IL TRIBUNALE

    A seguito della discussione dei difensori;
    Visto l'art. 23 legge n. 87/53;
    Emette la seguente ordinanza;
    Il  compianto  dott. Ettore Ascanio Graziosi, dopo aver goduto di
versamenti  contributivi  presso  l'I.N.P.S. dal 1 gennaio 1963 al 31
gennaio  1969,  si  iscriveva  alla  Cassa  Nazionale di Previdenza e
Assistenza  a  favore  dei  dottori  commercialisti  a far data dal 1
gennaio  1970, e sino al suo decesso avvenuto in data 27 giugno 2000.
In  data  22  febbraio  1994  la  Cassa  inviava al dott. Graziosi il
conteggio  per  la  ricongiunzione  dei  cinque  anni  di  anzianita'
contributiva  presso  l'I.N.P.S.  e il successivo 19 aprile 1994 egli
aderiva  alla  ipotesi  di  ricongiunzione, versando la somma dovuta,
secondo  un  piano di ammortamento di 60 rate mensili; tale somma era
pari  a  L. 44.802.000, risultante dalla riserva matematica calcolata
in  L.  49.181.000,  cui veniva detratto l'ammontare dei contributi e
degli  interessi  provenienti  dall'I.N.P.S.  e  quantificati  in  L.
4.379.000.
    A  seguito  del  decesso  dell'assicurato,  la  sua  erede  Vanda
Graziosi  (sorella)  inviava  in  data 2 febbraio 2001 alla Cassa una
richiesta  di  restituzione  dei  contributi  versati dal de cuius, e
relativi agli anni di iscrizione alla Cassa, compreso l'onere versato
a  titolo  di  ricongiunzione,  ai  sensi  dell'art. 21  della  legge
n. 21/1986.  In  data  26 aprile 2001 la Cassa rispondeva comunicando
alla   sig.ra  Graziosi  l'impossibilita'  di  dare  corso  alla  sua
richiesta,  in  quanto  l'art. 8  della legge n. 45/1990 escludeva ed
esclude  l'applicabilita'  dell'invocato art. 21 per tutti i soggetti
che si fossero avvalsi appunto della facolta' di ricongiunzione.
    Nel  pretendere  la  restituzione di tutte le somme versate quali
contributi  e quale riserva matematica a seguito della ricongiunzione
chiesta  ed  ottenuta  dal  dott. Graziosi  nel  1994,  la ricorrente
formulava  in  via  principale  una domanda di condanna della Cassa a
tale   restituzione,   oltre  che  al  rimborso  dei  veri  e  propri
contributi,  formulando  in  subordine  eccezione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 8 della citata legge n. 45/1990, nella parte
in  cui  esclude,  per  coloro che si siano avvalsi della facolta' di
ricongiunzione,  il  diritto  al  rimborso  dei  contributi  versati,
allorche' essi cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato
i requisiti per il diritto a pensione, rimborso che l'art. 21 citato,
al  comma  2,  riconosce  anche  agli  eredi  dell'iscritto,  ove sia
deceduto senza aver appunto maturato tale diritto.
    La  pretesa  attorea  formulata  in via principale e' chiaramente
inaccoglibile, poiche' l'art. 8 della legge n. 45/1990 costituisce un
limite  insormontabile  all'applicazione  dell'invocato art. 21 della
legge  n. 21/1986.  Non  risulta  invece  manifestamente infondata, a
parere di questo giudice, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 8, che recita testualmente: "Nei confronti dei soggetti che
si  avvalgono  delle  facolta'  previste dalla presente legge, non si
applicano le norme di cui all'art. 21 della legge ... n. 21/1986". In
sostanza  tale  articolo disattiva la previsione dell'art. 21, valida
in  linea  generale  per  tutti  gli  iscritti  alla Cassa, che cosi'
recita:
        "Coloro  che  cessano  dall'iscrizione  alla Cassa senza aver
maturati  i  requisiti  per  il diritto a pensione, hanno diritto, su
richiesta,  al  rimborso dei contributi versati a norma dell'art. 10,
maggiorati degli interessi legali dal 10 gennaio successivo alla data
dei  relativi  versamenti, nonche' di una somma pari ad un quinto del
contributo   soggettivo  annuo  convenzionale  fissato  dall'art. 27,
moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello
di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi
legali  a  far  tempo  da  quest'ultima  data.  Il rimborso di cui al
precedente  comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia
maturato  il  diritto a pensione, sempreche' non abbiano diritto alla
pensione indiretta ...".
