IL TRIBUNALE

    In   funzione  di  giudice  unico,  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza  nella causa civile iscritta al n. 2626/2002 + 285/2003 del
registro generale avente per oggetto: ripetizione canone locazione;
    Promossa  da  Iasella  Gianluca, avv. M.G. Gianardi, contro Pieri
Daniele avv. Tavilla e Mazzucchelli.
    Rilevato  che  con  ricorso  depositato  in data 25 novembre 2002
Iasella  Gianluca agiva ex art. 447-bis c.p.c. nei confronti di Pieri
Daniele esponendo:
        che  tra le parti era intercorso, tra il 15 maggio 2001 ed il
giugno 2002, contratto di locazione ad uso abitativo;
        che  a  tal fine erano stati formati due documenti negoziali,
di  cui uno (recante il canone mensile di lire 500.000), regolarmente
registrato  e  l'altro (recante il canone superiore di lire 1.200.000
mensili), non registrato;
        che  dall'inizio  del  rapporto alla sua cessazione, avvenuta
per  mutuo  dissenso,  egli  aveva pagato il canone di lire 1.200.000
mensili (poi euro 619,75);
        che  l'art. 13,  comma primo e secondo legge 9 dicembre 1998,
n. 431,  sanzionava  di nullita' i contratti che, seppure formati per
iscritto,  non  fossero  registrati,  attribuendo  al  conduttore una
consequenziale  azione  per  la ripetizione delle somme indebitamente
versate;
        che  dunque  egli  aveva diritto di ripetere dal convenuto la
somma  di euro 3.615,20, oltre alla restituzione della cauzione e con
detrazione  di  alcuni canoni rimasti insoluti, insistendo dunque per
la relativa condanna del Pieri al pagamento;
    Rilevato che Pieri Daniele si costituiva sostenendo:
        che l'azione avversaria era improcedibile, in quanto iniziata
dopo  lo  spirare  del termine semestrale di cui all'art. 13, secondo
comma, legge n. 431/1998;
        che  il  conduttore  aveva  lasciato  danni nell'immobile per
circa euro 3.954,50, oltre a tre canoni insoluti;
        che  il  contratto  registrato  era simulato, mentre la reale
volonta'  delle  parti era espressa nel contratto di maggiore importo
non registrato;
        che l'accordo simulatorio era stato raggiunto con il consenso
di entrambe le parti;
        che  l'accordo era stato altresi' raggiunto nell'interesse di
entrambe  le  parti,  in  quanto  se il locatore aveva tratto da tale
operazione  la possibilita' di occultare parzialmente la redditivita'
della  locazione,  il  conduttore  aveva  ottenuto  una riduzione del
canone  rispetto  a  quello  che  il  Pieri  pretendeva  in  fase  di
trattative  e  rispetto anche al canone che era stato precedentemente
applicato  per  quell'immobile (di significativa ampiezza - 140 mq su
due  piani  -  dotato  di  due terrazze, ammobiliato, e munito di due
posti auto), con altro conduttore;
        che  la  conseguenza  che si intendeva trarre dalla legge era
ingiusta,  in quanto di certo dall'operazione negoziale il conduttore
non   era   stato   pregiudicato   e  tuttavia,  nell'interesse  solo
dell'erario, si vedeva legittimato a pretendere somme dal locatore;
    Rilevato  che  nelle  more  della  notifica  del primo ricorso lo
Iasella introduceva un altro processo, con ricorso identico al primo,
salva  la  riduzione  della  somma  pretesa  per  il riconoscimento a
proprio carico di una ulteriore mensilita' di mora pregressa;
    Rilevato che il convenuto si costituiva anche in questo processo,
dispiegando analoghe difese;
    Rilevato che le due cause venivano riunite e giungevano a udienza
di  discussione,  in  esito  alla  quale  veniva  emessa sentenza non
definitiva  dichiarativa  della  procedibilita'  della  domanda dello
Iasella  e  disposta la prosecuzione del processo, nei termini di cui
alla presente ordinanza;
    Ritenuto che nel caso di specie la dinamica contrattuale integri,
dal  punto di vista civilistico, una evidente ipotesi di simulazione,
in  quanto  le  parti  hanno  voluto  ed  attuato  il  contratto  non
registrato   (di   canone   maggiore),   formando  l'altro  documento
(contenente il canone inferiore) a soli fini fiscali;
    Rilevato  che tuttavia non puo' darsi applicazione alla regola di
cui  all'art. 1414  primo  e  secondo  comma c.c. (secondo cui tra le
parti  produce  effetto  il  contratto  dissimulato,  ma  non  quello
simulato),  in  quanto  l'art. 13  primo  comma Legge 9 dicembre 1998
n. 431,  sancendo la nullita' di ogni pattuizione volta a determinare
un  importo  di  canone  superiore  a quello risultante dal contratto
scritto  e  registrato, esclude la possibilita' di attribuire effetti
al  contratto, pur voluto congiuntamente tra le parti, che e' rimasto
privo di registrazione;
    Rilevato  altresi' che tale nullita' e' assistita dalla facolta',
