IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento  instaurato per la convalida dell'arresto ed il
giudizio  direttissimo,  a  seguito  dell'arresto  eseguito  addi' 16
gennaio  2003 d'iniziativa della Polizia di frontiera Aerea di Ronchi
dei  Legionari,  ai  sensi dell'art. 14 comma 5-quinquies del d. lgs.
n. 286/1998  come  modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nei
confronti del cittadino straniero extracomunitario Atrochenko Evgueni
(di  nazionalita'  russa) per il reato di cui all'art. 14 comma 5-ter
d.  lgs.  n. 286/1998  come  modificato  dalla  legge 30 luglio 2002,
n. 189;
    Esaminata    la    questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 14  comma  5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998, in relazione
all'art. 14  comma  5-ter d.lgs. cit. (come modificati dalla legge 30
luglio 2002, n. 189) sollevata dal pubblico ministero nell'udienza di
convalida);
    Sentito il difensore;
    Esaminati gli atti del fascicolo processuale;
    A  scioglimento della riserva presa nella camera di consiglio dd.
17 gennaio 2003;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.

                       In fatto ed in diritto

    E' pregiudiziale rispetto a ogni altro profilo la risoluzione del
dubbio di costituzionalita' sollevato dal pubblico ministero circa la
previsione    dell'arresto    in    flagranza    dell'autore    della
contravvenzione p. e p. dell'art. 14 comma 5-ter del d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286 nel testo modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189.
    La questione e' rilevante, in relazione al presente procedimento,
poiche'  dalla  sua  soluzione  dipende  l'accoglimento  o meno della
richiesta   di   convalida  dell'arresto  del  sunnominato  cittadino
straniero.
    Cio' premesso si osserva quanto segue.
    1. - I  commi  5-ter e 5-quater dell'art. 14 del d.lgs. 25 luglio
1998  n. 286  nel  testo modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189
istituiscono  due  distinte  ipotesi di reato per punire il cittadino
straniero  colpito  da provvedimento di espulsione amministrativa che
rientri   illegalmente  nel  territorio  dello  Stato  ovvero  vi  si
trattenga senza ottemperare all'ordine di allontanamento.
    Precisamente:
        l'art. 14  comma  5-ter  del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nel
testo  oggi  vigente prevede la contravvenzione per cui «lo straniero
che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato
in  violazione  dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma
5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno»;
        l'art. 14  comma  5-quater  del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286
nel  testo  oggi  vigente  prevede  il  delitto per cui «lo straniero
espulso  ai  sensi  del  comma 5-ter che viene trovato, in violazione
delle  norme  del presente testo unico, nel territorio dello Stato e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni».
    Il  successivo comma 5-quinquies del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
(del pari introdotto dalla legge n. 189/2002 prevede che «per i reati
previsti   ai  commi  5-ter  e  5-quater  e'  obbligatorio  l'arresto
dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo».
    Tale   ultima   disposizione,   per   la   parte   relativa  alla
contravvenzione  p.  e  p.  dall'art. 14 comma 5-ter d.lgs. 25 luglio
1998  n. 286 (la sola rilevante nel presente procedimento) non sembra
rispondere  ai  principi  affermati  dagli artt. 2, 3, 10 e 13, comma
terzo, della Costituzione.
    2. - In  proposito  pare  invero  che  la previsione dell'arresto
obbligatorio  nella  flagranza  di  un reato qualificato dallo stesso
legislatore come mera contravvenzione rappresenti una manifesta e non
giustificata  disparita'  rispetto a quanto disposto in via ordinaria
nel  vigente  ordinamento  (art. 380 c.p.p.), che contempla l'arresto
obbligatorio  solo  in  caso di flagranza di delitti, per di piu' tra
questi   ultimi,   esclusivamente   di   quelli   caratterizzati   da
un'offensivita' notevole e comunque significativa.
