ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, del
decreto   legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge   24 novembre   1999,  n. 468),  promosso,  nell'ambito  di  un
procedimento  penale,  dal  giudice di pace di Bibbiena con ordinanza
del 4 febbraio 2003, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  giudice  di pace di Bibbiena - premesso che il
difensore   dell'imputato   aveva  eccepito  «la  incostituzionalita'
dell'art. 2,  comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
[Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468], limitatamente
alla  esclusione dell'applicazione della pena su richiesta davanti al
giudice  di  pace in sede penale» - ha sollevato, «visti gli artt. 3,
24 e 25 della Costituzione», questione di legittimita' costituzionale
nei termini sopra indicati;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
inammissibile  per  assoluta  carenza  di  motivazione in ordine alla
rilevanza   e   alla   non   manifesta   infondatezza   o,  comunque,
manifestamente infondata.
    Considerato   che   l'ordinanza   di   rimessione  difetta  della
descrizione  della  fattispecie  oggetto del giudizio a quo ed e' del
tutto  carente  di  motivazione  in  ordine alla rilevanza e alla non
manifesta infondatezza della questione;
        che  non  puo' valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad
una  imprecisata  richiesta  della  difesa dell'imputato, giacche' il
giudice  deve  rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare
della    costituzionalita'    della   norma   con   una   motivazione
autosufficiente,  tale  da  permettere  la verifica della valutazione
sulla  rilevanza  e  sulla non manifesta infondatezza della questione
(v., da ultimo, ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317 del 2003);
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.