ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice di pace di Bibbiena con ordinanza del 4 febbraio 2003, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che il giudice di pace di Bibbiena - premesso che il difensore dell'imputato aveva eccepito «la incostituzionalita' dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 [Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468], limitatamente alla esclusione dell'applicazione della pena su richiesta davanti al giudice di pace in sede penale» - ha sollevato, «visti gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione», questione di legittimita' costituzionale nei termini sopra indicati; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile per assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza o, comunque, manifestamente infondata. Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed e' del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione; che non puo' valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad una imprecisata richiesta della difesa dell'imputato, giacche' il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalita' della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione (v., da ultimo, ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317 del 2003); che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.