    Va  infatti  considerato  che  gli artt. 3 e 2 della Costituzione
sanciscono e delineano i principi fondamentali di uguaglianza davanti
alla  legge  e pari dignita' sociale, nonche' di garanzia dei diritti
inviolabili  dell'uomo  tra  i quali rientra evidentemente il diritto
alla  liberta'  individuale,  e  non  pare dubitabile che, in ragione
dell'art. 10 della Costituzione, tali principi fondamentali spieghino
piena  vigenza  anche  nei  confronti  degli  stranieri  presenti sul
territorio della Repubblica.
    E   alla   luce  di  tali  principi  non  sembra  ragionevolmente
giustificata  l'assimilazione, ai fini dell'arresto obbligatorio, tra
soggetti  che  compiono  delitti  di  notevole  offensivita'  e  meri
contravventori,  operata  dall'art.  14  comma  5-quinquies d.lgs. 25
luglio  1998 n. 286 con il prevedere l'arresto obbligatorio - massima
limitazione  alla  liberta'  personale  consentita  in  via del tutto
eccezionale  nell'ordinamento vigente - per il presunto autore di una
contravvenzione,  vale  a  dire di un illecito penale considerato dal
legislatore,  per  la  sua  stessa qualificazione, di minore gravita'
rispetto a qualsiasi delitto, compresi quelli per cui non e' previsto
l'arresto in flagranza, neppure facoltativo.
    Del  resto,  il mero raffronto tra il reato previsto dall'art. 14
comma  5-ter  d.lgs. n. 286/1998, consistente nel mancato rispetto di
un ordine del questore di abbandonare il territorio dello Stato entro
il  termine  di  cinque  giorni,  ed i delitti per i quali l'art. 380
c.p.p.  dispone  l'arresto  obbligatorio  in  flagranza - vale a dire
delitti  contro la personalita' dello Stato, riduzione in schiavitu',
delitti  di  partecipazione promozione e direzione di associazione di
tipo  mafioso,  rapine ecc., e altri delitti di notevole gravita' per
offensivita' e allarme sociale - rende ben apprezzabili i sospetti di
irragionevolezza,   illogicita'   e   contrarieta'  al  principio  di
uguaglianza  indotti  dalla previsione dell'arresto nella fattispecie
de qua.
    3. - Tale  previsione  appare  in  realta'  finalizzata all'unico
scopo   di   assicurare  l'effettivo  allontanamento  dal  territorio
italiano   dello   straniero  destinatario  di  un  provvedimento  di
espulsione che vi si sia trattenuto dopo il termine assegnatogli, nei
casi  in  cui l'Autorita' di p.s. non ha inteso eseguire l'espulsione
mediante   la   procedura   prevista   dall'art. 13  comma  4  d.lgs.
n. 286/1998 per cui «l'espulsione e' sempre eseguita dal questore con
accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo  della  forza  pubblica ad
eccezione  dei  casi  di  cui  al  comma  5»  (e cio' per quanto tale
procedura  -  proprio  in forza della legge n. 189/2002 - sia oggi il
metodo ordinario di esecuzione delle espulsioni amministrative).
    Ed un tanto rende vieppiu' fondato il dubbio che la previsione in
oggetto,  oltre a costituire uno sviamento dell'istituto dell'arresto
(in flagranza e non) dalle originarie e tipiche funzioni processuali,
integri un meccanismo repressivo incongruo, irrazionale e grandemente
sproporzionato  all'obiettivo  perseguito  che  e'  invece senz'altro
conseguibile mediante strumenti di tipo esclusivamente amministrativo
(come  quelli  gia'  espressamente  previsti  in  via ordinaria dalla
stessa legge n. 189/2002).
    4. - Sembra  poi  di  dover  ravvisare  l'ulteriore  sospetto  di
illegittimita'  della  norma in questione alla luce di quanto dispone
l'art.  13, comma terzo, della Costituzione nel senso che l'autorita'
di   pubblica   sicurezza  possa  adottare  provvedimenti  provvisori
incidenti sulla liberta' personale «in casi eccezionali di necessita'
ed urgenza indicati tassativamente dalla legge».
    Ed   invero,   neppure  a  tale  previsione  costituzionale  pare
conformarsi  la  norma de qua con il prevedere l'arresto obbligatorio
di  un  mero contravventore, vale a dire del presunto responsabile di
un illecito penale di minore gravita', rispetto al quale difetta ictu
oculi  qualsivoglia presupposto di necessita' ed urgenza che richieda
di arrestarlo.
    Tale  aspetto  risulta  in  ogni modo ricollegabile anche ai gia'
svolti   rilievi   inerenti   i   profili  dell'eguaglianza  e  della
ragionevolezza,   in   quanto   la  previsione  dell'arresto  per  la
fattispecie de qua presenta ben apprezzabili risvolti di incongruita'
rispetto  alla stessa nozione di «necessita' ed urgenza» che e' stata
delineata e recepita in via generale dal legislatore, in applicazione
dell'art.  13,  comma  terzo,  della  Costituzione,  con  il limitare
l'arresto   obbligatorio  in  flagranza  ai  soli  delitti  di  grave
offensivita'  ed  allarme  sociale,  nozione  che,  solo  nel caso di
specie,  risulta  estesa  fino  a  ricomprendervi  un  mero  illecito
contravvenzionale.
    5. - Sviluppando  il discorso va infine rilevato che, nel caso di
specie,   il   legislatore  ha  previsto  l'arresto  obbligatorio  in
flagranza  per  un reato la cui integrazione richiede che il soggetto
si  sia  trattenuto  nello  Stato «senza giustificato motivo», vale a
dire  un  elemento  costitutivo  strutturalmente  non suscettibile di
essere  valutato  sulla  sola base della situazione di fatto presente
alla  polizia  giudiziaria  al  momento  della decisione se procedere
all'arresto.
    Nella  sostanza,  la  norma  in  questione  demanda  percio' alla
polizia  giudiziaria,  ai  fini di procedere all'arresto del presunto
contravventore,  una  valutazione,  quella  in  ordine all'assenza di
giustificati  motivi  per  la protrazione della di lui presenza nello
Stato,  evidentemente  estranea  al  concetto di flagranza posto che,
nella  pressoche' totalita' dei casi, nulla di univoco puo' ricavarsi
sul  punto,  in  un  senso  o nell'altro, dal mero accertamento della
presenza  del  soggetto  intimato  sul  territorio  nazionale dopo la
scadenza   del  termine  assegnatogli  dal  questore,  ne'  da  altri
accertamenti  (per quanto accurati essi siano) suscettibili di essere
svolti nell'immediatezza.
    Anche  sotto  tale  aspetto  pare  percio' ravvisabile un fondato
sospetto di incostituzionalita' della norma in questione:
        sia  rispetto  agli  artt. 3  e  2  della Costituzione quanto
all'ulteriore  e  non ragionevole disparita' di trattamento che viene
in   concreto   a   determinarsi   tra   il  presunto  contravventore
all'art. 14,  comma  5-ter,  d.lgs. n. 286/1998, soggetto all'arresto
obbilgatorio sulla base dei meri indizi a suo carico desunti dalla di
lui presenza nello Stato in un certo momento, e gli autori di tutti i
ben  piu' gravi delitti per cui e' previsto l'arresto (obbligatorio o
facoltativo) solo in flagranza o quasi flagranza del reato;
        sia   con   riferimento   all'art. 13,   comma  terzo,  della
Costituzione,  dovendosi escludere che tale disposizione consenta, in
assenza  di  apprezzabili ed eccezionali presupposti di necessita' ed
urgenza,  di  estendere  la facolta' e tantomeno l'obbligo di arresto
per  l'autorita'  di  pubblica sicurezza a situazioni non qualificate
dalla  flagranza  o  quasi  flagranza,  bensi' da un quadro meramente
indiziario   da   valutarsi  a  tal  fine,  quanto  a  consistenza  e
congruita',  dallo  stesso  organo  di  p.g.,  al  di  fuori  di ogni
contraddittorio e possibilita' di difesa.
    Gli argomenti che precedono, confermando la rilevanza ai fini del
decidere  della  questione  proposta  e la non manifesta infondatezza
della stessa, inducono questo giudice a rimettere gli atti alla Corte
costituzionale per le valutazioni di competenza.