IL TRIBUNALE

    Nella causa R.G.L. n. 4894/2000 - Artuffo + 34/Comune di Torino a
seguito  della  discussione  dei  difensori;  visto  l'art. 23, legge
n. 87/1953; emette la seguente ordinanza.
    Con ricorso depositato presso la cancelleria della sezione lavoro
il  16 giugno 2000, si costituivano in giudizio Artuffo Luisa e altri
34  lavoratori, citando il comune di Torino per sentir riconoscere il
loro  diritto  a  fruire  dei benefici dell'art. 12 del decreto-legge
n. 468/1997, a seguito dell'attivita' da loro svolta presso il comune
convenuto in qualita' di lavoratori socialmente utili.
    Il  comune,  costituendosi  in giudizio, eccepiva preliminarmente
l'improcedibilita'  della  domanda per mancato tempestivo esperimento
del  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione, contestando peraltro
anche nel merito le pretese attoree.
    Dopo la sospensione conseguente all'eccezione di improponibilta',
i   ricorrenti   riassumevano  la  controversia  con  memoria  datata
26 luglio  2001.  Il  comune  si  costituiva  anche  a  seguito della
riassunzione,  riformulando  le  precedenti  conclusioni  nel merito;
seguivano  alcune  udienze  di  rinvio  per  consentire alle parti di
valutare delle ipotesi conciliative.
    All'udienza   del   22 aprile   2002   il   giudice  prendeva  la
controversia  a riserva, emanando la presente ordinanza, con la quale
viene    sollevata    questione    di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 45,    comma    4,   legge 144/1999,   sulla   base   delle
considerazioni che seguono.
    I   ricorrenti  partecipavano  ad  uno  dei  progetti  di  lavori
socialmente  utili  predisposti  dal  comune  di  Torino ai sensi del
decreto legislativo n. 468/1997, progetti che, implicando accordi con
enti  convenzionati  per  l'avvio  dei  relativi  corsi,  sono  stati
attivati  a  decorrere  da  momenti  diversi, in funzione appunto dei
citati  accordi;  i  corsi  iniziati nel 1998, avendo la durata di un
anno,  sono  quindi  terminati  entro il 1999, mentre quelli iniziati
successivamente  sono  per  necessita'  cronologia  terminati dopo il
31 dicembre  1999.  In  particolare  e'  pacifico  che  tutti i corsi
impostati per i lavoratori ricorrenti sono iniziati in varie date, ma
comunque   successive   al  15 gennaio  1999,  e  quindi  altrettanto
sicuramente  terminati  in data successiva al 15 gennaio 2000. Con la
legge  17 maggio  1999,  n. 144  (successiva cioe' all'avvio dei vari
corsi,  iniziati,  come  gia'  piu'  sopra  sottolineato,  in periodi
diversi,  ma  tutti  compresi tra il 15 gennaio 1999 e il marzo dello
stesso  anno)  veniva prevista l'estensione del regime transitorio in
favore dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo
468/1997; in particolare l'art. 45, comma 4 della legge, stabiliva la
possibile  approvazione  o proroga dei progetti di lavori socialmente
utili  e  l'applicazione  delle disposizioni dell'art. 12 del decreto
legislativo  n. 468/1997, per quei lavoratori che avessero maturato o
potessero  maturare  "12  mesi in tale attivita' nel periodo compreso
tra il 1998 e il 31 dicembre 1999".
    E proprio sulla base di tale sopravvenuta normativa, il comune di
Torino  comunicava,  alla  conclusione  dell'attivita' lavorativa dei
vari  L.S.U., che i medesimi avrebbero potuto proporre domanda per la
proroga,  in  applicazione  del citato art. 45, solamente se avessero
concluso  la  loro attivita' prima del 15 gennaio 2000, interpretando
tale  "mezza  mensilita'" come idonea a considerare comunque concluso
il  corso  nel  precedente "mese intero" e cioe' entro il 31 dicembre
1999,  cosi'  come  esplicitamente  prevedeva  la legge (dando in tal
senso  un'interpretazione  che  cercava di salvare la possibilita' di
proroga  per  tutti  gli  L.S.U.  che  avessero  terminato  l'anno di
attivita' lavorativa anche "poco dopo" la data fatale del 31 dicembre
1999).
    L'invito ovviamente non poteva riguardare gli attuali ricorrenti,
i  quali  -  e'  pacifico  -  concludevano  il  loro  anno  di lavori
socialmente  utili  in date varie, ma comunque decisamente successive
al 31 dicembre 1999 e anche al 15 gennaio 2000, e sino al marzo 2000.
    A  fronte  di  tale  situazione,  pacifica in fatto, i ricorrenti
prospettano  innanzitutto una interpretazione extratestuale dell'art.
45,  comma  4, interpretazione alla quale tuttavia il giudice ritiene
assolutamente  impossibile aderire: i ricorrenti sostengono cioe' che
la data del 31 dicembre 1999 costituisce il termine "finale" entro il
quale  dovevano  iniziare  i  corsi  di  cui  al  decreto legislativo
n. 468/1997,  e  non gia' la data nella quale i corsi e le successive
attivita' lavorative dovevano essere terminati.