    In   realta'  la  previsione  che  i  contributi  debbano  essere
restituiti all'assicurato nell'ipotesi in cui non vengano raggiunti i
requisiti   per  il  diritto  a  pensione  contrasta  con  la  logica
finanziaria  sottesa  ad  un  qualunque  contratto di tipo aleatorio,
cosi'   come   sarebbe   assurdo   prevedere  il  rimborso  di  premi
assicurativi   nell'ipotesi  in  cui  l'evento  dannoso  non  si  sia
verificato  (artt. 1448,  1469, 1472 c.c.); tuttavia nessuno contesta
la legittimita' dell'art. 21, e anche il giudice in proposito ritiene
di  non  poter  esprimere  una  corretta valutazione della norma, non
conoscendo  i  parametri finanziari in base ai quali tale rimborso e'
stato  ritenuto  compatibile  con  (si  spera)  un corretto esercizio
economico  delle  entrate  della Cassa. E' viceversa indiscutibile il
fatto  che,  nell'ipotesi  in  cui  un iscritto alla Cassa si avvalga
della  facolta'  di  ricongiunzione,  questi perda la possibilita' di
ripetere  i  contributi  versati  alla  Cassa stessa, a differenza di
quanto  e'  invece  previsto  per coloro che non hanno chiesto alcuna
ricongiunzione;   e  tale  previsione  non  sembra  certo  del  tutto
razionale: si pensi al caso paradossale di un iscritto che, ritenendo
utile  ricongiungere  anche  solo pochi mesi di contribuzione presso,
l'I.N.P.S.,  si  veda  inibita  la  ripetizione  di  anni  e  anni di
contributi  versati  direttamente alla Cassa, che viceversa sarebbero
stati  integralmente  rimborsabili sol che non fosse stata effettuata
tale  improvvida,  limitatissima ricongiunzione. D'altro canto sembra
al   giudice   che   la  ricongiunzione  non  modifichi  l'equilibrio
finanziario   della   prestazione   gravante   sulla  Cassa,  poiche'
quest'ultima,  in  fase  di  attuazione,  non  si limita a chiedere e
ottenere  i  contributi  versati  a  suo  tempo presso l'I.N.P.S., ma
integra abbondantemente tale somma, calcolando una riserva matematica
corrispondente  alla  rendita  che  verra'  erogata quale pensione: e
infatti,  nel  caso  di  specie,  il quinquennio di contributi presso
l'I.N.P.S.,  pari  al valore nominale di L. 4.379.000 (comprensivi di
interessi),  e' stato significativamente integrato con la somma di L.
44.802.000,  che il dott. Graziosi ha dovuto versare, pur nell'ambito
di  un  piano  di  ammortamento  in  60  rate  mensili, quale riserva
matematica    corrispondente    all'eventuale    futuro    incremento
pensionistico.
    Ritiene  dunque  il  giudice  di  dover prospettare alla Corte la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 8  della legge
n. 45/1990,  nella parte in cui esclude l'applicabilita' dell'art. 21
della  legge  n. 21/1986, e cioe' che l'assicurato, ed eventualmente,
per esso, il suo erede, possa avvalersi della facolta' di chiedere il
rimborso  dei contributi a suo tempo versati dall'iscritto, allorche'
-  come  nel  caso  di  specie  -  sia  stata  a suo tempo chiesta la
ricongiunzione  dei contributi precedentemente versati ad una diversa
forma  obbligatoria di previdenza; e questo in violazione dell'art. 3
della  Costituzione,  poiche'  vengono  immotivatamente  trattati  in
maniera diversa casi uguali. Per avvalorare tale ultima affermazione,
ritiene   opportuno   il   giudice   osservare   che  in  realta'  la
rimborsabilita'  dei  contributi  trasferiti dall'I.N.P.S. alla Cassa
dovrebbe,  per correttezza finanziaria, essere negata, poiche' questi
contributi,   a  sommesso  avviso  del  giudice,  dovrebbero  tornare
all'I.N.P.S.,  in  quanto  i medesimi, a suo tempo, hanno avuto anche
una  precisa  funzione  assicurativa,  come  ben  sa chi si occupa di
erogazioni di pensioni di inabilita' o assegni di invalidita'; non ha
invece senso, a parere del giudice, almeno fino a quando si considera
valido,  costituzionale e finanziariamente corretto l'art. 21, negare
il  rimborso  dei  contributi  versati  direttamente  alla  Cassa, in
funzione  di un evento (una domanda di ricongiunzione) che non incide
minimamente   sulla  loro  entita'  e  destinazione;  cosi'  come  e'
ragionevole   prevedere,   nella   medesima   ottica,   il   rimborso
all'iscritto  o  al  suo  erede della riserva matematica versata alla
Cassa  in  fase  di  ricongiunzione,  somma che indubbiamente viene a
costituire una sorta di arricchimento senza causa, nel momento in cui
si ammetta la possibilita' del rimborso per tutti gli altri iscritti,
se e' consentita l'espressione, "non ricongiungenti".