Con  il  presente  atto  si  propone  ricorso  per  conflitto  di
attribuzione   tra   i   poteri   dello   Stato   avanti  alla  Corte
costituziona1e,  ai  sensi  dell'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87,
nei  confronti  della  Camera  dei  deputati, che con delibera del 13
giugno  2002  ha  ritenuto  che  i  fatti  per i quali e' in corso il
procedimento   penale   n. 231/1999  R.G.  Trib.  Como  (n.  337/1998
R.G.N.R.;  n. 419/1998 R. GIP) a carico dell'on. Cesare Previti, nato
a Reggio Calabria il 21 ottobre 1934, concernono opinioni espresse da
un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
    Si premette che l'on. Previti e' stato tratto a giudizio avanti a
questo  tribunale,  a seguito di querela sporta nei suoi confronti da
Ariosto  Stefania,  per  rispondere  del reato di cui agli artt. «595
c.p.,  13  e  21 legge 8 febbraio 1948, n. 47, 30 comma 4 e 5 legge 6
agosto 1990, n. 223, perche', nel corso della trasmissione televisiva
"TG  Sera"  trasmessa dalla RAI alle ore 20,30 del 16 settembre 1997,
rilasciava  al  giornalista  Marcello  Masi  un'intervista, nel corso
della  quale  dichiarava: "L'Ariosto e' un teste falso, fabbricato in
laboratorio,  pagata  per  calunniare ...", offendendo in tal modo la
reputazione di Stefania Ariosto».
    Ritiene  il  tribunale  che  la  propria  sfera  di attribuzioni,
costituzionalmente  garantita  di  riflesso  dall'art. 68 della Carta
costituzionale,  sia  stata illegittimamente menomata dalla decisione
della  Camera  dei  deputati,  per  effetto  della citata delibera 13
giugno  2002  che,  in  adesione  alla  proposta  della giunta per le
autorizzazioni  a  procedere  (vedasi  relazione  della giunta per le
autorizzazioni,  doc.  IV-quater  n. 31),  ha  ritenuto  che  i fatti
oggetto  del  procedimento  penale di cui trattasi, a carico dell'on.
Cesare  Previti,  concernono  opinioni  espresse  da  un  membro  del
Parlamento  nell'esercizio  delle sue funzioni: delibera comunicata a
questo tribunale il 13 giugno 2002.
    Ritiene  il  tribunale  di  non  potersi  adeguare alla decisione
adottata  dalla  Camera  dei  deputati,  che appare basata su erronea
valutazione  dei  presupposti  della  prerogativa,  alla  luce  della
giurisprudenza  che  la  Corte  costituzionale ha elaborato a partire
dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000.
    Va  osservato che, sulla scorta di tale giurisprudenza, per poter
identificare   dichiarazioni  rese  al  di  fuori  dell'esercizio  di
attivita'  parlamentari  (quali  quelle  oggetto  del  procedimento a
carico  dell'on.  Previti)  con  espressioni  di attivita' rientranti
nella  garanzia  dell'art.  68,  primo  comma della Costituzione, non
basta  la semplice comunanza di argomenti ne', tantomeno, la semplice
riconducibilita' ad un medesimo contesto politico. Occorre invece che
tali  dichiarazioni  possano  essere  qualificate  propriamente  come
esercizio  di  attivita' parlamentare, il che normalmente accade se e
in  quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significato con
le  opinioni  gia' espresse nell'ambito dell'esercizio delle funzioni
parlamentari  tipiche.  Solo  in  tal  caso, il richiamo all'art. 68,
primo comma, della Costituzione e' giustificato.
    Nel caso di specie, risulta che le dichiarazioni dell'on. Previti
sono  state  pronunciate  fuori  dal Parlamento e non nel contesto di
iniziative  parlamentari tipiche; le stesse dichiarazioni non possono
ritenersi  connesse  con  alcuna  forma  di  esercizio delle funzioni
parlamentari,  poiche'  non  e'  individuabile  quale  specifico atto
parlamentare  adottato  dal  medesimo deputato (interventi in seduta,
interrogazioni, proposte di legge, ecc.) esse riproducessero, essendo
eventualmente  ricollegabili, secondo la prospettazione della Camera,
ad una attivita' politica «in senso lato» (quale quella relativa alla
«polemica  politica  inerente  al  procedimento  penale  -  tra i cui
imputati  egli  figura  - cosiddetto IMI-SIR», ove compare come teste
d'accusa  Stefania  Ariosto, di cui si da' atto nella relazione de1la
giunta  per  le  autorizzazioni  a  procedere), che pero', come prima
rilevato,   non   puo'   costituire   valido  oggetto  dell'immunita'
parlamentare.
    Ne'  vale,  ad opinione di questo tribunale, il richiamo al fatto
che  l'on. Previti, durante l'esame della richiesta di autorizzazione
all'arresto  cautelare  inoltrata  dalla  Procura di Milano in data 3
settembre 1997, poi ripresentata il 12 dicembre 1997, fu ascoltato in
data  8  gennaio 1998 in sede parlamentare, producendo in quella sede
una  memoria difensiva, ed avanzando la tesi di un complotto politico
e  di  alcuni  giudici  contro di lui, di cui la Ariosto si era fatta
strumento:  trattasi  infatti di audizione e di scritti successivi al
momento   dell'intervista  di  cui  e'  processo,  rilasciata  il  16
settembre 1997.
    Inoltre,  non  si  ritiene comunque che possano rientrare tra gli
atti  tipici  della funzione parlamentare le dichiarazioni rese da un
membro  del  Parlamento  nel  proprio  interesse,  in quanto volte ad
ottenere  il  rigetto  di  una  istanza di autorizzazione a procedere
all'applicazione di una misura cautelare nei suoi confronti.
    Ritiene  pertanto  questo, tribunale che le affermazioni indicate
nel  capo  d'imputazione  non  siano  collegabili ad alcuna attivita'
parlamentare  dell'on.  Previti,  riguardando  esclusivamente  la sua
posizione di imputato di gravi reati in un procedimento penale avanti
al Tribunale di Milano.
    In  forza  di tali elementi, appare pertanto necessario sollevare
conflitto  di  attribuzione  tra  Poteri dello Stato, in presenza dei
presupposti  soggettivi  (questo  tribunale  e' l'organo competente a
decidere  definitivamente, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali
attribuite  dall'ordinamento,  sulla  liceita' delle condotte oggetto
dell'imputazione)  e  oggettivi  (per  la  necessita'  di valutare la
sussistenza  dei  presupposti  di  applicabilita' dell'art. 68, primo
comma della Costituzione e di valutare conseguentemente la lesione di
attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite).