ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'articolo 2668 del
codice  civile,  in  relazione agli articoli 669-bis e seguenti e 700
del  codice  di  procedura  civile,  promosso con ordinanza emessa il
9 marzo 2001 dal giudice istruttore presso il tribunale di Verona nel
procedimento civile vertente tra Giancarlo Bianchi e la ICS s.r.l. ed
altri,  iscritta  al  n. 802 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 41, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice
relatore Franco Bile.

                          Ritenuto in fatto

    Il   giudice  istruttore  presso  il  tribunale  di  Verona,  con
l'ordinanza  indicata  in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3,  24  e  111  della  Costituzione,  due distinte questioni di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2668 del codice civile, nella
parte  in  cui  non  consente che la cancellazione della trascrizione
della  domanda  giudiziale  "possa  conseguire  a  specifico  ricorso
cautelare  ex  art. 700,  cod.  proc.  civ., e all'applicazione della
normativa  sul  procedimento cautelare uniforme in punto di conferma,
revoca  e modifica per tutto il corso del giudizio (e quindi anche in
primo  grado),  pur  quando  appaia  probabile  l'infondatezza  della
domanda giudiziale trascritta".
    L'ordinanza  e'  stata  resa  nel  corso  di  un  giudizio civile
promosso  contro  una  societa'  ed  i  suoi  soci,  per ottenere una
sentenza  che,  ai  sensi  dell'art. 2932,  cod. civ., producesse gli
effetti   del   contratto  che  i  convenuti  si  erano  obbligati  a
concludere,   per  trasferire  all'attore  un  compendio  immobiliare
appartenente alla societa'.
    Il  giudice  rimettente  riferisce che - essendo stata la domanda
trascritta - la societa' convenuta, prima di costituirsi in giudizio,
aveva  chiesto  ex  art. 700  del  codice  di  procedura  civile, sul
presupposto    dell'infondatezza   della   domanda   principale,   un
provvedimento   di   immediata  cancellazione  della  trascrizione  e
subordinatamente  un  sequestro  conservativo sui beni dell'attore, a
garanzia  del  credito  di  risarcimento del danno, che intendeva far
valere  in  via  riconvenzionale nel giudizio di merito, ai sensi sia
dell'art. 96,  cod. proc. civ., che dell'art. 2043, cod. civ.; e che,
convocate  le  parti,  l'attore  aveva  eccepito l'irritualita' della
domanda  cautelare, l'inammissibilita' dell'ordine di cancellazione e
l'insussistenza dei presupposti per la concessione del sequestro.
    Il   rimettente   riferisce   quindi  le  ragioni  per  le  quali
sussisterebbe  il  fumus boni iuris dell'istanza cautelare (apparendo
probabile  il  rigetto delle domande di merito) ed anche il periculum
in   mora   (in  quanto  la  paralisi  del  bene  per  effetto  della
trascrizione  della  domanda  giudiziale "per un numero indefinito di
anni,  fino  al passaggio in giudicato della sentenza", come previsto
dalla  norma impugnata, "mina indiscutibilmente l'affidabilita' della
societa',  che ricorre al credito bancario per finanziare l'attivita'
esercitata",  ed  in  quanto  "la  societa'  non  versa in condizioni
floride,  ditalche'  la perdita della principale garanzia immobiliare
ne  comprime  l'affidabilita'  per ampliamenti o rinnovi dei prestiti
bancari,  non essendo pareggiata dalla prospettiva, incerta nei tempi
... di conseguire un congruo corrispettivo per l'alienazione").
    Tuttavia,  ad avviso del rimettente, l'accoglimento della domanda
cautelare   di   cancellazione   della   trascrizione   e'   impedito
dall'art. 2668,  cod.  civ.,  secondo il quale la cancellazione della
trascrizione  delle  domande  giudiziali  indicate negli artt. 2652 e
2653,  cod. civ., e' ordinata giudizialmente "con sentenza passata in
giudicato".
    Il  giudice  rileva,  quindi,  l'infondatezza  della  tesi  della
societa',  secondo cui la trascrizione della domanda sarebbe avvenuta
in  ipotesi non riconducibile ai citati artt. 2652 e 2653, cod. civ.,
onde  ricorrerebbero  gli  estremi  per  applicare  il  condivisibile
orientamento  giurisprudenziale  che  ammetterebbe  in  tal  caso  il
provvedimento  cautelare di cancellazione. E soggiunge poi le ragioni
per  le quali la domanda degli attori appare invece inaccoglibile nel
merito.
    Sulla  base di tali argomenti, il rimettente ritiene rilevante la
questione di legittimita' costituzionale.
    Quanto  alla  non  manifesta infondatezza, egli osserva che - pur
configurandosi  la trascrizione della domanda giudiziale come cautela
contro atti di disposizione giuridica dei beni immobili, onde essa ha
funzione  cautelare,  conservativa  e di salvaguardia contro il terzo
avente causa dal convenuto che trascriva il suo titolo posteriormente
- la disciplina dell'art. 2668, cod. civ., non risulta coordinata ne'
con  l'art. 669-novies,  cod.  proc. civ. (che sancisce l'inefficacia
del  provvedimento  cautelare  per  effetto della sentenza, anche non
passata  in giudicato, di rigetto della domanda), ne' con la restante
normativa sul procedimento cautelare.
    In  particolare, la disciplina della trascrizione presenta, a suo
avviso,  una  serie di incongruenze, in quanto essa - pur essendo una
forma   di   autotutela   cautelare   -  non  e'  soggetta,  anche  a
contraddittorio  instaurato,  ad  alcun vaglio del giudice, "il quale
non  deve  e  non puo' confermarla (art. 669/6, cod. proc. civ.), ne'
revocarla  o  modificarla  (artt. 669/199  e 669/10, cod. proc. civ.)
(limitandola  per  esempio ad alcuni beni)"; inoltre essa sfugge alla
regola  del contraddittorio e viola il principio della parita' fra le
parti,  poiche', se la tutela cautelare mira ad evitare che la durata
del processo vada a danno della parte che ha ragione, "l'irremovibile
trascrizione  della  domanda  giudiziale  altera  l'equilibrio tra le
posizioni, privilegiando la condizione dell'attore".
    Pertanto   la  norma  impugnata  violerebbe:  1)  l'art. 3  della
Costituzione,   per   la   diversita'  di  disciplina  "in  punto  di
stabilita'"   fra   gli   ordinari   provvedimenti   cautelari  e  la
trascrizione  della  domanda  giudiziale,  la quale, pur essendo atto
avente natura cautelare risulta regolata in modo incompatibile con la
disciplina  del  procedimento  cautelare uniforme; 2) l'art. 24 della
Costituzione, in quanto la parte che subisce la trascrizione, fino al
passaggio  in  giudicato  della  sentenza  che  decide  sulla domanda
trascritta, e' privata del diritto di difesa in giudizio, non potendo
agire  ai  sensi  dell'art. 700,  cod.  proc.  civ.,  per ottenere la
liberazione  dalla trascrizione; 3) l'art. 111 della Costituzione, in
quanto  la  norma denunciata, "non consentendo in alcun modo, neanche
mediante  provvedimento  d'urgenza,  l'esame  dell'istituto di natura
cautelare   della  trascrizione  della  domanda  giudiziale,  attuato
autonomamente  dalla  parte  attrice,  viola la condizione di parita'
delle  parti  e il principio del contraddittorio, che devono regolare
ogni processo".
    E'   intervenuto   il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
sostenendo  genericamente  l'inammissibilita'  e l'infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale.
    Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri ha poi depositato una
memoria  illustrativa,  nella quale ha specificato le ragioni poste a
sostegno delle sue conclusioni.

                       Considerato in diritto

    1. - Il giudice istruttore presso il tribunale di Verona propone,
cumulativamente,    due    distinte    questioni    di   legittimita'
costituzionale  relative  all'art. 2668  del  codice civile, il quale
dispone  (fra  l'altro) che la cancellazione della trascrizione delle
domande  giudiziali indicate negli artt. 2652 e 2653, cod. civ. - fra
le  quali  rientra  quella  che  ha introdotto il giudizio a quo - e'
ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
    2. - La  prima  questione  concerne  la  mancata soggezione della
trascrizione  della  domanda  giudiziale  -  che  pure, ad avviso del
rimettente,  sarebbe  una  misura  cautelare  -  alla  disciplina del
procedimento  cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis e seguenti
del codice di procedura civile, anche quando, nel corso del processo,
la  domanda  trascritta  appaia infondata: ne deriverebbe lesione del
principio  di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sotto
il  profilo  dell'irragionevole diversita' di disciplina "in punto di
stabilita'"   fra   gli   ordinari   provvedimenti   cautelari  e  la
trascrizione della domanda giudiziale.
    3. - La questione non e' fondata.
    La  trascrizione  della domanda giudiziale e' (salvo il controllo
formale   del   conservatore   dei   registri   immobiliari)  attuata
direttamente  dalla  parte,  senza  la mediazione di un provvedimento
delibativo  del  giudice.  La  disciplina  del procedimento cautelare
uniforme postula invece che la misura sia concessa dal giudice.
    Orbene,   l'art. 669-quaterdecies,   cod.   proc.  civ.,  ammette
l'applicabilita'  di  tale  disciplina alle misure cautelari regolate
dal   codice   civile  (fra  le  quali  rientrerebbe  in  ipotesi  la
trascrizione  delle  domande),  ma  esige all'uopo il requisito della
compatibilita'.
    La  rilevata  diversita'  strutturale  che  la trascrizione della
domanda   giudiziale   presenta   rispetto   alle   misure  cautelari
considerate  dalla  disciplina  del  procedimento  cautelare uniforme
rende evidente come nella specie tale requisito manchi del tutto.
    D'altra  parte,  il  rimettente non considera che la trascrizione
della  domanda  giudiziale  tende  anche  -  conformemente  alla  sua
funzione  tipica  di  pubblicita-notizia  -  a  tutelare i terzi, per
consentire   loro  di  poter  valutare  la  convenienza  o  meno  del
compimento  di  negozi  giuridici  con  una delle parti litiganti. Ed
infatti  il  codice  civile prevede che, se la domanda e' accolta, la
trascrizione  della  sentenza  prevale  sulle  trascrizioni  eseguite
contro  il  convenuto  da  terzi  aventi  causa  da  lui, che abbiano
trascritto  il  loro  atto  di  acquisto  dopo  la trascrizione della
domanda (art. 2652).
    Questa  particolare  funzione  della trascrizione della domanda -
che  ha  natura  sostanziale  e  non  mira  a tutelare la parte di un
giudizio  di  merito  - non e' riconducibile alla tutela cautelare di
cui agli artt. 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
    Il   procedimento   cautelare   uniforme   quindi,  per  come  e'
strutturato,  non si concilia con l'istituto della trascrizione delle
domande  giudiziali,  onde  una  sua  estensione  ad esso, anche solo
parziale  -  non  essendo  costituzionalmente  necessaria  - potrebbe
avvenire    unicamente    mediante    un    intervento   legislativo,
opportunamente  modulato  in ragione delle specifiche funzioni cui la
trascrizione  assolve, non certo attraverso una pronuncia additiva di
questa Corte.
    In  conclusione,  la sottrazione della trascrizione delle domande
giudiziali  alla  disciplina  del procedimento cautelare uniforme non
viola l'art. 3 della Costituzione.
    4. - La   seconda   questione   -   proposta  in  via  del  tutto
indipendente  rispetto alla prima - riguarda la norma impugnata nella
parte in cui, secondo il giudice rimettente, non consente di ottenere
in  pendenza del giudizio di merito, ex art. 700, cod. proc. civ., un
provvedimento  urgente  di  cancellazione  della  trascrizione  della
domanda  giudiziale  che  appaia  infondata:  sarebbero cosi' lesi il
diritto   di   difesa   in   giudizio  garantito  dall'art. 24  della
Costituzione   (in  quanto  la  parte  che  subisce  la  trascrizione
resterebbe  priva  di  rimedi  contro  di  essa  fino al passaggio in
giudicato  della  sentenza  sulla  domanda  trascritta) ed i principi
della   parita'   delle   armi   e   del   contraddittorio  garantiti
dall'art. 111  della  Costituzione  (in  quanto al potere della parte
attrice  di  procedere  autonomamente alla trascrizione, senza nessun
controllo  giudiziale,  non corrisponderebbe alcun potere della parte
convenuta di valersi di un mezzo di immediata reazione).
    5. - Proposta  in  questi termini, la questione e' manifestamente
inammissibile  con  riferimento  ad  entrambi  i  parametri invocati,
giacche'  non  e' dalla norma impugnata che, sia pure ipoteticamente,
puo' derivare la loro lesione.
    La   norma  infatti  e'  pienamente  consequenziale  alla  scelta
legislativa di fondo, per cui talune domande giudiziali devono essere
trascritte   ad   iniziativa   della   parte  attrice,  senza  alcuna
delibazione,  anche  cautelare,  circa  la  loro  fondatezza: proprio
perche'  imposta  dalla  legge,  la  trascrizione di tali domande non
risente   delle  vicende  del  processo  e  viene  meno  solo  quando
l'infondatezza sia stata definitivamente sancita con sentenza passata
in giudicato.
    Ma  questa scelta di fondo non e' fatta dall'impugnato art. 2668,
cod.  civ. - che concerne solo le modalita' della cancellazione della
trascrizione  -  bensi' dagli artt. 2652 e 2653, cod. civ., secondo i
quali le domande ivi indicate "si devono trascrivere".