IL GIUDICE DI PACE

    Preliminarmente,  il giudice di pace preso atto dell'eccezione di
illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa nell'udienza del
21  maggio  2002  ribadite  in memoria difensiva depositata in data 4
luglio 2002;
    Ritenuto  che l'art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, nella parte
in  non  prevede che nell'atto di citazione in giudizio dell'imputato
sia   indicata  la  facolta'  di  presentare  domanda  di  oblazione,
diversamente  da  quanto previsto dall'art. 552 c.p.p., appare lesiva
del  principio  di  uguaglianza  sancito  dall'art.  3  Costituzione,
configurandosi  una disparita' di trattamento dell'imputato per reati
di competenza del giudice di pace, rispetto all'imputato per reati di
competenza del Tribunale Monocrotico.
    Ritenuto altresi' che la suddetta omissione presente nell'art. 20
citato   comporti   lesione  del  diritto  alla  difesa  ex  art.  24
Costituzione,  e che dunque la questione vada rimessa al vaglio della
Corte  costituzionale,  perche'  dica  se, quanto sopra , e' fonte di
illegittimita' per violazione degli art. 3 e 24 Costituzione.