esercitata  dallo  Iasella,  di  agire per la ripetizione delle somme
versate  in  forza  del contratto dissimulato (art. 1, secondo comma,
legge 9 dicembre 1998 n. 431) e non dovute in forza della nullita' di
cui al comma precedente;
    Ritenuto che il sistema normativo cosi' ricostruito susciti dubbi
di  costituzionalita' sotto il profilo della violazione del principio
di uguaglianza (art. 3 Cost.);
    Rilevato  infatti che, pur scaturendo l'intera dinamica negoziale
(contratto  simulato e registrato con annesso contratto dissimulato e
non  registrato)  dalla  volonta'  di  entrambe le parti, gli effetti
patrimoniali  consequenziali della sanzione di nullita' finiscono con
il  colpire soltanto il locatore e per premiare (con l'incasso di una
somma   non   dovuta   secondo  gli  accordi  liberamente  presi)  il
conduttore;
    Ritenuto  dunque  che,  a  fronte di un comportamento fiscalmente
illecito  che  si  radica  in  una  scelta  comune dei contraenti, si
finisce  in  questo  modo  per  pregiudicare  uno  solo  di  essi (il
locatore)  addirittura beneficiando l'altro (il conduttore) e cio' in
spregio  a  criteri  di ragionevolezza, oltre che di pari trattamento
dei responsabili dell'operazione fiscalmente non lecita;
    Ritenuto che la giustificazione della disciplina non possa trarsi
dall'ipotetico  radicarsi  del  vantaggio della frode fiscale solo in
capo al locatore, perche' cio' costituisce considerazione non vera in
assoluto,  ben  potendo  lo  stesso  conduttore  avantaggiarsi  dalla
vicenda contrattuale cosi' articolata (ed il caso di specie ne' e' la
riprova,  visto  che il locatore afferma di avere praticato un canone
inferiore  a  quello di una precedente locazione, proprio su proposta
del  conduttore e comunque nell'ottica di un recupero fiscale di cio'
che  veniva  percepito  in  meno dall'inquilino, senza contare che la
frode  fiscale  nell'interesse  di entrambi i contraenti - operazione
c.d.  «in nero» dietro sconto sul corrispettivo - e' cosa, purtroppo,
tutt'altro  che  ignota  nella prassi dei rapporti contrattuali anche
diversi dalla locazione);
    Ritenuto  che la finalita' di tutela del fisco (la sanzione della
nullita'  ed il rischio della ripetizione sono chiaramente funzionali
alla  dissuasione  dei locatori da operazioni di tal fatta) non possa
operare   attraverso   meccanismi   che   finiscono  per  determinare
discriminazioni  tra  le  parti di un contratto il cui corrispettivo,
per  precisa scelta legislativa in inversione di precedente tendenza,
puo'  anche  essere  liberamente pattuito (art. 2, primo comma, legge
n. 431/1998);
    Ritenuto  che  neppure,  a  giustificazione  della disciplina, si
possano richiamare esigenze di tutela del conduttore, visto che:
        la  legge stessa riconosce ad esso la facolta' di liberamente
trattare  il  canone  di locazione, cosi' escludendo che si possa nel
conduttore  ravvisare  necessariamente  la  parte debole del rapporto
sotto tale profilo;
        sussiste   per   il  conduttore  la  tutela  derivante  dalla
necessita'  che  ogni  contratto (anche quello dissimulato) sia fatto
per iscritto a pena di nullita', onde evitare in ogni caso situazioni
di incertezza che possano pregiudicare in qualunque modo la posizione
dell'inquilino;
    Ritenuto  che  anche  l'interpretazione, sostenuta in parte della
dottrina  e  della  giurisprudenza  di merito, secondo cui in caso di
mancata  registrazione  non potrebbe parlarsi di nullita' (nonostante
il  chiaro  tenore  letterale  della  norma),  ma solo di inefficacia
subordinata  al  pagamento,  anche  tardivo,  della registrazione, e'
sostanzialmente  irrilevante  rispetto  a quanto finora sostenuto, in
quanto,  nei casi, come quello di specie, in cui registrazione non vi
e'  mai  stata,  al  conduttore  viene  riconosciuto  un  diritto  di
percezione  somme,  ai  danni  del  locatore,  in  dipendenza  di  un
operazione  fiscalmente  illecita di cui anch'egli e' partecipe e che
anche lui stesso non ha mai contribuito a sanare;
    Ritenuto pertanto che sussista fondato dubbio di legittimita' per
violazione dell'art. 3 della Costituzione;
    Ritenuto,  quanto  alla  rilevanza  della  questione, che essa si
colga  nel  presente  giudizio  in quanto la nullita' (o inefficacia)
dell'accordo   non   registrato   ed   il  conseguente  diritto  alla
ripetizione  di  indebito  sono  i principali fatti costitutivi della
domanda  dispiegata  dal  conduttore,  cosicche', essendo pacifico il
versamento dei canoni nella maggior misura prevista dal contratto non
registrato, dovrebbe concludersi per il riconoscimento del diritto di
credito  come  conseguenza  diretta dell'applicazione della normativa
della cui legittimita' si dubita;