IL TRIBUNALE Sulla richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di Ourfelli Moez nato a Sfax (Tunisia) il 19 dicembre 1975 per la contravvenzione prevista e punita dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge 189/2002; Premesso che l'arrestato e' stato espulso con regolare provvedimento del Prefetto di Bologna in data 25 novembre 2002, che in pari data il Questore di Bologna gli ha ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge 189/2002, e che egli non ha ottemperato all'ordine, venendo arrestato a Bologna l'11 gennaio 2003 ai sensi dell'art. 14, comma 5-qiuinquies d.lgs. cit.; Dato atto che l'arrestato e' privo di documenti di identificazione validi ed e' stato sottoposto a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, in base ai quali si e' accertato che lo stesso - con le generalita' con le quali e' stato arrestato o eventualmente con diverse generalita' - non ha precedenti penali definitivi a carico, n pendenze giudiziarie (cfr. certificato dei carichi pendenti negativo), ne' segnalazioni di polizia di rilievo penale documentate in modo certo, conforme al disposto di cui all'art. 10, comma 2, legge n. 121/1981 e attendibile nel senso che risulta esclusivamente dai precedenti dattiloscopici (unici ad assicurare identita' di persona fisica) un inserimento per violazione dell'art. 633 c.p. dello stesso giorno dell'espulsione fattispecie collegabile all'irregolarita' nel soggiorno, mentre manca ogni supporto documentale su eventuale altra segnalazione (senza arresto) in data 27 novembre 2002 (non risultante dai dattiloscopici in specie con nominativo diverso) per titolo in parte comune e in parte diverso secondo ricerche in banca dati prive di annotazioni; Che in altri termini, salve violazioni amministrative risalenti all'anno 1996, nel periodo di accertata dai dattiloscopici recente presenza in Italia dall'ottobre 2002 l'interessato non risulta da dati attendibili avere commesso reati diversi accertati almeno a livello dell'azione penale o, come minimo, da arresti in flagranza convalidati; Osservato che nella situazione soggettiva suddetta, incidente sulla rilevanza della questione, sono da condividere i dubbi di legittimita' costituzionale dell'arresto obbligatorio come previsto dall'art. 14, comma quinto-quinquies, d.l.gs. 286/1998, come modificato dalla legge 189/2002, e che la questione di legittimita' di tale norma appare non manifestamente infondata, con essenziale riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 13 e 3 Costituzione, in accoglimento di eccezione difensiva basata su ordinanza (gia' nota) emessa da questo Tribunale in altra composizione in data 30 novembre 2002, allegata in copia a verbale d'udienza, per le ragioni qui richiamate; Quanto al parametro dell'art. 13, terzo comma, Costituzione, che consente provvedimenti limitativi della liberta' prsonale da parte della P.S. solo "in casi eccezionali di necessita' ed urgenza indicati tassativamente dalla legge", la previsione dell'arresto obbligatorio contenuta nell'art. 14 comma quinto-quinquies appare contrastarvi per le seguenti ragioni: la tutela costituzionale della liberta' personale e' assoluta: essa viene definita come inviolabile al primo comma, ne e' consentita la limitazione solo con provvedimento dell'autorita' giudiziaria e nei casi previsti dallalegge al secondo comma; al terzo comma ne e' consentita una eccezionale limitazione temporanea ad opera della P.S. solo se successivamente convalidata dall'autorita' giudiziaria e nei casi "eccezionali di necessita' ed urgenza" previsti dalla legge. Al terzo comma - diversamente dal secondo - e' prevista quindi una riserva di legge qualificata poiche' al legislatore ordinario non spetta di determinare liberamente i casi in cui la liberta' personale puo' venire provvisoriamente limitata dalla P.S., ma puo' farlo solo nei casi eccezionali di necessita' ed urgenza; la giurisprudenza costituzionale ha chiarito le nozioni di eccezionalita', necessita' ed urgenza che giustificano l'arresto obbligatorio. Proprio perche' l'art. 14 comma quinto-quinquies prevede l'obbligatorieta' dell'arresto ogni volta che si accerti la fragranza della contravvenzione dell'art. 14 quinto comma-ter, le condizioni di eccezionale necessita' ed urgenza della misura precautelare debbono essere valutate in astratto in relazione al reato a cui e' collegata la previsione dell'arresto obbligatorio e non ne e' consentita una modulazione in relazione al caso concreto; la condotta contravvenzionale a cui e' collegato l'arresto obbligatorio e' quella dello straniero gia' espulso dal territorio nazionale in quanto clandestino ed inottemperante al successivo ordine di allontanamento del questore: si tratta cioe' di un reato di mera condotta, di doppia disobbedienza ad un ordine dell'autorita', dato prima nella forma del decreto di espulsione e dopo con l'ordine di allontanamento. La struttura de reato non prevede quindi ne' la lesione o la messa in pericolo di un bene costituzionalmente protetto, ne' una condizione soggettiva di pericolosita' specifica dell'autore, che non e' gia' imputato o condannato per altri reati, non e' socialmente pericoloso (vedi Corte cost. n. 64/1977 in cui la legittimita' dell'arresto era collegata al preesistente accertamento giudiziale delle condizioni di pericolosita' sociale), ne' versa in una condizione di pericolosita' specifica per le sue condizioni personali (vedi Corte cost. n. 126/1972 in cui la legittimita' dell'arresto era collegata all'ubriachezza in atto): va infatti considerato che la clandestinita' sul territorio dello Stato, cioe' la permanenza dello straniero in Italia senza i documenti che la legittimano formalmente, e' condizione che legittima l'espulsione ma che non integra alcun reato e che, proprio perche' e' collegata alla formale assenza di documenti, non puo' essere indice di per se' di una specifica pericolosita' del soggetto (si pensi all'innumerevole numero di "badanti" che pe periodi lunghissimi lavorano irregolarmente nelle famiglie italiane in condizioni di clandestinita', per i quali e' evidente l'assenza di ogni pericolosita' sociale). Per quanto descritto nella fattispecie tipica del reato, ne' la condotta punita ne' le condizioni dell'agente appaiono quindi assumere quei connotati di eccezionale necessita' ed urgenza che giustificano il potere limitativo della liberta' personale da parte della P.S. ai sensi del terzo comma dell'art. 13 Cost. l'arresto e' in questo caso obbligatoriamente previsto per una contravvenzione punita con l'arresto da sei mesi ad un anno. ll sistema processuale vigente non consente l'applicazione di misure cautelari personali per contravvenzioni (artt. 280 e 287 c.p.p.), il che rende evidente come in questo caso l'arresto non sia in alcun modo collegato alla successiva applicazione di una misura cautelare. Esso si affianca ad altri eccezionali casi in cui e' consentito l'arresto a prescindere dalla successiva applicazione di misura cautelare, ma si discosta da tali ipotesi per aspetti molto rilevanti. Significativo e' il raffronto con le ipotesi di arresto in flagranza previsto per il delitto p.p. dall'art. 189 c.d.s. (la cui pena edittale e' inferiore ai limiti che consentono l'applicazione di misure cautelari) e per le contravvenzioni p.p. dai commi primo e secondo art. 4 legge 110/1975 o dai commi quarto e quinto dello stesso articolo, in questo caso se aggravate dalla finalita' di discriminazione o odio etnico, razziale ecc. Nella prima ipotesi l'arresto e' consentito per consentire "la possibilita' di un intervento immediato di chi si sia dato alla fuga, abbia abbandonato le vittime di incidenti stradali a lui riconducibili ed abbia messo in pericolo la sicurezza individuale e collettiva" (Corte cost. n. 305/1996). Nel secondo caso l'arresto consente che le forze di P.S. limitino la liberta' personale di soggetti in possesso di armi o oggetti atti ad offendere nel corso di riunioni pubbliche (comma quarto e quinto) o con armi od oggetti atti ad offendere fuori dalla propria abitazione il cui possesso sia destinato specificamente a finalita' di discriminazione o odio razziale (comma primo e secondo, aggravati dall'art. 3 comma primo d.