Con il presente atto si propone ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato avanti alla Corte costituziona1e, ai sensi dell'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti della Camera dei deputati, che con delibera del 13 giugno 2002 ha ritenuto che i fatti per i quali e' in corso il procedimento penale n. 231/1999 R.G. Trib. Como (n. 337/1998 R.G.N.R.; n. 419/1998 R. GIP) a carico dell'on. Cesare Previti, nato a Reggio Calabria il 21 ottobre 1934, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Si premette che l'on. Previti e' stato tratto a giudizio avanti a questo tribunale, a seguito di querela sporta nei suoi confronti da Ariosto Stefania, per rispondere del reato di cui agli artt. «595 c.p., 13 e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47, 30 comma 4 e 5 legge 6 agosto 1990, n. 223, perche', nel corso della trasmissione televisiva "TG Sera" trasmessa dalla RAI alle ore 20,30 del 16 settembre 1997, rilasciava al giornalista Marcello Masi un'intervista, nel corso della quale dichiarava: "L'Ariosto e' un teste falso, fabbricato in laboratorio, pagata per calunniare ...", offendendo in tal modo la reputazione di Stefania Ariosto». Ritiene il tribunale che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita di riflesso dall'art. 68 della Carta costituzionale, sia stata illegittimamente menomata dalla decisione della Camera dei deputati, per effetto della citata delibera 13 giugno 2002 che, in adesione alla proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere (vedasi relazione della giunta per le autorizzazioni, doc. IV-quater n. 31), ha ritenuto che i fatti oggetto del procedimento penale di cui trattasi, a carico dell'on. Cesare Previti, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni: delibera comunicata a questo tribunale il 13 giugno 2002. Ritiene il tribunale di non potersi adeguare alla decisione adottata dalla Camera dei deputati, che appare basata su erronea valutazione dei presupposti della prerogativa, alla luce della giurisprudenza che la Corte costituzionale ha elaborato a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000. Va osservato che, sulla scorta di tale giurisprudenza, per poter identificare dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio di attivita' parlamentari (quali quelle oggetto del procedimento a carico dell'on. Previti) con espressioni di attivita' rientranti nella garanzia dell'art. 68, primo comma della Costituzione, non basta la semplice comunanza di argomenti ne', tantomeno, la semplice riconducibilita' ad un medesimo contesto politico. Occorre invece che tali dichiarazioni possano essere qualificate propriamente come esercizio di attivita' parlamentare, il che normalmente accade se e in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significato con le opinioni gia' espresse nell'ambito dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche. Solo in tal caso, il richiamo all'art. 68, primo comma, della Costituzione e' giustificato. Nel caso di specie, risulta che le dichiarazioni dell'on. Previti sono state pronunciate fuori dal Parlamento e non nel contesto di iniziative parlamentari tipiche; le stesse dichiarazioni non possono ritenersi connesse con alcuna forma di esercizio delle funzioni parlamentari, poiche' non e' individuabile quale specifico atto parlamentare adottato dal medesimo deputato (interventi in seduta, interrogazioni, proposte di legge, ecc.) esse riproducessero, essendo eventualmente ricollegabili, secondo la prospettazione della Camera, ad una attivita' politica «in senso lato» (quale quella relativa alla «polemica politica inerente al procedimento penale - tra i cui imputati egli figura - cosiddetto IMI-SIR», ove compare come teste d'accusa Stefania Ariosto, di cui si da' atto nella relazione de1la giunta per le autorizzazioni a procedere), che pero', come prima rilevato, non puo' costituire valido oggetto dell'immunita' parlamentare. Ne' vale, ad opinione di questo tribunale, il richiamo al fatto che l'on. Previti, durante l'esame della richiesta di autorizzazione all'arresto cautelare inoltrata dalla Procura di Milano in data 3 settembre 1997, poi ripresentata il 12 dicembre 1997, fu ascoltato in data 8 gennaio 1998 in sede parlamentare, producendo in quella sede una memoria difensiva, ed avanzando la tesi di un complotto politico e di alcuni giudici contro di lui, di cui la Ariosto si era fatta strumento: trattasi infatti di audizione e di scritti successivi al momento dell'intervista di cui e' processo, rilasciata il 16 settembre 1997. Inoltre, non si ritiene comunque che possano rientrare tra gli atti tipici della funzione parlamentare le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento nel proprio interesse, in quanto volte ad ottenere il rigetto di una istanza di autorizzazione a procedere all'applicazione di una misura cautelare nei suoi confronti. Ritiene pertanto questo, tribunale che le affermazioni indicate nel capo d'imputazione non siano collegabili ad alcuna attivita' parlamentare dell'on. Previti, riguardando esclusivamente la sua posizione di imputato di gravi reati in un procedimento penale avanti al Tribunale di Milano. In forza di tali elementi, appare pertanto necessario sollevare conflitto di attribuzione tra Poteri dello Stato, in presenza dei presupposti soggettivi (questo tribunale e' l'organo competente a decidere definitivamente, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuite dall'ordinamento, sulla liceita' delle condotte oggetto dell'imputazione) e oggettivi (per la necessita' di valutare la sussistenza dei presupposti di applicabilita' dell'art. 68, primo comma della Costituzione e di valutare conseguentemente la lesione di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite).