nel precedente "mese intero" e cioe' entro il 31 dicembre 1999, cosi' come esplicitamente prevedeva la legge (dando in tal senso un'interpretazione che cercava di salvare la possibilita' di proroga per tutti gli L.S.U. che avessero terminato l'anno di attivita' lavorativa anche "poco dopo" la data fatale del 31 dicembre 1999). L'invito ovviamente non poteva riguardare gli attuali ricorrenti, i quali - e' pacifico - concludevano il loro anno di lavori socialmente utili in date varie, ma comunque decisamente successive al 31 dicembre 1999 e anche al 15 gennaio 2000, e sino al marzo 2000. A fronte di tale situazione, pacifica in fatto, i ricorrenti prospettano innanzitutto una interpretazione extratestuale dell'art. 45, comma 4, interpretazione alla quale tuttavia il giudice ritiene assolutamente impossibile aderire: i ricorrenti sostengono cioe' che la data del 31 dicembre 1999 costituisce il termine "finale" entro il quale dovevano iniziare i corsi di cui al decreto legislativo n. 468/1997, e non gia' la data nella quale i corsi e le successive attivita' lavorative dovevano essere terminati. Ma la normativa e' di una chiarezza (anche se non di una razionalita', come vedremo) insuperabile, poiche' prevede l'applicabilita' del precedente decreto legislativo n. 468 " ... esclusivamente in favore di quei soggetti che abbiano maturato o che possano maturare 12 mesi di .... attivita' del periodo compreso fra il 1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999"; la disposizione, in sostanza, prevede che il compimento dei 12 mesi debba avvenire entro il 31 dicembre 1999, in tal modo facendo addirittura dubitare della soluzione, peraltro apprezzabile, adottata dal comune convenuto, di considerare completato il periodo lavorativo entro il 31 dicembre 1999 anche nei casi in cui l'anno lavorativo sia in realta' terminato "poco dopo" tale data, e comunque in un intervallo di tempo inferiore alla meta' del mese, in maniera tale da poter considerare "mese completo" il dicembre 1999. Dovendosi pertanto escludere la possibilita' di interpretare la normativa de qua secondo la prospettazione attorea, occorre tuttavia a questo punto accogliere la subordinata questione di legittimita' costituzionale del citato art. 45. La questione e' rilevante, perche' i ricorrenti basano la loro pretesa di essere inseriti tra gli L.S.U., cui si applica il regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997, sulla possibilita' di invocare l'art. 45, il quale pero', nel caso di specie, puo' appunto applicarsi ai ricorrenti solo se esso subisce la modifica che essi prospettano, tramite il giudice remittente, alla Corte. La questione e' anche non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiche' il Legislatore nel maggio 1999, emanando una disposizione legislativa corrispondente al citato art. 45, ben doveva sapere che i corsi attivati in base al precedente decreto legislativo n. 468 implicavano accordi con le societa' che avrebbero dovuto svolgerli, con il conseguente inizio dell'anno lavorativo da parte degli L.S.U. in date diverse, talche' il citato anno lavorativo si sarebbe dislocato in periodi di pari durata, ma cronologicamente variabili, secondo criteri derivanti da mere esigenze organizzative e non gia' intrinseche ai progetti stessi; il risultato verificatosi nell'ambito del comune convenuto - ignora il giudice se presso altri comuni si siano determinate analoghe disfunzioni - e' stato tale per cui i corsi che si sono potuti organizzare con un inizio antecedente al 31 dicembre 1998 (in realta' antecedente al 15 gennaio 1999, secondo la tesi interpretativa adottata in favore dei lavoratori dallo stesso comune convenuto) hanno consentito a tali fortunati L.S.U. di poter invocare l'art. 12 del decreto legislativo n. 468, con tutti i vantaggi economici e normativi conseguenti; quegli L.S.U. che viceversa hanno iniziato i corsi, per i piu' svariati motivi attinenti alla loro organizzazione, successivamente al 15 gennaio 1999, hanno indubbiamente completato i loro l2 mesi di attivita' successivamente al 15 gennaio 2000, e quindi fuori del termine previsto dal citato art. 45: e questo in dipendenza di parametri del tutto casuali, attinenti alla data di inizio dei corsi, e senza che fosse nemmeno possibile, in allora, adottare una condotta piu' sollecita, perche' nel gennaio - marzo 1999 nessuno poteva ipotizzare che qualche mese dopo il legislatore avrebbe emanato una disposizione che avrebbe facilitato solo coloro che avessero iniziato i corsi antecedentemente al 31 dicembre 1998. Il legislatore ben poteva, beninteso, porre un limite cronologico ai benefici previsti dall'art. 12 del decreto legislativo n. 468, allo scopo di evitare proroghe ritenute non opportune all'attivita' degli L.S.U.; la questione prospettata dai ricorrenti e accolta da questo giudice concerne in realta' il fatto che il legislatore, nell'emanare una norma cronologicamente limitativa del diritto in questione, avrebbe dovuto far riferimento, per evitare irrazionali discriminazioni, ad un limite temporale dei progetti elaborati dai comuni e non gia' alla casuale data di inizio dei relativi corsi, data variamente dislocata nel tempo in funzione di mere esigenze organizzative, e senza che in allora esistesse alcun motivo di "urgenza", nessuno immaginando - come gia' chiarito - che con successiva legge sarebbe emerso, come discrimine per l'acquisizione di alcuni diritti da parte degli L.S.U., il momento iniziale del corso, cosi' come di fatto e' avvenuto. Ritiene dunque il giudice rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 4, della legge n. 144/1999, nella parte in cui limita i vantaggi previsti per gli L.S.U. a coloro che abbiano completato il periodo lavorativo di 12 mesi entro il 31 dicembre 1999, anziche' a coloro che siano stati inseriti in progetti di L.S.U, entro il 31 dicembre 1998 (in tal modo diventando quindi irrilevante la data concreta di inizio dei relativi corsi, in funzione delle "casuali" esigenze organizzative del comune, il quale nemmeno era in grado di rappresentarsi il pregiudizio che creava agli L.S.U. col semplice spostamento di qualche settimana dell'inizio del corso, in funzione degli accordi con le societa' che avrebbero dovuto gestirlo).