IL GIUDICE DI PACE Preliminarmente, il giudice di pace preso atto dell'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa nell'udienza del 21 maggio 2002 ribadite in memoria difensiva depositata in data 4 luglio 2002; Ritenuto che l'art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, nella parte in non prevede che nell'atto di citazione in giudizio dell'imputato sia indicata la facolta' di presentare domanda di oblazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 552 c.p.p., appare lesiva del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Costituzione, configurandosi una disparita' di trattamento dell'imputato per reati di competenza del giudice di pace, rispetto all'imputato per reati di competenza del Tribunale Monocrotico. Ritenuto altresi' che la suddetta omissione presente nell'art. 20 citato comporti lesione del diritto alla difesa ex art. 24 Costituzione, e che dunque la questione vada rimessa al vaglio della Corte costituzionale, perche' dica se, quanto sopra , e' fonte di illegittimita' per violazione degli art. 3 e 24 Costituzione.