    Ma  la  normativa  e'  di  una  chiarezza  (anche  se  non di una
razionalita',    come    vedremo)   insuperabile,   poiche'   prevede
l'applicabilita'  del  precedente  decreto  legislativo  n. 468 " ...
esclusivamente  in favore di quei soggetti che abbiano maturato o che
possano  maturare  12 mesi di .... attivita' del periodo compreso fra
il  1  gennaio  1998  e  il  31 dicembre  1999";  la disposizione, in
sostanza,  prevede che il compimento dei 12 mesi debba avvenire entro
il  31 dicembre  1999, in tal modo facendo addirittura dubitare della
soluzione,  peraltro  apprezzabile, adottata dal comune convenuto, di
considerare  completato  il  periodo  lavorativo entro il 31 dicembre
1999 anche nei casi in cui l'anno lavorativo sia in realta' terminato
"poco dopo" tale data, e comunque in un intervallo di tempo inferiore
alla  meta'  del  mese,  in  maniera  tale da poter considerare "mese
completo"   il   dicembre   1999.  Dovendosi  pertanto  escludere  la
possibilita'   di   interpretare  la  normativa  de  qua  secondo  la
prospettazione attorea, occorre tuttavia a questo punto accogliere la
subordinata  questione  di  legittimita'  costituzionale  del  citato
art. 45.  La  questione  e' rilevante, perche' i ricorrenti basano la
loro  pretesa  di  essere  inseriti tra gli L.S.U., cui si applica il
regime   transitorio  di  cui  all'art. 12  del  decreto  legislativo
n. 468/1997,  sulla  possibilita'  di  invocare  l'art. 45,  il quale
pero', nel caso di specie, puo' appunto applicarsi ai ricorrenti solo
se  esso subisce la modifica che essi prospettano, tramite il giudice
remittente, alla Corte.
    La questione e' anche non manifestamente infondata, per contrasto
con  l'art. 3  della  Costituzione, poiche' il Legislatore nel maggio
1999,  emanando una disposizione legislativa corrispondente al citato
art. 45, ben doveva sapere che i corsi attivati in base al precedente
decreto  legislativo  n. 468  implicavano accordi con le societa' che
avrebbero  dovuto  svolgerli,  con  il  conseguente  inizio dell'anno
lavorativo  da  parte degli L.S.U. in date diverse, talche' il citato
anno  lavorativo  si  sarebbe dislocato in periodi di pari durata, ma
cronologicamente   variabili,   secondo  criteri  derivanti  da  mere
esigenze  organizzative e non gia' intrinseche ai progetti stessi; il
risultato  verificatosi  nell'ambito del comune convenuto - ignora il
giudice   se  presso  altri  comuni  si  siano  determinate  analoghe
disfunzioni  -  e'  stato  tale  per  cui  i corsi che si sono potuti
organizzare con un inizio antecedente al 31 dicembre 1998 (in realta'
antecedente  al  15 gennaio  1999,  secondo  la  tesi  interpretativa
adottata  in  favore  dei  lavoratori  dallo stesso comune convenuto)
hanno  consentito a tali fortunati L.S.U. di poter invocare l'art. 12
del  decreto  legislativo  n. 468,  con  tutti i vantaggi economici e
normativi  conseguenti;  quegli L.S.U. che viceversa hanno iniziato i
corsi, per i piu' svariati motivi attinenti alla loro organizzazione,
successivamente  al 15 gennaio 1999, hanno indubbiamente completato i
loro  l2  mesi  di  attivita'  successivamente  al 15 gennaio 2000, e
quindi  fuori  del  termine  previsto dal citato art. 45: e questo in
dipendenza  di  parametri  del  tutto casuali, attinenti alla data di
inizio  dei  corsi,  e  senza che fosse nemmeno possibile, in allora,
adottare  una  condotta  piu'  sollecita, perche' nel gennaio - marzo
1999  nessuno  poteva ipotizzare che qualche mese dopo il legislatore
avrebbe  emanato  una disposizione che avrebbe facilitato solo coloro
che  avessero  iniziato i corsi antecedentemente al 31 dicembre 1998.
Il  legislatore ben poteva, beninteso, porre un limite cronologico ai
benefici  previsti  dall'art. 12 del decreto legislativo n. 468, allo
scopo  di evitare proroghe ritenute non opportune all'attivita' degli
L.S.U.;  la  questione prospettata dai ricorrenti e accolta da questo
giudice concerne in realta' il fatto che il legislatore, nell'emanare
una  norma  cronologicamente  limitativa  del  diritto  in questione,
avrebbe    dovuto    far   riferimento,   per   evitare   irrazionali
discriminazioni,  ad  un  limite temporale dei progetti elaborati dai
comuni  e  non  gia'  alla casuale data di inizio dei relativi corsi,
data  variamente  dislocata  nel  tempo  in funzione di mere esigenze
organizzative,  e  senza  che  in  allora  esistesse  alcun motivo di
"urgenza",  nessuno  immaginando  -  come  gia'  chiarito  -  che con
successiva  legge  sarebbe emerso, come discrimine per l'acquisizione
di  alcuni  diritti  da  parte  degli L.S.U., il momento iniziale del
corso, cosi' come di fatto e' avvenuto.
    Ritiene   dunque   il  giudice  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45,
comma 4,  della  legge  n. 144/1999,  nella  parte  in  cui  limita i
vantaggi  previsti  per gli L.S.U. a coloro che abbiano completato il
periodo  lavorativo  di 12 mesi entro il 31 dicembre 1999, anziche' a
coloro  che  siano  stati  inseriti  in  progetti  di L.S.U, entro il
31 dicembre  1998  (in tal modo diventando quindi irrilevante la data
concreta  di  inizio  dei relativi corsi, in funzione delle "casuali"
esigenze  organizzative  del comune, il quale nemmeno era in grado di
rappresentarsi  il  pregiudizio  che  creava agli L.S.U. col semplice
spostamento  di  qualche settimana dell'inizio del corso, in funzione
degli accordi con le societa' che avrebbero dovuto gestirlo).