-l. 122/1993), condotte entrambe evidentemente riconducibili ad un pericolo per la sicurezza individuale e collettiva evitabile soltanto con la materiale apprensione del soggetto armato ed suo allontanamento dal luogo pericoloso. In entrambi i casi, l'arresto e' previsto come facoltativo e non come obbligatorio (art. 189, comma sesto c.s.d. e art. 6, comma secondo legge 654/1975). In entrambe le ipotesi citate di arresto consentito a prescindere dalla conseguente applicabilita' di misura cautelare si tratta di condotte attive (lesioni personali con conseguente fuga e porto di armi in occasioni o con finalita' non consentite), che concretamente pongono in pericolo la sicurezza individuale e collettiva e necessariamente dolose, mentre l'arresto previsto dall'art. 14, comma quinto-quinquies riguarda un reato di mera condotta omissiva, che non pone in concreto pericolo la sicurezza altrui, punibile anche a titolo di colpa per la negligente non ottemperanza all'ordine. Mentre nelle prime due ipotesi l'arresto e' quindi previsto per casi in cui appare necessario ed urgente bloccare l'autore di condotte pericolose da parte della P.S. che lo sorprenda in flagranza, nel caso di cui all'art. 14 comma quinto-quinquies non emerge alcuna necessita' ed urgenza di procedere all'arresto dell'autore di una condotta colposa e priva di concreta pericolosita'. Sul punto va aggiunto che il giudice delle leggi nella sentenza n. 305/1996 ha confermato la legittimita' dell'arresto previsto dall'art.189 c.d.s. ancorandola alla sua facoltativita', in quanto tale arresto "richiede pur sempre la sussistenza, nei singoli casi concreti, dei presupposti ai quali l'art. 381 comma quarto subordina in via generale l'adozione di tale misura". Nel caso qui in esame invece l'obbligatorieta' dell'arresto prescinde da ogni valutazione sulla concreta pericolosita' della condotta, con la conseguenza che la misura potrebbe essere costituzionalmente rientrante nella previsione dell'art. 13, terzo comma Cost. solo se si ritenesse eccezionalmente necessario ed urgente limitare la liberta' di uno straniero tutte le volte in cui egli abbia violato l'ordine di allontanamento del Questore successivo alla sua espulsione dal territorio nazionale, il che non appare conforme alla inviolabilita' della liberta' personale imposta dall'art. 13 Cost. l'arresto obbligatorio non potrebbe neppure trovare ragione nell'eccezionale necessita' ed urgenza di poter procedere al rito direttissimo imposto dalo stesso art. 14 comma quinto-quinquies per l'accertamento della contravvenzione dell'art. 14 comma 5-ter. Il rito direttissimo nel nostro ordinamento non e' infatti vincolato alla necessaria presenza dell'imputato in udienza, come appare dall'art. 449 che lo prevede in tutti i casi in cui l'imputato - non arrestato ne' detenuto - abbia reso confessione, nei casi previsti dall'art. 450 c.p.p. comma secondo che espressamente dispone le regole processuali per l'ipotesi di citazione a giudizio dell'imputato a piede libero, oltre che nei casi previsti dallo stesso d.lgs n. 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002, che all'art. 13 comma 13-ter prevede ipotesi di arresto facoltativo disponendo che in ogni caso - e quindi anche quando la facoltativita' dell'arresto non sia stata esercitata e quindi l'imputato resti libero - contro l'autore del fatto si proceda con rito direttissimo; non puo' infme ritenersi che l'eccezionale necessita' ed urgenza dell'arresto sia collegata alla necessita' di eseguire l'espulsione dell'arrestato, che di per se' puo' essere eseguita con accompagnamento alla frontiera in via generale, ed in modo del tutto autonomo ed indipendente dall'arresto, ai sensi dell'art. 13 comma quarto d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002. Quanto al parametro dell'art. 3 Costituzione, che impone al legislatore il rispetto del limite della ragionevolezza come qualificato nelle sentenze Corte cost. n. 26/1979; n. 103/1982; n. 409/1989 ; n. 341/1994 (vedi anche Corte cost. n. 53/1958 secondo cui "non si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza e' violato quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse), la previsione dell'arresto obbligatorio contenuta nell'art. 14 comma quinto-quinquies appare contrastarvi per le seguenti ragioni: l'art. 13 comma tredicesimo del d.lgs. 286/1998, come modificato dalla legge 189/2002, prevede la contravvenzione dello straniero che, espulso e materialmente accompagnato alla frontiera, rientri nel territorio nazionale, punendola con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno (si tratta della prima disobbedienza ad un ordine, ma la condotta di rientro e' attiva e manifesta una intenzionalita' particolarmente forte dello straniero poiche' segue alla materiale attivita' della Pubblica amministrazione che lo ha accompagnato alla frontiera coattivamente, con rilevante impegno di risorse umane e materiali). Tale contravvenzione e' punita con l'arresto nella stessa misura rispetto alla contravvenzione prevista dall'art. 14 comma quinto-ter (disobbedienza reiterata di due ordini, ma con condotta meramente omissiva e anche colposa), il che indice inequivoco della valutazione del legislatore di pari gravita' delle condotte considerate. Mentre nel primo caso l'arresto e' previsto come facoltativo (art. 13 comma tredicesimo-ter) nel secondo caso e' previsto come obbligatorio (art. 14 comma quinto-quinquies); l'art. 13, comma tredicesimo-bis del d.lgs. 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002 prevede il delitto dello straniero che rientri in Italia dopo l'espulsione disposta in sede giudiziale, punendolo con la reclusione da 1 a 4 anni e l'art. 13 comma tredicesimo-ter. In questo caso di delitto con pena edittale fino a 4 anni e' previsto l'arresto come facoltativo dall'art. 13 comma tredicesimo-ter, mentre nel caso piu' lieve della contravvenzione dell'art. 14 comma quinto-ter punita con l'arresto fino ad un anno, l'arresto e' previsto come obbligatorio dal citato art. 14 comma quinto-quinquies; dall'esame delle disposizioni sopra citate emerge quindi che anche all'interno del d.lgs. 286/1998, come modificato dalla legge 189/2002, la previsione dell'arresto obbligatorio contenuta nel comma quinto-quinquies dell'art. 14 e' irragionevole, sia poiche' a situazioni di analoga gravita' (art. 13 comma tredicesimo) conseguono modalita' d'arresto facoltative e quindi piu' lievi, senza che emergano apprezzabili ragioni che giustifichino il differente trattamento della liberta' personale dell'arrestato nelle due ipotesi, sia perche' a situazioni di maggiore gravita' (art. 13 comma tredicesimo-bis) conseguono addirittura modalita' di arresto facoltative e quindi piu' lievi, senza che vi siano ragioni specifiche che giustifichino il piu' lieve trattamento di reati piu' gravi nella fase della previsione delle misure precautelari. Che la questione e' rilevante per la pronuncia sulla convalida dell'arresto poiche' l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale dello stesso farebbe venir meno il fondamento normativo della richiesta di convalida proposta dal p.m. Infatti nella fattispecie Ourfelli Moez e' stato tratto in arresto perche' tale misura e prevista come obbligatoria dall'art. 14 comma quinto-quinquies d.lgs. 286/1998, mentre egli non sarebbe stato passibile di arresto se tale misura fosse stata prevista come facoltativa in quanto non sussistono nella fattispecie le condizioni richieste dall'art. 381 comma quarto della gravita' del fatto (rispetto alla specifica condotta sviluppatasi per un tempo legalmente indebito, ma non particolarmente protratto, per allegata indisponibilita' di denaro per allontanarsi dall'Italia a meno di ritenere grave ogni caso di violazione di questa norma incriminatrice, contravvenzione punita da 6 mesi a 1 anno), ne' della pericolosita' del soggetto desunta dalla sua pericolosita' (l'arrestato e' privo di pregiudizi penali ed e' qui per la prima volta accusato di una contravvenzione, richiamandosi per il resto le premesse) o dalle circostanze del fatto (la condotta contestata e' meramente passiva, di disobbedienza ad un ordine dell'autorita). Ritenuto quindi conclusivamente che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 comma quinto-quinquies d.lgs. 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002, nella parte in cui prevede come obbligatorio l'arresto per il reato previsto dall'art. 14 comma quinto-ter, appare non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio di convalida in corso, per cui va sollevata, in accoglimento dell'eccezione difensiva, per le ragioni sopra esposte; che la conseguente sospensione ex lege del giudizio di convalida comporta quella sulla pronuncia di nulla osta all'espulsione che a norma dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. cit va data "all'atto della convalida" ovvero all'esito del relativo giudizio positivo.