IL GIUDICE DI PACE

    Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G. 447/01
promosso con ricorso ex artt. 22/23, legge n. 689/1981, depositato in
cancelleria  il  21 novembre 2001 da Gava Mauro, residente a Udine in
via   Baldasseria   Media,   5/1,  che  elegge  domicilio  presso  la
cancelleria dell'ufficio del giudice di pace di Cividale del Friuli;
    Letti gli atti di causa;
    Vista    l'eccezione   di   incostituzionalita'   sollevata   dal
ricorrente;

                           P r e m e s s o

    Che  con  verbale n. P.V. 454321G I.D. 31002 del 14 novembre 2001
agenti  della  Polizia  stradale  di  Gorizia accertavano che il Gava
circolava  al  Km  18+200  della  ss  56 in localita' San Giovanni al
Natisone (UD) alla guida della propria autovettura Ford Fiesta tg. UD
625222  con  patente di guida scaduta di validita' in data 9 febbraio
2001;
    Che  per  la violazione della norma di cui all'art. 126, comma 7,
c.d.s.,  cosi'  come novellata dal d.l. 30 dicembre 1999, n. 507, era
tra  l'altro  disposto  il  fermo  amministrativo  ed  affidamento in
custodia del veicolo per mesi due;

                           R i t e n u t o

    Che  il  suindicato  art. 126, comma 7, non prevede articolazione
alcuna  alla  sanzione  del  fermo  amministrativo  ed affidamento in
custodia,  fissato nel periodo di 2 mesi, mentre il comportamento che
si vuole sanzionare e' normalmente caratterizzato da diversi gradi di
responsabilita'  e  gravita',  andanti  dalla  colpa  scusabile della
dimenticanza della data di scadenza della validita' della patente, al
comportamento  cosciente  di  commettere  un  illecito nel porsi alla
guida di un veicolo senza esserne idoneo e/o, comunque, in violazione
di quanto disposto dall'art. 125 c.d.s.